Cassazione Civile, Ordinanza n. 02924/2023 del 31/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente ha impugnato una comunicazione di iscrizione ipotecaria per un importo rilevante, relativa a cartelle esattoriali concernenti IRPEF, IVA e tributi locali, deducendo: difetto di motivazione; omessa allegazione della nota di iscrizione ipotecaria; sproporzione tra credito e valore dei beni; mancata preventiva intimazione ad adempiere; prescrizione dei crediti sottostanti, in particolare per TARSU/TIA, sanzioni e interessi. La CTR aveva rigettato l’appello, ritenendo tra l’altro non necessaria l’intimazione preventiva perché l’iscrizione era anteriore al d.l. n. 70/2011. In cassazione il ricorrente ha riproposto sette motivi, concentrandosi soprattutto sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale e sulla disciplina della prescrizione.
La decisione
La Corte ha accolto il quinto motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha affermato che, anche per le iscrizioni ipotecarie anteriori all’art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, l’amministrazione deve comunque comunicare preventivamente al contribuente l’intenzione di iscrivere ipoteca, assegnandogli un termine di trenta giorni per osservazioni o pagamento. L’omissione del contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente. Le spese di merito sono state compensate per l’evoluzione giurisprudenziale, mentre le spese di legittimità sono state poste a carico solidale dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
viene invocato per denunciare omessa pronuncia e motivazione apparente su specifici capi della decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
viene invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.
richiamato in relazione all’omessa pronuncia sul motivo di appello.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato come norma sul dovere di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria e sulla loro intelligibilità per il contribuente.
art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
la Corte ribadisce che, prima dell’iscrizione ipotecaria, deve essere garantito il contraddittorio endoprocedimentale con preventiva comunicazione al contribuente.
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato quale disciplina sopravvenuta; la Corte afferma che il principio del previo contraddittorio vale anche per le iscrizioni anteriori alla sua entrata in vigore.
richiamato dalla sentenza impugnata in tema di possibile riduzione dell’ipoteca; la Corte non si sofferma sul punto perché assorbito.
art. 2948, primo comma, n. 4 c.c.
richiamato nei motivi sul termine di prescrizione quinquennale per prestazioni periodiche, sanzioni e interessi.
richiamato nei motivi per contestare l’applicazione della prescrizione ordinaria.
art. 24 Cost.
richiamato per sostenere la lesione del diritto di difesa per mancata comunicazione preventiva.
art. 97 Cost.
richiamato per contestare la legittimità dell’azione amministrativa priva di previo contraddittorio.
artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
richiamati a fondamento del diritto alla partecipazione al procedimento e alla tutela giurisdizionale effettiva.
art. 50, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato nel contesto della censura relativa alla mancata intimazione di pagamento.
richiamato per la decisione nel merito in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
interpretato nel senso che vieta nuove domande/fatti, non nuove argomentazioni in diritto su un fatto già introdotto.
richiamato come fonte dell’introduzione del comma 2-bis dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973.
Massime di principio
- Prima di iscrivere ipoteca sui beni del contribuente, l’amministrazione della riscossione deve attivare un contraddittorio endoprocedimentale, comunicando preventivamente l’intenzione di procedere e assegnando un termine congruo per pagare o presentare osservazioni.
- L’obbligo di previo contraddittorio sussiste anche per le iscrizioni ipotecarie anteriori all’introduzione espressa dell’art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, perché deriva dai principi generali di partecipazione procedimentale e di tutela del diritto di difesa.
- L’omissione della comunicazione preventiva determina la nullità dell’iscrizione ipotecaria, pur restando l’ipoteca efficace fino alla declaratoria giudiziale di illegittimità.
- Nel giudizio tributario il divieto di domande nuove non impedisce di proporre nuove argomentazioni giuridiche su un fatto già introdotto nel processo; ciò che è precluso è l’allegazione di fatti nuovi idonei a mutare la causa petendi.
- Quando la cassazione accoglie un motivo che consente la decisione immediata e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. e definire la controversia senza rinvio.
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