Cassazione Civile, Ordinanza n. 20391/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il dipendente, inquadrato nel tempo in diverse posizioni professionali presso il Ministero, ha chiesto il riconoscimento di mansioni superiori ascrivibili a un livello più elevato rispetto a quello formalmente rivestito, con conseguente pagamento delle differenze retributive a decorrere dal 25 luglio 1998. La Corte d'appello, riformando il primo grado, ha escluso che l'istruttoria avesse dimostrato lo svolgimento, con caratteri di prevalenza e continuità, di attività connotate da autonomia e responsabilità diretta tali da giustificare il superiore inquadramento; ha inoltre ritenuto prescritte le pretese retributive anteriori a una certa data. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente/insufficiente ex art. 132 c.p.c., contestando sia l'assunto della Corte d'appello circa l'omessa indicazione, da parte del Tribunale, della declaratoria pertinente, sia la valutazione delle prove testimoniali e documentali, in particolare sulle diffide e sulle altre attività asseritamente qualificanti; con il terzo ha dedotto la violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che le comunicazioni inviate al Ministero avessero efficacia interruttiva anche per le differenze retributive richieste.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché l'eventuale erronea ricostruzione di quanto affermato dal primo giudice non assume autonoma rilevanza dopo la riforma della sentenza di primo grado, se non nei limiti di un vizio della motivazione della sentenza d'appello, qui non dedotto utilmente. Ha respinto il secondo motivo rilevando che la censura mirava in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio, precluso in sede di legittimità; la motivazione della Corte territoriale sulla mancanza di prova certa della prevalenza e continuità delle mansioni superiori è stata ritenuta percepibile e non illogica. Ha dichiarato il terzo motivo generico e quindi inammissibile, poiché il ricorrente non aveva specificato in modo autosufficiente gli atti e i documenti dai quali desumere l'effetto interruttivo della prescrizione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Delimita i motivi di ricorso per cassazione; le censure che mirano a un nuovo esame del merito o sono prive di specificità non sono scrutinabili come vizi di legittimità utilmente deducibili.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione richiede un vizio della sentenza impugnata in sé; non è sufficiente contestare la motivazione della sentenza di primo grado dopo la riforma in appello.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione devono essere indicati e localizzati i documenti posti a fondamento delle censure, secondo un onere di specifica individuazione e deposito.
Il ricorso deve essere autosufficiente e specifico, con esposizione idonea dei fatti e trascrizione dei passaggi rilevanti degli atti e documenti richiamati.
Richiamato in relazione alla disciplina generale della prescrizione del diritto.
Richiamato per la dedotta interruzione della prescrizione mediante atti del creditore.
Richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione dei crediti retributivi periodici.
Richiamato per il procedimento camerale non partecipato in cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio: la critica deve investire un vizio della sentenza impugnata, non la mera diversa lettura delle prove.
- Quando la Corte d'appello riforma la decisione di primo grado, eventuali errori nel riferire o valutare quanto affermato dal Tribunale non hanno autonoma rilevanza, se non si traducono in un vizio proprio della motivazione della sentenza di secondo grado.
- La prova del superiore inquadramento per mansioni superiori richiede l'accertamento di attività svolte con caratteri di prevalenza e continuità; la mera esistenza di alcune attività compatibili con il livello superiore non basta se l'istruttoria non ne dimostra la centralità nel rapporto.
- La deduzione dell'effetto interruttivo della prescrizione deve essere formulata in modo autosufficiente, con specifica indicazione dei documenti, del loro contenuto e della loro collocazione processuale; censure generiche sono inammissibili.
- La motivazione della sentenza è censurabile solo quando presenti un vizio effettivo e percepibile nella sua struttura logica, non quando il ricorrente solleciti una rivalutazione alternativa del merito.
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