Cassazione Civile, Ordinanza n. 20392/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva prestato servizio prima come lavoratore socialmente utile e poi, dal 1 giugno 2001, come ausiliario specializzato addetto ai servizi economali, inizialmente in categoria A e poi in categoria B. Ha dedotto di avere in concreto svolto attività ben più complesse di quelle proprie dell’inquadramento formale, poiché sarebbe stato preposto alla gestione dell’ufficio personale di un distretto sanitario, insieme a un’altra addetta inquadrata in categoria C, svolgendo di fatto le stesse mansioni di quest’ultima e in precedenza anche del direttore amministrativo dell’ufficio. Ha quindi chiesto il riconoscimento delle differenze retributive corrispondenti alla categoria C, in via principale dal 1 giugno 2001 e, in subordine, con diverse scansioni temporali rispetto alle categorie A, B e C. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei limiti della prescrizione, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione rigettando integralmente le domande, ritenendo che l’attività svolta fosse di natura contabile-amministrativa, esecutiva e di supporto, priva di potere di firma, di autonomia decisionale, di potere di iniziativa e di funzioni di programmazione, studio e ricerca, oltre che senza controllo o coordinamento di altri dipendenti. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato la violazione dell’art. 28 del CCNL comparto 7.4.1999 e delle declaratorie dell’allegato 1, dell’art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001, nonché degli artt. 36 Cost. e 2126 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente classificato le mansioni concretamente svolte e avrebbe trascurato la loro complessità, valorizzando in modo indebito la mancanza di responsabilità formale sugli atti istruiti e redatti. In memoria ha inoltre tentato di fondare la decisione su un preteso giudicato formatosi in favore di una collega, ma la Corte ha ritenuto tale rilievo infondato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente proposta come violazione di legge e di contratto collettivo, mirasse in realtà a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie e una nuova valutazione del fatto, cioè un riesame del convincimento del giudice di merito sulla complessità delle mansioni e sulla loro riconducibilità alla categoria C. Ha inoltre escluso che potesse assumere rilievo un preteso giudicato favorevole a un altro dipendente, osservando che il giudicato produce effetti solo tra le parti e che non era configurabile alcuna ipotesi di estensione soggettiva della pronuncia. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28 CCNL comparto 7 aprile 1999
la qualificazione delle mansioni va confrontata con le declaratorie contrattuali applicabili alla categoria rivendicata
art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001
è richiamato a sostegno della domanda di differenze retributive per asserito svolgimento di mansioni superiori
art. 36 Cost.
è invocato dal ricorrente come parametro della corretta retribuzione in relazione alle mansioni effettivamente svolte
è invocato dal ricorrente a sostegno del riconoscimento economico delle attività concretamente prestate
il giudicato ha efficacia solo tra le parti del processo e non può essere esteso automaticamente a soggetti diversi
il procedimento è stato trattato in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste formale della violazione di legge o di contratto collettivo, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione e valutazione delle risultanze istruttorie compiute dal giudice di merito.
- La denuncia di errata classificazione delle mansioni è scrutinabile in cassazione solo se investe realmente l’interpretazione della norma o della declaratoria contrattuale; se invece richiede un nuovo apprezzamento del fatto, il ricorso è inammissibile.
- La rilevanza delle mansioni superiori va verificata in base alle caratteristiche effettive dell’attività svolta, con riferimento a complessità, autonomia decisionale, potere di iniziativa, responsabilità e funzioni di coordinamento, secondo le declaratorie contrattuali applicabili.
- Il giudicato esplica efficacia esclusivamente tra le parti del processo; non può essere invocato automaticamente in un diverso giudizio fra soggetti diversi, salvo specifiche ipotesi di estensione soggettiva previste dall’ordinamento.
- La mera allegazione di una parificazione di fatto con altro dipendente non basta a fondare l’estensione degli effetti di una decisione favorevole resa in un diverso processo.
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