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Legge

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Normativa italiana012G0213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce il sistema nazionale anticorruzione, attribuendo funzioni all’Autorità nazionale anticorruzione e al Dipartimento della funzione pubblica. Impone piani triennali, responsabili anticorruzione, obblighi di trasparenza, formazione, rotazione e gestione dei conflitti di interesse; disciplina incarichi esterni, incompatibilità, whistleblowing, commissioni pubbliche e prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Molte disposizioni sono state successivamente abrogate o modificate.

Prevenzione e contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione

Prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione

La legge introduce un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nelle amministrazioni pubbliche, in attuazione delle convenzioni internazionali anticorruzione. Le disposizioni di prevenzione si applicano alle amministrazioni pubbliche individuate dal decreto legislativo n. 165/2001 e, secondo le specifiche previste, agli enti pubblici e ai soggetti privati sottoposti a controllo pubblico.

Autorità nazionale anticorruzione e coordinamento istituzionale

La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche opera quale Autorità nazionale anticorruzione. Essa:

  • collabora con organismi stranieri e internazionali;
  • adotta il Piano nazionale anticorruzione, sentiti il Comitato interministeriale e la Conferenza unificata;
  • analizza cause e fattori della corruzione;
  • esprime pareri obbligatori su direttive, atti di indirizzo e circolari in materia di comportamento dei funzionari pubblici;
  • può esprimere pareri sugli incarichi esterni dei dirigenti pubblici;
  • vigila sull’applicazione delle misure anticorruzione e degli obblighi di trasparenza;
  • riferisce annualmente al Parlamento, entro il 31 dicembre, sull’attività svolta e sull’efficacia della disciplina.

L’Autorità dispone di poteri ispettivi e può richiedere informazioni, atti e documenti alle amministrazioni, ordinando l’adozione degli atti previsti dai piani o la rimozione di comportamenti contrari alle regole di trasparenza.

Piano nazionale e piani triennali

Il Piano nazionale anticorruzione ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Costituisce atto di indirizzo per le amministrazioni pubbliche e per gli altri soggetti tenuti ad adottare misure anticorruzione integrative dei modelli previsti dal decreto legislativo n. 231/2001.

Il Piano nazionale individua i principali rischi corruttivi e i relativi rimedi, indicando obiettivi, tempi e modalità di attuazione. Le amministrazioni adottano propri piani triennali di prevenzione della corruzione, nei quali devono essere individuati:

  • le attività maggiormente esposte al rischio;
  • le misure organizzative e i meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni;
  • gli obblighi informativi verso il responsabile anticorruzione;
  • le modalità di monitoraggio dei termini procedimentali;
  • il controllo dei rapporti con contraenti, beneficiari di autorizzazioni, concessioni o vantaggi economici, anche rispetto a rapporti di parentela o affinità;
  • ulteriori obblighi di trasparenza.

I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono predisporre il piano in forma associata. Il prefetto può fornire supporto tecnico e informativo.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

L’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Negli enti locali l’incarico è normalmente attribuito al segretario o al dirigente apicale; nelle unioni di comuni può essere nominato un responsabile unico.

Il responsabile deve disporre di autonomia e poteri adeguati e:

  • segnala le disfunzioni nell’attuazione delle misure anticorruzione e di trasparenza;
  • indica i dipendenti responsabili di violazioni agli uffici disciplinari;
  • verifica l’efficace attuazione e l’idoneità del piano;
  • propone modifiche in caso di violazioni significative o mutamenti organizzativi;
  • verifica la rotazione degli incarichi nelle aree a maggior rischio;
  • individua il personale da inserire nei programmi formativi;
  • presenta entro il 15 dicembre di ogni anno una relazione sui risultati dell’attività, da trasmettere all’organismo indipendente di valutazione e all’organo di indirizzo e da pubblicare sul sito dell’amministrazione.

L’organo di indirizzo adotta il piano, su proposta del responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno. L’elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione.

L’organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza del piano con gli obiettivi strategico-gestionali e considera gli obiettivi anticorruzione nella valutazione della performance.

Responsabilità e formazione

La commissione di un reato di corruzione accertato con sentenza definitiva può comportare la responsabilità dirigenziale, disciplinare, erariale e per danno all’immagine del responsabile anticorruzione, salvo che egli dimostri di avere predisposto e osservato il piano e di aver vigilato sul suo funzionamento.

La sanzione disciplinare nei suoi confronti non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da uno a sei mesi. La violazione delle misure del piano da parte dei dipendenti costituisce illecito disciplinare.

La Scuola superiore della pubblica amministrazione organizza percorsi formativi sull’etica, la legalità e la prevenzione della corruzione, con particolare riguardo al personale operante nei settori più esposti.

Trasparenza e pubblicità amministrativa

La trasparenza dell’attività amministrativa è qualificata come livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali. Le amministrazioni devono pubblicare sui propri siti, secondo criteri di accessibilità, completezza e semplicità:

  • informazioni sui procedimenti amministrativi;
  • bilanci e conti consuntivi;
  • costi unitari delle opere pubbliche e dei servizi erogati;
  • informazioni relative ad autorizzazioni e concessioni;
  • dati sulle procedure di scelta del contraente;
  • dati su sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;
  • informazioni su concorsi e progressioni di carriera.

Gli obblighi si applicano anche ai procedimenti svolti in deroga alle procedure ordinarie. Le informazioni devono essere trasmesse telematicamente all’Autorità competente. Le amministrazioni monitorano periodicamente il rispetto dei termini procedimentali e pubblicano i risultati.

