Sentenza del 20/11/2015 n. 23766 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia, Sezione di Brescia, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso contro l’accertamento IVA relativo al 1997, con cui erano state recuperate detrazioni riferite a operazioni ritenute inesistenti. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, dopo aver fornito indizi dell’inesistenza delle operazioni, spettava al contribuente provarne l’effettività. Con il secondo ha contestato la rilevanza attribuita dalla CTR alla mancanza di autorizzazione dell’autorità giudiziaria per l’utilizzo fiscale di dati provenienti dalle indagini penali, invocando gli artt. 33 del D.P.R. n. 600/1973 e 63 del D.P.R. n. 633/1972. Con il terzo ha denunciato motivazione insufficiente, perché la CTR avrebbe dichiarato apoditticamente inadeguati gli indizi dell’Ufficio senza esaminare le circostanze allegate a sostegno della fittizietà delle transazioni.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: una volta che l’Ufficio abbia indicato elementi, anche indiziari, dell’inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare la legittimità della detrazione; non bastano la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti. Ha accolto anche il terzo motivo, rilevando che la motivazione della CTR era assertiva e non valutava le allegazioni dell’Agenzia. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché censurava un’osservazione incidentale, non determinante per la decisione impugnata. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione. Non è stata quindi decisa definitivamente la fondatezza dell’accertamento.
Norme richiamate
allorchè l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili
L’Ufficio deve fornire elementi, anche indiziari, idonei a sostenere la contestazione di operazioni inesistenti. Una volta assolto tale onere, il contribuente deve dimostrare l’effettività delle operazioni e la legittimità della detrazione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione di legge nei primi due motivi; il primo è stato accolto e il secondo dichiarato inammissibile perché estraneo alla ratio decisoria.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro del terzo motivo, accolto per l’insufficienza della motivazione della CTR, che non aveva spiegato perché gli elementi indiziari allegati dall’Ufficio fossero inadeguati.
Norma invocata dall’Agenzia nel secondo motivo in relazione all’utilizzo fiscale di dati provenienti da indagini penali. La Cassazione non ne ha esaminato il merito, avendo dichiarato il motivo inammissibile perché rivolto contro un’affermazione incidentale.
Norma invocata dall’Agenzia nel secondo motivo in relazione alla trasmissione e all’utilizzo, ai fini fiscali, di elementi raccolti in sede penale. La Corte non ha stabilito la questione nel merito, poiché il motivo era inammissibile.
Accolti, dunque, il primo ed il terzo motivo di ricorso, la causa va rinviata ex art. 383 c.p.c., comma 1, al giudice territoriale per il suo doveroso riesame.
Dopo la cassazione della sentenza, la causa è stata rinviata al giudice di merito affinché proceda a un nuovo esame.
Massime di principio
- Nelle controversie su fatture relative a operazioni contestate come inesistenti, l’Amministrazione non deve provare la frode con una prova diretta in ogni caso: può fondare la contestazione su elementi indiziari, purché li indichi e li sottoponga alla valutazione del giudice.
- Quando l’Ufficio ha fornito elementi indiziari a sostegno della contestazione, il contribuente deve dimostrare che le operazioni sono realmente avvenute e che la detrazione è legittima. La sola regolarità formale della contabilità o la prova dei pagamenti non è necessariamente sufficiente.
- Il giudice deve confrontarsi con gli elementi probatori concretamente allegati dalle parti e motivare perché li ritiene insufficienti o non decisivi; una conclusione apodittica sull’assenza di prova può giustificare la cassazione.
- In Cassazione una censura non è esaminabile nel merito se riguarda un’affermazione meramente incidentale, che non costituisce la ragione determinante della decisione impugnata.
- La pronuncia non ha confermato definitivamente l’accertamento fiscale: ha annullato la decisione della CTR e disposto un nuovo esame, lasciando al giudice di rinvio la valutazione concreta degli indizi e delle prove.
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