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Sentenza

Sentenza del 20/11/2015 n. 23767 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento relativi al 2005, con i quali l’Agenzia, dopo l’acquisto di due unità immobiliari a Bollate, aveva rettificato sinteticamente il suo reddito ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973. Sosteneva che gli acquisti fossero stati finanziati dai genitori, i quali avevano pagato con assegni la cui provvista proveniva da un prestito bancario, e che la documentazione dimostrasse in modo tracciabile tale provenienza. In Cassazione ha denunciato, da un lato, omessa o insufficiente motivazione e, dall’altro, violazione o falsa applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, e dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La CTR Lombardia, con sentenza depositata il 1° luglio 2009, aveva accolto l’appello dell’Ufficio e confermato gli accertamenti, ritenendo che la corresponsione di assegni da parte dei genitori, in assenza di adeguata capacità contributiva, non fosse prova contraria sufficiente. La Corte di cassazione, il 26 ottobre 2015, ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi: il primo era privo del necessario momento di sintesi che individuasse il fatto controverso e il nesso tra il vizio motivazionale e la decisione; il secondo era accompagnato da un quesito di diritto inidoneo, perché non esponeva adeguatamente i fatti e le regole applicate e applicande, chiedendo in sostanza una nuova valutazione di fatto. Il ricorso è quindi inammissibile, senza esame nel merito della prova del finanziamento. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 2.700 euro, oltre eventuali somme prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    anche nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione, sintetica ed autonoma, del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione

    La censura per omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione deve identificare in modo chiaro e autonomo il fatto controverso e spiegare perché la lacuna denunciata sia decisiva; la mancanza del momento di sintesi comporta l’inammissibilità.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    il quesito - dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale - per non risolversi "in una tautologia o in un interrogativo circolare" deve in particolare compendiare "a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie"

    Il quesito di diritto deve collegare i fatti del caso alla regola applicata e a quella che si assume corretta, così da permettere l’enunciazione di un principio utilizzabile anche in casi ulteriori. Un quesito generico o diretto a ottenere una nuova valutazione dei fatti è inidoneo e rende inammissibile il motivo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5

    La disposizione è richiamata come fondamento dell’accertamento sintetico e della prova contraria dedotta dalla contribuente. La Corte, tuttavia, non decide nel merito se la documentazione del prestito dei genitori fosse sufficiente a superare la presunzione: il motivo relativo è dichiarato inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis

    La norma è indicata dalla ricorrente tra quelle asseritamente violate, ma la Corte non ne esamina il merito, dichiarando inammissibile il motivo.

  • Art. 360-bis c.p.c.

    La Corte menziona l’applicabilità ratione temporis della disposizione, ma dichiara il ricorso inammissibile in base ai requisiti di formulazione dei motivi; non formula una distinta interpretazione dell’articolo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, una contestazione sulla motivazione deve indicare precisamente quale fatto decisivo sia stato omesso o valutato in modo insufficiente e spiegare il collegamento tra il vizio e l’esito: non basta riproporre la propria ricostruzione dei fatti o affermare che la prova era completa.
  • Il quesito di diritto deve esporre i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice di merito e la diversa regola che si ritiene corretta. Se è formulato in astratto o mira a ottenere una nuova valutazione delle prove, il motivo può essere dichiarato inammissibile senza esame della questione sostanziale.
  • Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per carenze formali, la decisione non stabilisce nel merito se la prova documentale del finanziamento di terzi sia sufficiente a superare un accertamento sintetico. Non è quindi corretto ricavare da questa sentenza una regola sostanziale definitiva sulla rilevanza dei prestiti familiari o della tracciabilità dei pagamenti.

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