Sentenza del 20/11/2015 n. 595 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Associazione Sportiva Dilettantistica - Disconoscimento di costi conseguenti al disconoscimento del regime agevolato - Limiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto il regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 perché l’associazione aveva effettuato versamenti e prelevamenti in contanti superiori alla soglia di euro 516,24, in violazione delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti degli enti sportivi dilettantistici. Di conseguenza, l’associazione era stata assoggettata al regime fiscale ordinario. L’Ufficio aveva inoltre disconosciuto rimborsi spese ad atleti e dirigenti per euro 127.000, ritenendoli privi dei requisiti di certezza e di riferibilità temporale, poiché documentati da ricevute non datate e pagati in contanti. Erano stati anche contestati ricavi non dichiarati relativi a due feste. L’associazione contestava, tra l’altro, la validità degli avvisi, l’applicazione delle norme sulla decadenza dal regime agevolato e il mancato riconoscimento dei costi.
La decisione
La Commissione ha confermato la decadenza dal regime agevolato, ritenendo sufficiente il riscontro di versamenti in contanti superiori alla soglia e rilevando che l’associazione non aveva provato l’utilizzo dei contanti per pagamenti distinti inferiori al limite. Ha però escluso che le carenze documentali potessero comportare il totale disconoscimento dei costi. Considerata la partecipazione effettiva dell’associazione a un campionato di calcio, la presenza di giocatori e staff e il rapporto tra partecipazione sportiva, sponsorizzazioni, entrate e uscite, ha riconosciuto l’esistenza dei costi per rimborsi e compensi, determinandoli in via sostitutiva in euro 76.250,00. L’appello dell’Agenzia è stato quindi accolto solo parzialmente, con rideterminazione delle sanzioni; le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Legge n. 398/1991
Il regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche può essere perso in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla normativa speciale.
Art. 25, comma 5, legge n. 133/1999
Impone specifiche modalità tracciabili per versamenti e pagamenti degli enti sportivi dilettantistici oltre la soglia prevista; la violazione può determinare la decadenza dalle agevolazioni.
Art. 4, decreto ministeriale n. 473/1999
Integra le regole di tracciabilità applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche. Nel caso concreto, la presenza di versamenti in contanti superiori alla soglia è stata ritenuta sufficiente per la decadenza.
Art. 109 TUIR
Richiede che i costi siano certi, determinati o determinabili e correttamente imputati all’esercizio. Tuttavia, l’insufficienza della documentazione non comporta automaticamente il disconoscimento integrale quando l’esistenza sostanziale dei costi risulta provata da elementi concordanti.
Art. 148 TUIR
Disciplina la qualificazione fiscale delle attività svolte dagli enti non commerciali. Gli incassi derivanti da attività non riconducibili alle condizioni agevolative possono essere considerati ricavi commerciali.
Art. 42, commi 1 e 3, DPR n. 600/1973
L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal direttore dell’ufficio o da un funzionario delegato. L’atto di delega non deve necessariamente essere allegato all’avviso, purché la sua esistenza possa essere dimostrata.
Art. 7, legge n. 212/2000
Prevede l’obbligo di motivazione degli atti impositivi; nel caso concreto le contestazioni relative alla motivazione non hanno comportato l’annullamento degli avvisi.
Massime di principio
- La violazione degli obblighi di tracciabilità da parte di una ASD può comportare la decadenza dal regime agevolato; la presenza di versamenti in contanti oltre la soglia può essere sufficiente, anche senza dimostrare ogni singolo pagamento irregolare.
- La decadenza dal regime agevolato non autorizza automaticamente l’Amministrazione a negare integralmente costi economicamente plausibili e collegati all’attività effettivamente svolta.
- Quando la documentazione dei costi è incompleta, non datata o priva di tracciabilità, il contribuente resta esposto a una riduzione quantitativa dei costi deducibili, ma l’esistenza della spesa può essere provata anche tramite presunzioni, fatti notori e coerenza economica dell’attività.
- Per una società sportiva che partecipa realmente a competizioni, la corresponsione di compensi o rimborsi a giocatori, allenatori e dirigenti può risultare economicamente necessaria e quindi riconoscibile, purché sostenuta da elementi oggettivi.
- La corretta gestione contabile e l’uso di strumenti tracciabili sono essenziali: la plausibilità dei costi può limitarne il disconoscimento, ma non elimina le conseguenze della violazione degli obblighi formali e della perdita del regime agevolato.
- In presenza di entrate derivanti da sponsorizzazioni o feste, occorre verificare se tali attività siano istituzionali o commerciali secondo le condizioni previste dal TUIR; la mera contabilizzazione come attività istituzionale non è decisiva.
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