Ogni amministrazione deve rendere noto almeno un indirizzo di posta elettronica certificata per la presentazione delle istanze e per le richieste di informazioni. Gli interessati devono poter consultare, mediante strumenti di identificazione informatica, lo stato dei procedimenti che li riguardano, i relativi termini e l’ufficio competente.

La mancata o incompleta pubblicazione può rilevare ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare. La disciplina originaria della trasparenza è stata successivamente riordinata e in parte sostituita da disposizioni successive; diversi commi risultano espressamente abrogati.

Conflitto di interessi e incarichi esterni

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali devono astenersi in presenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, segnalandolo.

Per gli incarichi esterni dei dipendenti pubblici sono previste verifiche sull’assenza di conflitti di interesse. Le amministrazioni devono comunicare telematicamente gli incarichi autorizzati, indicando oggetto e compenso, e i soggetti eroganti devono comunicare l’ammontare dei compensi entro quindici giorni dall’erogazione.

La mancata restituzione di compensi indebitamente percepiti può comportare responsabilità erariale. Le informazioni su consulenze e incarichi devono essere pubblicate in tabelle scaricabili in formato digitale standard aperto.

Divieto di pantouflage

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una pubblica amministrazione non possono, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività amministrativa esercitata mediante quei poteri.

I contratti e gli incarichi conclusi in violazione del divieto sono nulli. Il soggetto privato non può contrattare con le pubbliche amministrazioni per i tre anni successivi ed è tenuto a restituire i compensi eventualmente percepiti. Il regime non si applica ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge.

Codici di comportamento

Il Governo è chiamato ad adottare un codice di comportamento dei dipendenti pubblici, con una sezione specifica per i dirigenti. Il codice deve garantire qualità dei servizi, imparzialità, lealtà e prevenzione della corruzione.

È vietato chiedere o accettare compensi, regali o altre utilità connessi alle funzioni svolte, salvo i regali d’uso di modico valore e nell’ambito delle normali relazioni di cortesia.

Ogni amministrazione adotta un proprio codice integrativo, mediante procedura aperta alla partecipazione e previo parere dell’organismo indipendente di valutazione. La violazione dei codici costituisce illecito disciplinare e può rilevare anche sul piano civile, amministrativo e contabile; le violazioni gravi o reiterate possono comportare il licenziamento disciplinare nei casi previsti dalla legge.

Commissioni, assegnazioni e incarichi dirigenziali

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione non possono:

  • partecipare a commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
  • essere assegnati agli uffici che gestiscono risorse finanziarie, acquisizioni, contributi o vantaggi economici;
  • partecipare a commissioni di gara o di attribuzione di sovvenzioni e benefici.

Sono inoltre previsti criteri per evitare il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti condannati per reati contro la pubblica amministrazione, a persone provenienti da enti privati controllati o finanziati dall’amministrazione conferente e a soggetti che abbiano recentemente ricoperto incarichi politici o elettivi collegati all’amministrazione.

La disciplina delegata riguarda anche incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali, direttivi nelle aziende sanitarie e incarichi di amministratore di enti pubblici o soggetti privati controllati.

Tutela del dipendente che segnala illeciti

Il dipendente pubblico che denuncia condotte illecite all’autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al superiore gerarchico non può essere sanzionato, licenziato o discriminato per ragioni connesse alla segnalazione, salvo responsabilità per calunnia o diffamazione.

L’identità del segnalante è protetta nel procedimento disciplinare e può essere rivelata solo con il consenso, oppure quando sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. La denuncia è sottratta all’accesso ai documenti amministrativi. Le misure discriminatorie possono essere segnalate al Dipartimento della funzione pubblica.

Prevenzione delle infiltrazioni mafiose

È istituito presso ogni prefettura un elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, la cosiddetta white list. L’iscrizione consente di assolvere agli obblighi di comunicazione o informazione antimafia liberatoria, anche per contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle originarie.

Tra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa sono comprese:

  • estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  • fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
  • noli a freddo e a caldo di macchinari;
  • fornitura di ferro lavorato;
  • autotrasporto per conto terzi;
  • guardiania dei cantieri;
  • servizi funerari e cimiteriali;
  • ristorazione, mense e catering;
  • servizi ambientali, gestione, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti, risanamento e bonifica.

L’elenco può essere aggiornato annualmente con decreto ministeriale. L’impresa iscritta deve comunicare alla prefettura ogni modifica dell’assetto proprietario o degli organi sociali entro trenta giorni; l’omissione comporta la cancellazione. Fino al sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto attuativo continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Deleghe e disposizioni transitorie

La legge prevedeva deleghe legislative per il riordino degli obblighi di pubblicità e trasparenza, per la disciplina degli illeciti connessi al superamento dei termini procedimentali e per la revisione della materia degli incarichi dirigenziali e delle incompatibilità. Prevedeva inoltre intese in Conferenza unificata, entro 120 giorni dall’entrata in vigore, per definire gli adempimenti di regioni, province autonome, enti locali e soggetti sottoposti al loro controllo.

Il testo fornito contiene numerose disposizioni successivamente abrogate o modificate, tra cui quelle relative a varie procedure di gara e a specifici obblighi di trasparenza. La legge conserva tuttavia rilevanza come fonte originaria dell’attuale sistema di prevenzione della corruzione, pur dovendo essere coordinata con la normativa successiva.

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