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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29038/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente avvisi di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA relativi agli anni 2009 e 2010, oltre sanzioni, ritenendo che egli fosse amministratore di fatto di una società ritenuta cartiera e che avesse operato quale regista occulto di un meccanismo fraudolento. I ricorsi introduttivi contro gli atti impositivi erano stati respinti in primo grado e l'appello era stato rigettato dalla CTR. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, sostenendo che gli avvisi fossero privi di adeguata motivazione perché fondati su PVC e atti di indagine non notificati o allegati, e perché il richiamo a un generico meccanismo fraudolento e a una regia occulta non sarebbe bastato; 2) vizio di motivazione della sentenza sul medesimo punto; 3) violazione della disciplina sulle sanzioni tributarie, contestando la riferibilità delle sanzioni a lui anziché alla società e negando la possibilità di traslare il debito tributario dalla società alla persona fisica; 4) omessa pronuncia sulla doglianza relativa all'incertezza e non riferibilità delle violazioni all'anno d'imposta 2010.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il terzo motivo. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la CTR non si era pronunciata sulla specifica censura relativa all'incertezza del periodo d'imposta 2010, dedotta sin dal primo grado e riproposta in appello. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro di censura per violazione di legge in relazione alla motivazione degli avvisi e alla disciplina delle sanzioni tributarie.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per dedurre nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e per omessa pronuncia.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio motivazionale della sentenza e dell'omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare l'omessa pronuncia sul motivo relativo all'incertezza della pretesa per l'anno 2010.

  • art. 7, L. 212/2000

    la motivazione degli atti tributari può essere adempiuta anche per relationem, ma solo se l'atto richiamato è allegato o il suo contenuto essenziale è riprodotto nell'atto notificato.

  • artt. 1 e 2, d.lgs. n. 32/2001

    richiamati dal ricorrente insieme alla disciplina generale della motivazione degli atti tributari.

  • art. 42, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente quale norma sulla motivazione degli avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette.

  • art. 56, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dal ricorrente quale norma sulla motivazione degli avvisi di accertamento in materia IVA.

  • art. 7, d.l. n. 269/2003

    "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"

    la regola dell'imputazione esclusiva delle sanzioni alla persona giuridica opera solo se la violazione è commessa nell'interesse e a beneficio della società; se l'ente è mero schermo usato nell'interesse esclusivo della persona fisica, torna applicabile la regola generale della responsabilità personale dell'autore dell'illecito.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    richiamato come principio generale della responsabilità personale dell'autore della violazione, derogato nei limiti dell'art. 7 d.l. n. 269/2003.

  • art. 11, d.lgs. n. 472/1997

    richiamato quale ulteriore norma derogata dalla disciplina speciale sulle sanzioni tributarie per le società con personalità giuridica.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36

    richiamato per distinguere la fattispecie decisa da un precedente in tema di responsabilità degli amministratori per obbligazioni tributarie della società in liquidazione.

Massime di principio

  • La motivazione dell'avviso di accertamento è distinta dalla prova dei fatti posti a fondamento della pretesa: l'atto è validamente motivato quando consente al contribuente di comprendere presupposti di fatto e di diritto della pretesa, mentre l'accertamento della fondatezza materiale delle contestazioni appartiene al diverso piano probatorio.
  • La motivazione per relationem degli atti tributari è legittima se gli atti richiamati sono allegati oppure se l'avviso ne riproduce il contenuto essenziale, inteso come le parti dell'atto richiamato necessarie e sufficienti a sorreggere la pretesa e a consentire la difesa del contribuente.
  • Il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di fatto del giudice di merito circa la sufficienza del contenuto essenziale richiamato nell'avviso, quando tale valutazione sia logicamente coerente e abbia ad oggetto la capacità dell'atto di rendere edotto il destinatario dei presupposti della pretesa.
  • In materia di sanzioni tributarie relative a società dotate di personalità giuridica, la regola dell'imputazione esclusiva alla persona giuridica non opera quando la società sia soltanto uno schermo fittizio creato nell'esclusivo interesse della persona fisica autrice della violazione; in tale ipotesi la sanzione colpisce la persona fisica.
  • L'omessa pronuncia su una specifica doglianza riproposta in appello integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio sul punto, a prescindere dalla fondatezza nel merito della pretesa fiscale.
  • La contestazione relativa all'incertezza del periodo d'imposta o alla riferibilità temporale delle violazioni costituisce questione autonoma che il giudice di appello deve esaminare espressamente, se ritualmente proposta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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