Sentenza del 20/11/2015 n. 625 - Comm. Trib. Prov. Varese
Statuto del contribuente - Certezza del diritto - Principio costituzionale - Retroattività della norma ordinaria - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione retroattiva dell'art. 12 del d.l. 78/2009, ritenendo che una norma ordinaria successiva non potesse modificare una disciplina già operante e incidere sul principio di certezza del diritto, anche alla luce dello Statuto dei diritti del contribuente. La questione riguardava quindi i limiti alla retroattività delle norme tributarie e la necessità che eventuali deroghe siano espressamente previste, ragionevoli e compatibili con gli altri valori costituzionalmente protetti.
La decisione
La sentenza ha escluso la retroattività della norma ordinaria. È stato affermato che l'art. 12 del d.l. 78/2009, entrato in vigore dopo lo Statuto del contribuente, non può incidere su una norma portante un principio costituzionale quale la certezza del diritto, salvo una deroga espressa, adeguatamente giustificata sul piano della ragionevolezza e non contrastante con altri principi costituzionali. L'esito è pertanto favorevole al contribuente nella parte relativa alla contestazione dell'applicazione retroattiva.
Norme richiamate
Art. 12 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
La disposizione non può essere applicata retroattivamente quando ciò comporti un'incidenza sulla certezza del diritto, in assenza di una deroga espressa, ragionevole e compatibile con i principi costituzionali.
Statuto dei diritti del contribuente
Lo Statuto costituisce un parametro di tutela dell'affidamento e della certezza del diritto nei rapporti tributari; una norma successiva non può svuotarne le garanzie senza una giustificazione costituzionalmente adeguata.
Massime di principio
- In materia tributaria, una norma successiva non deve essere applicata retroattivamente se incide negativamente su situazioni già consolidate o sull'affidamento legittimo del contribuente.
- Le deroghe al principio di irretroattività devono essere espresse e non possono essere ricavate implicitamente da una disposizione ambigua.
- Anche quando il legislatore prevede una disciplina retroattiva, essa deve superare un controllo di ragionevolezza e non violare altri principi o interessi costituzionalmente protetti.
- Lo Statuto del contribuente rafforza le esigenze di certezza e prevedibilità dell'ordinamento tributario, pur dovendo essere valutato insieme ai principi costituzionali applicabili.
- In una controversia analoga, occorre verificare la data di entrata in vigore della norma, l'eventuale formulazione espressa della retroattività, l'affidamento maturato dal contribuente e la compatibilità della disposizione con i principi costituzionali.
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