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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20459/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dalla condanna, pronunciata dalla Corte dei conti, di un professore ordinario di economia applicata al pagamento di oltre 1,4 milioni di euro in favore dell'Università di appartenenza, per avere trattenuto compensi percepiti nello svolgimento di incarichi ritenuti incompatibili con il regime di docenza a tempo pieno, oppure non previamente autorizzati o non comunicati. In primo grado la domanda della Procura contabile era stata accolta, con parziale declaratoria di prescrizione; in appello la condanna era stata confermata. Con il ricorso per cassazione il professore deduceva due motivi: primo, difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo che i fatti erano anteriori alla legge n. 190 del 2012 che ha introdotto il comma 7-bis dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 e che, comunque, la giurisdizione contabile richiederebbe ulteriori profili di danno specificamente contestati; inoltre sosteneva che la giurisdizione della Procura contabile non potesse sorgere mentre l'amministrazione aveva già avviato il recupero delle somme e pendeva un giudizio amministrativo. Secondo motivo: dedotta violazione radicale della disciplina sulla prescrizione della responsabilità erariale, assumendo che la sentenza avesse retrodatato eccessivamente il dies a quo e comunque esercitato un potere giurisdizionale anomalo, in violazione dei principi costituzionali ed europei sul giusto processo e sulla ragionevole durata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la giurisdizione della Corte dei conti sussiste anche per condotte anteriori alla novella del 2012, perché il comma 7-bis dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 è ricognitivo di un orientamento già consolidato che riconosce alla giurisdizione contabile l'azione contro il dipendente pubblico che ometta di riversare i compensi di incarichi non autorizzati. Ha inoltre escluso che fosse necessaria la contestazione di ulteriori danni, come danno all'immagine o da disservizio, e ha negato la duplicazione di giudizi, rilevando che l'amministrazione aveva solo avviato interlocuzioni stragiudiziali e non una domanda giudiziale. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché diretto a contestare l'interpretazione e applicazione della disciplina della prescrizione, materia che non integra un vizio di giurisdizione sindacabile ex art. 111, ottavo comma, Cost. e art. 362 c.p.c.; il dedotto errore attiene al merito dell'esercizio della giurisdizione e non ai suoi limiti esterni. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore dell'Università, mentre non è stata pronunciata condanna alle spese nei confronti della Procura generale contabile.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 165/2001

    Il comma 7 impone il previo assenso dell'amministrazione per gli incarichi retribuiti dei dipendenti pubblici e obbliga il riversamento dei compensi in caso di inosservanza; il comma 7-bis, introdotto dalla legge n. 190/2012, qualifica l'omissione del versamento come responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, con funzione ricognitiva di un orientamento già esistente.

  • art. 11 d.P.R. n. 382/1980

    Richiamato come disciplina del regime di incompatibilità e autorizzazione per i professori universitari a tempo pieno.

  • art. 1, comma 42, legge n. 190/2012

    Ha introdotto il comma 7-bis dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001; la Corte ne esclude la portata innovativa rispetto alla giurisdizione contabile già affermata.

  • art. 1, comma 2, legge n. 20/1994

    È la norma richiamata dal ricorrente sulla prescrizione della responsabilità erariale; la Corte osserva che il motivo che la invoca attiene in realtà al merito della decorrenza della prescrizione e non alla giurisdizione.

  • art. 2935 c.c.

    La Corte dei conti ha ritenuto che il termine di prescrizione decorra da quando il danno diviene oggettivamente conoscibile dall'amministrazione, non dalla mera percezione delle somme.

  • art. 111, settimo e ottavo comma, Cost.

    Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti è ammissibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione; non consente il sindacato sugli errores in iudicando o in procedendo.

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare il difetto di giurisdizione; la Corte ribadisce che il sindacato è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    Concorre a delimitare il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione contro le decisioni della Corte dei conti.

  • art. 207 d.lgs. n. 174/2016

    Richiamato quale disposizione del codice di giustizia contabile che limita il ricorso per cassazione ai motivi di giurisdizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.

Massime di principio

  • L'azione della Procura contabile contro il dipendente pubblico che abbia svolto incarichi retribuiti non autorizzati e non abbia riversato i compensi percepiti rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, anche per fatti anteriori alla legge che ha espressamente tipizzato tale responsabilità, se la norma successiva è meramente ricognitiva di un orientamento giurisprudenziale già consolidato.
  • Per radicare la giurisdizione contabile non è necessario che siano contestati ulteriori danni diversi dal mancato riversamento dei compensi, quando la fattispecie di responsabilità erariale è costruita sulla violazione dell'obbligo di autorizzazione e di riversamento connessa alla tutela del corretto svolgimento del rapporto di servizio.
  • Non vi è duplicazione di giudizi né bis in idem se l'amministrazione si sia limitata ad avviare iniziative stragiudiziali o procedimenti amministrativi di recupero, senza proporre una domanda giudiziale di condanna; la giurisdizione contabile non è esclusa dalla mera pendenza di un contenzioso amministrativo diverso.
  • Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti può denunciare solo difetti di giurisdizione in senso esterno; non è consentito convertire in vizio di giurisdizione la critica all'interpretazione o applicazione delle norme sostanziali o processuali, neppure quando l'errore sia prospettato come radicale o abnorme.
  • La decorrenza della prescrizione in materia di danno erariale va collegata al momento in cui il danno diviene oggettivamente conoscibile dall'amministrazione secondo ordinaria diligenza, non necessariamente alla sola data di percezione materiale delle somme, quando la fattispecie si perfezioni progressivamente e l'illecito resti occulto fino alla disclosure documentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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