Cassazione Civile, Ordinanza n. 20390/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La società era stata condannata dal Tribunale di Viterbo a pagare all'avvocato resistente una somma a titolo di spese di lite; la sentenza era stata impugnata in appello. Nel frattempo il creditore aveva notificato precetto per l'esecuzione della condanna e la società aveva proposto opposizione al precetto davanti allo stesso Tribunale, chiedendo anche la sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'appello. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza di sospensione con ordinanza. Contro tale ordinanza la società ha proposto regolamento necessario di competenza, sostenendo che il diniego di sospensione avesse carattere decisorio e fosse idoneo a provocare un conflitto di giudicati, con conseguente ammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il regolamento di competenza. Ha affermato che il regolamento necessario di competenza è esperibile solo contro l'ordinanza che dispone la sospensione necessaria del processo, e non contro il provvedimento che neghi la sospensione e ordini la prosecuzione del giudizio. La diversità di disciplina è stata ritenuta conforme agli artt. 3, 24, 111 Cost. e all'art. 6 CEDU, poiché il rigetto della sospensione può essere contestato con l'impugnazione della sentenza finale, mentre la sospensione impone invece un controllo immediato per evitare un pregiudizio irreparabile. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
Il regolamento necessario di competenza è ammesso solo avverso l'ordinanza che dispone la sospensione necessaria del processo, non contro il provvedimento che la neghi.
art. 3 Cost.
La disciplina differenziata tra ordinanza di sospensione e ordinanza di rigetto della sospensione non viola il principio di eguaglianza.
art. 24 Cost.
La tutela difensiva è garantita perché il rigetto della sospensione può essere contestato con l'impugnazione della sentenza finale.
art. 111 Cost.
La diversità di disciplina è giustificata dal rilievo degli effetti del provvedimento e dall'esigenza di ragionevole durata del processo.
art. 6 CEDU
La previsione è compatibile con il diritto a un processo equo, bilanciando effettività della tutela e efficienza della giurisdizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il regolamento necessario di competenza è un rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, esperibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
- L'ordinanza che rigetta l'istanza di sospensione del processo non è autonomamente impugnabile con regolamento di competenza; il relativo vizio può essere dedotto con l'impugnazione della decisione che definisce il giudizio.
- La possibilità di controllo immediato è riservata al provvedimento che sospende il processo, perché tale atto incide in modo significativo sulla durata della causa e può arrecare un pregiudizio non più recuperabile.
- La diversa impugnabilità tra sospensione e diniego di sospensione non viola i principi costituzionali di uguaglianza, difesa e ragionevole durata del processo, né l'art. 6 CEDU.
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