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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30058/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello della società e del socio contro la decisione di primo grado. La controversia originava da avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2010: uno nei confronti della società per IVA e IRAP, e uno nei confronti del socio accomandatario per IRPEF sul maggior reddito da partecipazione. La CTR aveva ritenuto nulli gli avvisi perché quello societario era stato sottoscritto da un delegato del capo ufficio in forza di delega ritenuta invalida, priva dell'indicazione delle ragioni e della durata della sostituzione e del nominativo del sostituto. Con il primo motivo l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che si trattava di delega di firma e non di funzioni, con conseguente insussistenza dei vizi rilevati dalla CTR. Con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per omessa motivazione sulla questione della validità della delega. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio un diverso vizio processuale: la partecipazione al giudizio di merito del solo socio accomandatario, nonostante la presenza necessaria di almeno un ulteriore socio della società di persone, rimasto pretermesso.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso sulla delega di sottoscrizione degli avvisi, perché ha rilevato la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società di persone. Ha quindi cassato la decisione impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in diversa fase di merito, affinché provveda previamente all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della s.a.s. e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018

    sospensione legale dei termini di impugnazione

    La sospensione opera automaticamente per le controversie astrattamente riconducibili all'ambito di applicazione della definizione agevolata, senza necessità di una specifica richiesta della parte, quando la lite sia definibile.

  • L. n. 136 del 2018

    conversione del d.l. n. 119 del 2018

    È richiamata quale legge di conversione della disciplina sulla sospensione dei termini.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    È la norma invocata per contestare la validità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento, ma la Corte non decide nel merito della censura perché assorbe la questione nel rilievo del litisconsorzio necessario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizio motivazionale/processuale.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    In materia tributaria impone l'integrazione del contraddittorio quando ricorra un litisconsorzio necessario originario.

  • art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato come possibile riunione di giudizi, alternativa rispetto all'integrazione del contraddittorio.

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    L'imputazione per trasparenza dei redditi ai soci delle società di persone comporta l'unitarietà dell'accertamento e il litisconsorzio necessario nei giudizi che incidono su tali redditi.

  • art. 17, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997

    È richiamato per il carattere reale dell'IRAP e per i profili comuni con altre imposte rilevanti ai fini del simultaneus processus.

  • art. 44 d.lgs. n. 446 del 1997

    È richiamato insieme all'art. 17 per evidenziare i profili comuni tra IRAP e altre imposte.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie che investono l'accertamento di redditi imputati per trasparenza a società di persone e soci, la lite è inscindibile e deve partecipare al giudizio tutti i soggetti interessati, salvo questioni personali dei singoli.
  • Quando l'accertamento riguarda una società di persone e produce effetti anche sui soci, la mancata partecipazione di anche uno solo dei litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • L'unitarietà dell'accertamento fiscale e l'automatica imputazione del reddito ai soci impongono, in presenza di avvisi relativi alla società e al socio, l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 d.lgs. 546/1992.
  • La sospensione automatica dei termini di impugnazione prevista per le liti definibili opera per tutte le controversie astrattamente riconducibili alla definizione agevolata, senza che occorra una domanda espressa di definizione, salvo che la lite sia non definibile.
  • Le questioni sulla validità della delega di sottoscrizione degli avvisi restano assorbite quando il giudizio è nullo per difetto di litisconsorzio necessario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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