Sentenza del 20/11/2015 n. 23774 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, contestando: (i) l'applicazione del regime IVA del margine sulla base della sola dichiarazione formale del cedente estero; (ii) l'errata attribuzione all'Amministrazione dell'onere di dimostrare la consapevolezza o la responsabilità della contribuente circa l'inesistenza dei presupposti del regime; (iii) l'insufficiente motivazione sugli elementi oggettivi posti a fondamento della contestazione; e (iv) l'annullamento dell'accertamento relativo al 2004 per asserita mancanza dell'autorizzazione all'accesso, eccezione proposta dalla contribuente per la prima volta in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate sui primi due motivi e sul quarto, dichiarando assorbito il terzo. Ha stabilito che il regime IVA del margine è un regime speciale e che chi intende applicarlo deve dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti, sia oggettivi sia soggettivi; la sola regolarità formale della fattura o la dichiarazione del cedente non sono sufficienti quando esistono elementi oggettivi che ne mettono in dubbio l'attendibilità. Ha inoltre ritenuto tardiva e nuova l'eccezione relativa alla mancanza dell'autorizzazione per l'anno 2004, poiché proposta soltanto in appello, in violazione del divieto di domande e motivi nuovi. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, artt. 36 e 37, convertito nella L. 22 marzo 1995, n. 85
Il regime del margine di utile è un regime speciale rispetto al regime ordinario IVA.
L'operatore che applica il regime del margine deve provare la sussistenza dei relativi presupposti, inclusa la condizione soggettiva del cedente e il definitivo assolvimento dell'IVA a monte. La sola dichiarazione o fattura del cedente non è sufficiente.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'onere di provare i presupposti del regime speciale ricade sul contribuente che intende avvalersene, soprattutto quando l'Amministrazione abbia fornito elementi oggettivi contrari all'attendibilità della documentazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33
La norma rinvia, per l'accesso e le verifiche, alle disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972.
La legittimità degli accessi e delle verifiche deve essere valutata secondo le garanzie e le autorizzazioni previste dalla disciplina richiamata, ma le relative eccezioni devono essere tempestivamente dedotte nel processo tributario.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52
Disciplina le modalità degli accessi, ispezioni e verifiche fiscali e le relative autorizzazioni.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 24 e 57
In appello non possono proporsi domande nuove e non possono essere introdotti motivi fondati su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado.
Un'eccezione di nullità basata sulla mancanza di un'autorizzazione, se fondata su una causa diversa da quella originariamente dedotta, costituisce domanda o motivo nuovo e non può essere introdotta per la prima volta in appello. La violazione è rilevabile anche d'ufficio.
Art. 345, comma 1, del codice di procedura civile
In appello non possono proporsi domande nuove.
Il divieto generale di nuove domande tutela anche un interesse pubblico e opera come principio interpretativo del processo tributario.
Massime di principio
- Chi applica un regime IVA speciale, come il regime del margine per veicoli usati acquistati intra-UE, deve verificare e documentare non solo l'età o la natura usata del bene, ma anche i requisiti soggettivi e fiscali del cedente.
- La fattura o la dichiarazione del venditore costituisce un elemento documentale importante, ma non prova in modo assoluto la sussistenza dei presupposti sostanziali del regime speciale quando l'Amministrazione presenta elementi oggettivi di inattendibilità.
- Il cessionario deve svolgere controlli sostanziali proporzionati alla normale diligenza professionale; la mancata verifica può comportare il disconoscimento del regime applicato.
- Nel processo tributario, le eccezioni e i motivi di nullità devono essere formulati già nel ricorso introduttivo. Non è normalmente possibile introdurre in appello una contestazione fondata su fatti o cause di nullità nuovi.
- La Cassazione, quando rileva errori di diritto della Commissione regionale, può cassare la sentenza e rinviare la causa a un giudice di merito in diversa composizione, senza decidere definitivamente l'importo dovuto.
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