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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37250/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa contributiva dell'INPS per l'iscrizione alla Gestione separata in relazione all'attività libero-professionale svolta nell'anno 2010 da un avvocato iscritto ad albo. La Corte d'appello aveva accolto l'appello dell'INPS, ritenendo dovuta l'iscrizione perché il requisito dell'abitualità non era stato contestato, e aveva respinto l'eccezione di prescrizione ritenendo operante il differimento dei termini previsto dal d.P.C.M. 12 maggio 2011, con avviso ricevuto il 4 luglio 2016. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sulla decorrenza della prescrizione e sulla proroga dei termini, sostenendo che il d.P.C.M. non potesse differire il dies a quo; 2) violazione della disciplina sulla Gestione separata, deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione obbligatoria; 3) violazione delle regole sull'onere della prova e sul principio di non contestazione, assumendo che l'INPS non avesse provato l'abitualità dell'attività professionale e che tale requisito non potesse dirsi incontestato, avendo egli allegato sin dal primo grado il carattere occasionale della prestazione e il reddito inferiore a 5.000 euro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendoli infondati alla luce dell'orientamento consolidato sulla decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata e sulla disciplina dell'obbligo contributivo dei professionisti iscritti ad albo. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo erronea l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il requisito dell'abitualità sarebbe stato provato per non contestazione: dall'atto introduttivo risultava, invece, che il ricorrente aveva specificamente dedotto sin dal primo grado la natura occasionale della prestazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al punto accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, poiché il credito contributivo nasce con la produzione del reddito rilevante e non con la successiva dichiarazione fiscale, che ha natura meramente dichiarativa.
  • Un eventuale differimento normativo dei termini di pagamento può incidere anche sulla decorrenza della prescrizione dei contributi, se riguarda il termine entro cui l'obbligazione deve essere adempiuta.
  • Per il professionista iscritto ad albo o elenco, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività libero-professionale che generi redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.
  • La soglia reddituale dei 5.000 euro è rilevante per qualificare l'attività autonoma occasionale, ma non costituisce di per sé il parametro decisivo quando l'attività sia svolta con carattere di abitualità.
  • L'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto che può essere desunto da elementi indiziari, ma deve essere effettivamente provata; non può ritenersi dimostrata per effetto della sola non contestazione se la parte abbia invece dedotto tempestivamente il carattere occasionale della prestazione.
  • Il giudice non può porre a base della decisione un fatto come incontestato quando risulti specificamente e tempestivamente contestato dalla parte interessata.
  • rami
  • materie
  • sottomaterie
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Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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