Cassazione Civile, Ordinanza n. 14900/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di segnalazioni dell’Ufficio controlli dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sui movimenti di una tabaccheria e ricevitoria del lotto gestita dalla contribuente. L’Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori aggi percepiti e la contribuente ha tentato infruttuosamente l’accertamento con adesione. In primo grado la contribuente ha impugnato l’atto e ha prodotto una scrittura che assumeva provenire dai Monopoli di Stato, indicata come idonea a dimostrare la regolarità contabile e la mancata percezione di parte dei ricavi contestati; l’Ufficio ne ha contestato la provenienza e l’ammissibilità, richiamando anche l’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973. La CTP ha accolto il ricorso, ma la CTR ha riformato integralmente la decisione accogliendo l’appello erariale. In cassazione la contribuente ha dedotto sei motivi: 1) formazione di giudicato interno sul difetto di motivazione dell’avviso e conseguente inammissibilità dell’appello dell’Ufficio; 2) violazione dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo; 3) errata ripartizione dell’onere della prova e illegittima pretesa di produzione documentale di dati già nella disponibilità dell’Ufficio; 4) omessa valutazione della documentazione prodotta; 5) motivazione apparente o inesistente della sentenza d’appello; 6) omessa pronuncia sulla specifica doglianza di illegittimità dell’avviso per violazione dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritiene fondato e assorbente il quinto motivo e dichiara assorbiti gli altri. Cassata la sentenza impugnata in relazione al vizio di motivazione apparente, la causa viene rinviata al giudice di merito, affinché riesamini la controversia con adeguata motivazione e si confronti con la documentazione prodotta e con la disciplina sull’ammissibilità della stessa nel giudizio tributario. Non viene deciso il merito della pretesa fiscale, ma viene eliminata la sentenza della CTR per difetto di motivazione sufficiente.
Norme richiamate
richiamato per escludere che si fosse formato un giudicato interno sui profili di legittimità dell’atto impositivo, poiché l’appello erariale aveva investito integralmente la decisione di primo grado.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge posta a base di più motivi di ricorso.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti tributari.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato quale parametro generale dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno delle doglianze difensive sulla tutela del diritto di difesa.
richiamato per censurare la ripartizione dell’onere della prova nel giudizio tributario.
art. 6, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente in relazione all’acquisizione e utilizzazione dei documenti nel processo tributario.
art. 18, commi 2 e 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
invocato dalla ricorrente in materia di documentazione e partecipazione procedimentale.
richiamato per censurare l’omessa valutazione della prova documentale prodotta in giudizio.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria, ritenuta dalla Corte solo apparentemente motivata.
invocato per lamentare l’omessa pronuncia sulla domanda di annullamento dell’avviso per violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973.
art. 42, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come disposizione sulla motivazione dell’avviso di accertamento, ma la Corte non decide nel merito della sua violazione perché assorbe il motivo per difetto di motivazione della sentenza d’appello.
richiamato nel contraddittorio sulla ammissibilità della documentazione prodotta dalla contribuente e sulla sua mancata esibizione in fase di chiarimenti.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per affermare che l’appello dell’Ufficio era specifico e idoneo a superare la tesi del giudicato interno.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per il principio secondo cui la sentenza è nulla quando è priva di motivazione o la motivazione è solo apparente.
Massime di principio
- Nel processo tributario non si forma giudicato interno su una statuizione di primo grado se l’appello della parte soccombente investe complessivamente la decisione e consente di ricavare in modo inequivoco, anche implicitamente, le censure formulate.
- La motivazione della sentenza è solo apparente e quindi nulla quando si limita a un’affermazione conclusiva, senza indicare in modo comprensibile le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione e senza consentire il controllo logico-giuridico del ragionamento decisorio.
- In materia tributaria, la censura di motivazione apparente è distinta dal tentativo di ottenere una rivalutazione del merito: il vizio ricorre quando manchi il "minimo costituzionale" della motivazione, non quando si solleciti una diversa lettura dei fatti.
- Quando il giudice ritenga utilizzabile una documentazione difensiva e tale documentazione sia potenzialmente idonea a incidere sulla pretesa, egli deve spiegare perché la ritiene attendibile, ammissibile e rilevante, non potendo confermare integralmente l’accertamento senza confrontarsi con essa.
- L’appello dell’Amministrazione finanziaria contro l’annullamento dell’atto impositivo può riproporre anche argomentazioni difensive rispetto a questioni subordinate non trattate in primo grado, senza che il loro mancato esame precedente equivalga ad ammissione della fondatezza delle tesi del contribuente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14824/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_civile · 3 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14825/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_civile · 3 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14826/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_civile · 3 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14827/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_civile · 3 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14828/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_civile · 3 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14829/2025 del 03/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →