Cassazione Civile, Ordinanza n. 32073/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società e i suoi due soci avevano impugnato otto avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2010 e 2011, emessi a seguito di verifica fiscale e di accertamenti bancari su versamenti e prelevamenti, con rideterminazione del reddito societario e dei maggiori redditi da partecipazione dei soci. In primo grado erano stati annullati alcuni avvisi per difetto di novità e altri ridotti o annullati per la posizione dei soci. In appello la decisione favorevole ai contribuenti era stata confermata, ritenendo che gli avvisi notificati nel 2015 non fossero fondati su nuovi elementi, che l'Ufficio non potesse passare da accertamento analitico-induttivo a induttivo puro e che la presunzione di distribuzione degli utili nella società a ristretta base non fosse provata, oltre a escludere alcune riprese sui prelievi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/violazione delle norme sul contenuto della sentenza, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto già noto all'Ufficio il secondo PVC al momento dei primi avvisi; (2) nullità della sentenza per difetto di specificazione degli elementi di novità dei successivi avvisi; (3) nullità per la censura al metodo induttivo puro, che sarebbe stato giustificato dall'omesso deposito delle dichiarazioni fiscali; (4) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 109 TUIR, per avere la CTR escluso il passaggio a metodologia induttiva diversa; (5) violazione delle norme fiscali sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base; (6) omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla posizione dei soci e alla mancata allegazione degli atti societari ai loro avvisi.
La decisione
La Corte ha prima revocato il precedente decreto di estinzione n. 12621/2024, perché la definizione agevolata riguardava solo parte degli avvisi e per uno degli atti societari era stato opposto diniego, con tempestivo reclamo dell'Ufficio. Nel merito, ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che la sentenza impugnata aveva un percorso argomentativo chiaro e comprensibile: il giudice di appello aveva motivato in modo sufficientemente intelligibile sulla mancanza di novità degli avvisi successivi e sulla questione del cambio di metodologia accertativa. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di interesse, perché riferito agli avvisi oggetto di definizione agevolata, e ha dichiarato inammissibili anche il quinto e il sesto motivo, anch'essi relativi a posizioni definited agevolata. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato per la parte esaminabile e dichiarato inammissibile per la parte restante, con conferma della sentenza di merito nei limiti in cui era ancora controversa la validità del solo avviso non definito.
Norme richiamate
art. 1, comma 186, L. n. 197/2022
richiamato quale base della definizione agevolata che aveva determinato la dichiarazione di estinzione poi revocata
art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023
richiamato in relazione all'elenco trasmesso dall'Agenzia per la definizione agevolata
indicato quale rimedio tempestivamente esperito con reclamo avverso il decreto di estinzione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro di ricorso per i motivi di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro di ricorso per i motivi di nullità della sentenza e motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
parametro di ricorso per omesso esame di fatti decisivi
richiamato insieme all'art. 36 del medesimo decreto per la dedotta nullità della sentenza
richiamato per il contenuto necessario della sentenza tributaria
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la motivazione della sentenza
richiamato per i requisiti della motivazione
richiamato quale norma sulla metodologia di accertamento delle imposte sui redditi
art. 109 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
richiamato in relazione alla determinazione del reddito imponibile
richiamato dalla ricorrente sulle presunzioni di distribuzione degli utili
richiamati dalla ricorrente in tema di imputazione dei redditi da partecipazione
art. 8053/2014, Cass., Sez. U
richiamata come principio secondo cui la nullità per motivazione può essere predicata solo in caso di assoluta incomprensibilità del percorso logico
Massime di principio
- La nullità della sentenza per vizio motivazionale non è configurabile quando il ragionamento del giudice di merito sia comunque intelligibile e consenta di comprendere la ratio della decisione; il vizio sussiste solo in caso di assoluta incomprensibilità del percorso logico.
- In materia di accertamento tributario, l'emissione di successivi avvisi fondati sugli stessi presupposti di fatto già noti all'Ufficio può integrare un'assenza di novità idonea a sorreggere l'annullamento degli atti ripetitivi.
- Il passaggio dell'Amministrazione finanziaria da una metodologia di accertamento a un'altra deve essere coerente con i presupposti fattuali emersi nel procedimento; tuttavia, la censura in cassazione deve colpire esattamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando investe atti o pretese già definiti in via agevolata e quindi non più controversi nel giudizio.
- Le censure relative alla posizione dei soci e alla presunzione di distribuzione degli utili sono prive di interesse quando gli avvisi concernenti tali posizioni risultano oggetto di definizione agevolata.
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