Parere n. 600/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dal signor Ermenegildo Sciarretta contro il Comune di Fiumicino e nei confronti della Ares 2002 s.p.a. e della Ala 97 s.p.a.: 1. per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. 257515/2022 del 22 novembre 2022 ricevuto in data 6 dicembre 2022, con cui il Comune di Fiumicino ha ingiunto il pagamento di euro 15.120,00 a titolo di indennità e sanzioni di occupazione sine titulo di un'area censita al catasto terreni al foglio 705, part. 1748, per complessivi mq 36 circa, per il periodo 2018/2022, sull'assunto che tale area apparterrebbe al demanio stradale; - nonché, per l'area di interesse, della delibera di C.C. n. 44 del 9 marzo 1998 e della successiva delibera di C.C. n. 75 del 2 agosto 2004 e successive modifiche intervenute con delibera di C.C. n. 57/2012, delibera di C.C. n. 5/2022, delibera di C.C. n. 118/15, che definiscono il piano particolareggiato in variante al PRG per il comprensorio di Fregene; - nonché, per l'area di interesse, della convenzione urbanistica a rogito notaio M.R. d’Ettorre di Roma del 18 novembre 2004 (rep. 2424/1154 reg. all'Agenzia delle Entrate Roma 5 il 10 dicembre 2004 al n. 107206 e trascritto a Roma 2 il 18 dicembre 2004 al n. 47213); - nonché, per l’area di interesse, dell'atto di cessione gratuita a rogito notaio V. Terzi di Anzio dell'11 settembre 2014 (rep. 25783, racc. 18368 e reg. all'Agenzia delle Entrate ufficio di Pomezia al n. 2928 il 19 settembre 2014 e trascritto a Roma 2 il 23 settembre 2014 al n. gen. 41118); - nonché, per l’area di interesse, di ogni altro atto menzionato, presupposto espressamente o implicitamente nell'atto per Notar V. Terzi di Anzio dell'11 settembre 2014 (rep. 25783, racc. 18368); 2. per l'annullamento in parte qua dell'elenco immobili “tipo A” - Beni demaniali (aggiornato a dicembre 2022) del Comune di Fiumicino, ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 15 marzo 2023; 3. nonché, per quanto occorrer possa, della deliberazione di Consiglio Comunale della Città di Fiumicino n. 23 del 20 aprile 2021 e del Regolamento sul canone unico con essa approvato in relazione ai commi 816-847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ingiunzione comunale di pagamento di euro 15.120,00 per occupazione sine titulo di un’area ritenuta appartenente al demanio stradale, nonché degli atti urbanistici, convenzionali, dispositivi e regolamentari presupposti.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, l’ingiunzione del Comune di Fiumicino relativa al pagamento di indennità e sanzioni per l’occupazione sine titulo di un’area di circa 36 mq, oltre a diversi atti urbanistici, alla convenzione urbanistica, all’atto di cessione gratuita, all’elenco comunale dei beni demaniali e al regolamento sul canone unico. Ha dedotto, tra l’altro, questioni di giurisdizione, violazione della disciplina urbanistica ed espropriativa, erronea qualificazione dell’area come demaniale, difetto di istruttoria e motivazione, illegittimità del regolamento sul canone unico e violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Nel corso del procedimento il Comune di Fiumicino ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La questione decisiva è stata quindi quella della ritualità e tempestività dell’opposizione e della conseguente improcedibilità del ricorso straordinario.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto documentata e rituale l’opposizione proposta dal Comune di Fiumicino il 24 maggio 2023 ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. Poiché il ricorso straordinario è rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti, l’opposizione consente alla parte resistente di adire il giudice precostituito per legge e determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esame dei motivi di merito e con assorbimento della domanda cautelare. La Sezione ha richiamato Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Osservazioni
Opposizione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
L’opposizione del Comune di Fiumicino, depositata il 24 maggio 2023, è stata ritenuta rituale e tempestiva. Essa determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario.
Domanda cautelare
La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell’improcedibilità del ricorso per trasposizione.
Norme richiamate
L’opposizione della parte resistente, se rituale e tempestiva, consente la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e rende improcedibile il procedimento straordinario.
artt. 16 e 17 legge n. 1150/1942
Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina urbanistica, ma non esaminati nel merito per effetto della trasposizione.
Richiamato dal ricorrente in relazione al vincolo preordinato all’esproprio, ma non esaminato nel merito.
artt. 822, 824, 826 e 829 cod. civ.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla natura demaniale dell’area, ma non esaminati nel merito.
art. 1, commi 816 e seguenti, legge n. 160/2019
Richiamato dal ricorrente in relazione al canone unico, senza esame della relativa censura.
Richiamato dal ricorrente in relazione al potere regolamentare degli enti locali in materia tributaria, senza esame nel merito.
Richiamato dal ricorrente per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, censura assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione rituale e tempestiva della parte resistente ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e l’improcedibilità del ricorso straordinario.
- Il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti; la parte resistente può sottrarsi a tale rimedio mediante opposizione e chiedere l’accesso al giudice precostituito per legge.
- La proposizione rituale dell’opposizione rende assorbita la domanda cautelare proposta nell’ambito del ricorso straordinario, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
Improcedibilità per trasposizione di un ricorso straordinario in materia di occupazione demaniale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il Comune di Fiumicino, con la partecipazione di due società, avverso un’ingiunzione di pagamento e numerosi atti urbanistici, convenzionali, dispositivi e regolamentari collegati alla qualificazione di un’area come appartenente al demanio stradale.
Premesse e oggetto della controversia
Il Comune aveva ingiunto il pagamento di euro 15.120,00, a titolo di indennità e sanzioni per occupazione sine titulo di un’area di circa 36 mq, per il periodo 2018-2022. Il ricorrente ha inoltre impugnato, per quanto di interesse, atti relativi al piano particolareggiato in variante al PRG per il comprensorio di Fregene, una convenzione urbanistica, un atto di cessione gratuita, l’elenco comunale dei beni demaniali e il regolamento comunale sul canone unico.
Motivi dedotti
Le censure riguardavano:
- la giurisdizione;
- la violazione della disciplina urbanistica ed espropriativa;
- l’erronea qualificazione dell’area come demaniale;
- il difetto di istruttoria e di motivazione;
- l’illegittimità o inefficacia della convenzione urbanistica e dell’atto di cessione gratuita;
- la violazione della disciplina sul canone unico e dei principi costituzionali richiamati nel ricorso;
- la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
Opposizione del Comune e trasposizione
Il Ministero dell’interno ha riferito che il Comune di Fiumicino aveva notificato un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
La Sezione ha verificato che l’opposizione, depositata il 24 maggio 2023, risultava effettivamente acquisita agli atti e doveva ritenersi rituale e tempestiva.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ribadito che il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà di tutte le parti di avvalersene. L’opposizione costituisce lo strumento attraverso il quale la parte resistente può chiedere che la controversia sia trattata dal giudice precostituito per legge.
La Sezione ha richiamato, in tal senso, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Esito
Poiché l’opposizione del Comune è stata ritenuta rituale e tempestiva, il ricorso straordinario è stato dichiarato improcedibile per trasposizione. I motivi relativi alla natura demaniale dell’area, agli atti urbanistici, alla convenzione, alla cessione gratuita, al canone unico e al procedimento amministrativo non sono stati esaminati nel merito. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita.
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