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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20385/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di ripristino dello stato dei luoghi proposta dalla proprietaria di un fondo vicino contro i confinanti, per avere questi realizzato una costruzione a distanza inferiore a quella prevista dal regolamento comunale e dal codice civile, con invasione di una porzione del suo terreno, e per avere utilizzato il suo fondo per il transito pedonale e carrabile. I convenuti si erano difesi deducendo che la lite fosse stata transatta con scrittura del 9 dicembre 1999, sottoscritta anche in nome del coniuge e riferita a una rideterminazione dei confini e a reciproche servitù, nonché invocando in subordine l'accessione ex art. 938 c.c. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, i ricorrenti in cassazione hanno denunciato: 1) violazione delle norme sulla rappresentanza e sul falso rappresentante, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel non valorizzare l'accordo transattivo e nel non applicare i principi di rappresentanza apparente e di tutela dell'affidamento del terzo; 2) violazione delle stesse norme per avere negato efficacia all'accordo quanto alla costituzione di una servitù di passaggio, nonostante la definizione pattizia del tracciato. La controricorrente ha eccepito anche la tardività del ricorso, eccezione disattesa dalla Corte.

La decisione

La Corte ha esaminato preliminarmente l'eccezione di tardività del ricorso, ritenendola infondata perché la notificazione effettuata il lunedì successivo alla scadenza caduta di sabato era tempestiva, in applicazione dell'art. 155, comma 5, c.p.c. e della disciplina transitoria di cui all'art. 58, comma 3, L. n. 69/2009. Nel merito, ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: il primo perché la tutela dell'apparenza del diritto in tema di rappresentanza presuppone, oltre alla buona fede del terzo, anche un comportamento colposo del rappresentato idoneo a ingenerare l'affidamento, profilo che nel caso non risultava neppure dedotto; il secondo per le medesime ragioni, non essendo stata dimostrata l'efficacia dell'accordo nei confronti della controparte non sottoscrivente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità, distrazione in favore del difensore antistatario e aggravio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002. È stata inoltre respinta la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 155, comma 5, c.p.c.

    proroga al giorno non festivo successivo al sabato

    si applica anche ai procedimenti pendenti al 1° marzo 2006, in forza dell'art. 58, comma 3, L. n. 69/2009

  • art. 58, comma 3, L. n. 69/2009

    la disciplina sulla proroga del termine quando la scadenza cade di sabato si applica ai procedimenti pendenti alla data indicata

  • art. 1393 c.c.

    il terzo contraente ha la facoltà di chiedere la giustificazione dei poteri del rappresentante, ma non un obbligo di farlo

  • art. 1398 c.c.

    per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto

    regola la responsabilità del falso rappresentante verso il terzo che abbia confidato senza colpa nella validità del contratto

  • art. 1394 c.c.

    richiamato insieme alle norme sulla rappresentanza, ma ritenuto non idoneo a fondare la pretesa senza la prova del comportamento colposo del rappresentato

  • art. 1389 c.c.

    citato nel motivo di ricorso tra le norme sulla rappresentanza

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quale parametro della denunciata omissione del giudice di merito nel considerare l'accordo transattivo

  • art. 938 c.c.

    invocato in via subordinata dai convenuti quale titolo per l'attribuzione della proprietà della superficie occupata

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    lo scrutinio della Corte su ciascun motivo, alla luce di un consolidato orientamento, può portare alla declaratoria di inammissibilità quando il ricorso si pone in contrasto con l'indirizzo di legittimità consolidato

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    citato in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato nel passaggio sulla funzione di filtro dell'inammissibilità

  • art. 606 c.p.p.

    menzionato in un inciso sulla funzione di filtro, senza rilievo decisivo per la decisione

  • art. 96 c.p.c.

    non ricorrono le condizioni per la condanna per responsabilità aggravata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    impone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    parametro per quantificare il contributo unificato aggiuntivo

  • art. 2, comma 1, lett. f, L. n. 263/2005

    ha introdotto la modifica dell'art. 155, comma 5, c.p.c.

Massime di principio

  • In tema di rappresentanza, la tutela dell'apparenza del diritto non opera in modo automatico: richiede non solo la buona fede del terzo che abbia contrattato con il falsus procurator, ma anche un comportamento colposo del preteso rappresentato idoneo a ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento dell'esistenza del potere rappresentativo.
  • La facoltà del terzo di chiedere la giustificazione dei poteri rappresentativi ex art. 1393 c.c. non si traduce in un onere processuale o sostanziale; tuttavia, l'assenza di verifica può incidere sulla possibilità di invocare la tutela dell'affidamento, se manchi la prova dei presupposti dell'apparenza.
  • La responsabilità del falso rappresentante verso il terzo ex art. 1398 c.c. è distinta dall'efficacia del contratto nei confronti del preteso rappresentato: la prima attiene al danno da affidamento incolpevole, la seconda richiede il concreto e valido conferimento del potere o i presupposti dell'apparenza.
  • La proroga del termine di scadenza cadente di sabato al primo giorno non festivo successivo opera anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma che l'ha introdotta, salvo diversa previsione transitoria.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., quando i motivi si risolvano nella mera riproposizione di tesi incompatibili con un orientamento di legittimità consolidato.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiTutela del legittimo affidamentoBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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