Cassazione Civile, Ordinanza n. 20387/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti vittoriose)
La controversia
La lite originaria riguardava un contratto di vitalizio con cui alcuni coniugi avevano ceduto alla figlia la nuda proprietà di immobili, in cambio dell'obbligo della stessa di prestar loro assistenza morale e materiale. I cedenti avevano chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, con due domande distinte: una proposta con primo atto di citazione e una successiva, fondata sul perdurare dell'inadempimento dopo la prima citazione. Il Tribunale aveva accolto la prima domanda e ritenuto assorbita la seconda; la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile la prima per intervenuta transazione e accolto la seconda. In cassazione era stato rigettato il ricorso principale della figlia e la Corte aveva affermato che la domanda assorbita in primo grado era stata ritualmente riproposta in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., senza bisogno di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione nella comparsa di risposta. Con il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., la ricorrente lamentava errore di fatto decisivo ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza di cassazione avesse confuso le posizioni processuali delle parti e avesse supposto, erroneamente, la riproposizione in appello della domanda assorbita, fatto che non emergerebbe dagli atti; sosteneva inoltre che la Corte avrebbe equivocato sulla qualità di appellante e appellati e che la riproposizione non fosse stata effettivamente contenuta nella comparsa di risposta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha riconosciuto che nella motivazione della precedente sentenza vi era stata una confusione tra le parti e le rispettive posizioni processuali, ma ha escluso che tale confusione integrasse un errore di fatto decisivo: il senso complessivo della decisione era chiaro nel ritenere sufficiente, per gli appellati vittoriosi in primo grado rispetto alla domanda assorbita, la semplice riproposizione della domanda in appello ex art. 346 c.p.c., senza necessità di appello incidentale. La stessa ricorrente, trascrivendo la comparsa di risposta avversaria, confermava che le domande erano state espressamente riproposte. La censura mirava in realtà a contestare la correttezza giuridica della valutazione, quindi un errore di diritto non deducibile con revocazione. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa degli intimati; disposta inoltre la rilevanza del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
individua il mezzo di revocazione contro le sentenze della Corte di cassazione nei limiti consentiti dalla legge
l'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto decisivo, non nella contestazione della valutazione giuridica compiuta dalla Corte
la domanda assorbita in primo grado, se proposta dalla parte vittoriosa, può essere utilmente riproposta in appello senza appello incidentale
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione di un dato obiettivo risultante dagli atti, e non quando si contesti l'interpretazione giuridica o la qualificazione processuale data dalla Corte.
- La parte vittoriosa in primo grado rispetto a una domanda assorbita non è tenuta a proporre appello incidentale per farla valere in secondo grado: è sufficiente la sua riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., nei modi e nei tempi processualmente ammessi.
- Una censura di revocazione che, sotto la veste dell'errore di fatto, miri a rimettere in discussione la correttezza giuridica della decisione è inammissibile perché travalica i limiti del rimedio revocatorio.
- La riproposizione espressa delle domande in appello, anche mediante la comparsa di risposta, è idonea a impedire che la domanda assorbita si consideri abbandonata.
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