Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/11/2015 n. 23759 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia del 29 giugno 2009, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro una cartella relativa al mancato pagamento di rate del condono tombale IVA previsto dall’art. 9 della legge n. 289/2002. Con dieci motivi ha contestato, in sintesi: la validità della notifica postale diretta della cartella, per mancanza di relata e perché eseguita senza un agente notificatore; la mancata pronuncia su tali questioni; l’applicabilità della sanatoria dei vizi di notifica; l’assenza della firma del funzionario sulla cartella e della sottoscrizione del ruolo; la presenza di più ruoli nella stessa cartella; l’omessa comunicazione preventiva di irregolarità e il mancato contraddittorio, anche rispetto a una pretesa IVA 2004; infine, l’insufficienza della motivazione della CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica della cartella eseguita direttamente dal concessionario con raccomandata con avviso di ricevimento: per questa modalità non occorre la relata e la notifica si perfeziona con la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento. Ha confermato che la cartella non richiede la firma autografa del funzionario e che l’inserimento di più iscrizioni a ruolo nella stessa cartella non la rende invalida. La censura sulla mancata pronuncia circa i vizi del ruolo è stata respinta perché la CTR aveva deciso sul punto e la statuizione non era stata specificamente impugnata, con conseguente giudicato interno. La CTR aveva omesso di esaminare la doglianza relativa alla pluralità di ruoli, ma la Cassazione l’ha decisa direttamente nel merito, giudicandola infondata. Le censure sul contraddittorio preventivo sono state ritenute infondate o precluse: non occorre comunicazione di irregolarità quando si recuperano rate di condono dichiarate e non versate; le doglianze relative a una distinta pretesa IVA 2004 sono state dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità: 10.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26, commi 1 e 5

    Tale forma speciale di notifica, pertanto, si colloca ai di fuori delle attività di competenza degli Ufficiali giudiziari e soggetti abilitati assimilati, esaurendosi nel compimento delle modalità richieste per la ordinaria spedizione postale in raccomandazione con avviso di ricevimento, rimanendo quindi estranea alla fattispecie notificatoria in questione la redazione della relata di notifica.

    Il concessionario può notificare direttamente la cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza avvalersi di un agente notificatore e senza redigere la relata. La prova può risultare dall’avviso di ricevimento; la notifica si perfeziona secondo le modalità previste per questa forma speciale.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 25

    Costituisce infatti "jus receptum" l'affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui la cartella esattoriale, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev'essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonchè l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice, sicchè la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto.

    La cartella è valida anche senza la firma autografa del funzionario, se la sua provenienza dall’organo competente è identificabile e l’atto contiene gli elementi richiesti dal modello ministeriale. L’art. 25, comma 2, inoltre, non impone che ogni cartella contenga un solo credito iscritto a ruolo.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 4

    Tale statuizione, con la quale la CTR accomuna nel rigetto tutti gli altri motivi di gravame e dunque anche il motivo di gravame relativo ai vizi afferenti il ruolo, non risulta specificamente impugnata con i motivi del ricorso per cassazione e sulla stessa si è formato, pertanto, il giudicato interno.

    La censura sulla pretesa mancanza di sottoscrizione del ruolo non viene riesaminata nel merito: la statuizione della CTR sul punto è divenuta definitiva perché non impugnata specificamente in cassazione.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 25, comma 2

    La norma disciplina gli effetti giuridici dell'atto-cartella e non i requisiti formali di validità dell'atto, non richiedendo affatto, diversamente da quanto ipotizzato dalla difesa della ricorrente, che ad ogni cartella corrisponda un unico credito iscritto a ruolo.

    Una cartella può contenere più iscrizioni a ruolo: l’art. 25, comma 2, stabilisce l’intimazione e i suoi effetti, ma non prescrive l’unicità del credito per cartella. In mancanza di una disposizione che commini l’invalidità, la pluralità di ruoli non determina la nullità dell’atto.

  • Legge n. 212/2000, art. 6, comma 5

    La disposizione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 per cui occorre l'instaurazione del contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo, trova applicazione esclusivamente qualora "emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", mentre se il versamento di quanto dovuto sia tardivo l'Amministrazione finanziaria non ha l'obbligo di inviare comunicazione di irregolarità al contribuente.

    La comunicazione preventiva è necessaria quando sussistono incertezze rilevanti sulla dichiarazione, non per il semplice recupero di somme dichiarate e non versate, come le rate del condono.

  • Legge n. 289/2002, art. 9, comma 12

    Nella specie la cartella di pagamento è stata emessa in relazione al constatato omesso versamento di rate del condono i cui importi erano liquidati nella dichiarazione integrativa presentata dalla società, e dunque conforme a diritto è la statuizione impugnata che ha escluso la necessità della previa comunicazione di irregolarità al contribuente.

    Il mancato pagamento delle rate dovute in base alla dichiarazione integrativa di condono può essere recuperato senza una previa comunicazione di irregolarità; il controllo automatizzato può riguardare anche la dichiarazione integrativa.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Tuttavia il rilevato vizio di omessa pronuncia non determina per ciò stesso la cassazione della sentenza impugnata e la conseguente rimessione della causa al giudice di rinvio allorquando la Corte, non occorrendo procedere a verifiche in fatto - essendo stata dedotta con il motivo di gravame una questione di mero diritto -, è posta in condizione di esaminare direttamente la questione pretermessa pronunciando nel merito.

    Quando il giudice di merito ha omesso di pronunciarsi su una questione di puro diritto e non servono accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la questione, senza cassare la sentenza con rinvio.

  • Codice di procedura civile, art. 366, nn. 4 e 6

    Il motivo è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, non essendo esplicitato dalla ricorrente se la pretesa fiscale di cui trattasi integri un debito d'imposta diverso da quello relativo al recupero delle rate di condono risultate insolute.

    Chi denuncia in cassazione un’omessa pronuncia o un vizio relativo a una pretesa fiscale deve indicare con precisione il contenuto della censura e gli atti rilevanti, chiarendo anche se la pretesa contestata sia distinta da quella già esaminata.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La Corte ha esaminato le doglianze di omessa pronuncia: una è stata respinta perché la CTR aveva comunque deciso sul punto, mentre per la censura sulla pluralità dei ruoli ha riconosciuto l’omissione e deciso direttamente la questione. La norma è richiamata come parametro processuale, non come fondamento di un autonomo esito favorevole alla società.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall’agente della riscossione con raccomandata con avviso di ricevimento: se il procedimento si conclude con un avviso di ricevimento regolare, non sono necessarie la relata di notifica né l’intermediazione di un ufficiale o messo notificatore.
  • L’assenza della firma autografa sulla cartella non ne determina da sola l’invalidità, purché l’atto sia riconducibile all’organo competente e riporti gli elementi identificativi e la somma richiesta.
  • La presenza di più iscrizioni a ruolo nella stessa cartella non comporta automaticamente nullità: occorre una specifica norma che imponga l’unicità o preveda una sanzione invalidante.
  • Il contraddittorio preventivo e la comunicazione di irregolarità non sono richiesti per il semplice recupero di somme dichiarate ma non versate; sono invece rilevanti quando emergono incertezze su aspetti significativi della dichiarazione.
  • In cassazione ogni statuizione sfavorevole deve essere contestata con un motivo specifico: altrimenti può formarsi il giudicato interno. Le censure devono inoltre descrivere in modo autosufficiente gli atti e la pretesa cui si riferiscono.
  • Se la Cassazione rileva un’omessa pronuncia su una questione esclusivamente giuridica e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, può risolverla direttamente invece di rinviare la causa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.