Sentenza del 20/11/2015 n. 381 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP che aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci per maggiori redditi di partecipazione relativi all'anno d'imposta 1999. L'Ufficio sosteneva che i ricorsi dei soci fossero inammissibili perché l'accertamento notificato alla società, presupposto della maggiore imputazione ai soci, era divenuto definitivo per mancata impugnazione. In subordine, contestava l'inapplicabilità degli studi di settore e sosteneva la legittimità della ricostruzione del maggior reddito. I soci eccepivano invece che l'attività della società, svolta in regime di esclusiva per la distribuzione e il trasporto di bombole di GPL, presentava caratteristiche peculiari non considerate dallo studio di settore applicato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento a carico dei soci. Ha ritenuto che la definitività dell'accertamento societario non fosse vincolante nei confronti dei soci, che non avevano partecipato al relativo procedimento e dovevano poter contestare la determinazione del reddito sociale da cui derivava automaticamente il loro reddito di partecipazione. Nel merito, ha giudicato insufficientemente motivato e provato l'accertamento basato sugli studi di settore, poiché l'Ufficio non aveva considerato la specificità dell'attività e non aveva fornito ulteriori elementi concreti idonei a superare le peculiarità dell'impresa. Le spese sono state compensate per metà e, per l'altra metà, poste a carico dell'Ufficio, per complessivi 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 5, comma 1, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
I redditi delle società semplici, in nome collettivo, e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili
Il reddito prodotto dalla società di persone viene imputato automaticamente ai soci in proporzione alla loro partecipazione. Tuttavia, i soci devono poter contestare nel proprio giudizio la determinazione del reddito sociale, anche se l'accertamento societario non è stato impugnato dalla società.
Art. 21, D.Lgs. 546/1992
Richiamato dall'Ufficio in relazione ai termini e alle condizioni di impugnazione degli atti tributari; la CTR non ha ritenuto che tale disposizione rendesse inammissibili i ricorsi dei soci.
Art. 40, comma 2, D.P.R. 600/1973
Esprime il collegamento tra l'accertamento del reddito della società di persone e quello dei soci. La CTR ne ha ricavato l'esigenza di considerare congiuntamente le posizioni della società e dei soci, evitando che questi ultimi siano vincolati da un accertamento al quale non hanno partecipato.
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973
L'accertamento basato sugli studi di settore rientra nell'accertamento analitico-induttivo e deve essere sostenuto da presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti e da ulteriori elementi concreti; lo scostamento dallo studio non opera come prova legale automatica.
Art. 62-sexies, D.L. 331/1993, convertito dalla L. 427/1993
Consente l'utilizzo degli studi di settore nell'accertamento, ma richiede che il risultato sia corroborato da ulteriori elementi probatori e che siano considerate le caratteristiche specifiche dell'attività esercitata.
Art. 2909 c.c.
Il giudicato può avere efficacia vincolante solo nei confronti delle parti, dei loro eredi o aventi causa. L'accertamento definitivo nei confronti della società non vincola i soci che non abbiano partecipato al relativo procedimento.
Artt. 3 e 97 Costituzione
I principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione impongono, secondo la CTR, una gestione coordinata degli accertamenti riguardanti la società e i soci, con tendenziale notificazione degli atti a tutti i destinatari necessari.
Artt. 10 e 12, L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Sono richiamati come attuazione dei principi di correttezza, collaborazione, imparzialità e buon andamento nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti.
Massime di principio
- Nelle società di persone, l'accertamento del reddito societario si riflette automaticamente sui soci, ma i soci non possono essere privati del diritto di contestare tale reddito se non hanno partecipato al procedimento relativo alla società.
- La mancata impugnazione dell'avviso notificato alla società non rende automaticamente inammissibile il ricorso del socio contro il proprio avviso, soprattutto quando il socio deduce vizi o contestazioni riguardanti la determinazione del reddito presupposto.
- Gli studi di settore costituiscono uno strumento presuntivo e non una prova legale automatica: l'Amministrazione deve considerare le caratteristiche concrete dell'impresa e fornire ulteriori elementi idonei a giustificare il maggior reddito.
- Quando l'attività svolta presenta condizioni eccezionali o altamente specialistiche, come un rapporto commerciale in esclusiva o l'uso di mezzi destinati a una specifica merce, tali circostanze devono essere valutate nell'applicazione degli studi di settore.
- Un accertamento fondato su ipotesi generiche, non supportate da dati concreti su clienti, ricavi o modalità operative effettive, può essere annullato per insufficienza motivazionale e probatoria.
- È opportuno che l'Amministrazione notifichi e coordini gli accertamenti riguardanti società e soci, così da garantire il contraddittorio e prevenire decisioni incoerenti o l'assenza di difesa dei soggetti direttamente incisi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 nov 2015Sentenza del 20/11/2015 n. 23759 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 nov 2015Sentenza del 20/11/2015 n. 23766 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 nov 2015Sentenza del 20/11/2015 n. 23767 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 nov 2015Sentenza del 20/11/2015 n. 595 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 20 nov 2015Sentenza del 20/11/2015 n. 625 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 20 nov 2015Sentenza del 20/11/2015 n. 2476 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →