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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22853/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cessionario credito)

La controversia

Una società di factoring, cessionaria del credito maturato da una casa di cura privata per prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti del Servizio sanitario, otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 103.539,89 oltre interessi. L'azienda sanitaria proponeva opposizione, contestando sia la propria legittimazione passiva sia l'esistenza del credito, perché il contratto del 18 novembre 1999 sarebbe scaduto e non rinnovabile tacitamente; la cessionaria replicava producendo un successivo contratto del 23 marzo 2005. Il Tribunale rigettava la domanda anche per tardività di tale produzione e per mancanza di prova dell'accreditamento definitivo della struttura privata; la Corte d'appello confermava, ritenendo inammissibile la nuova allegazione contrattuale, insussistente il credito per difetto di accreditamento definitivo e infondato il difetto di legittimazione passiva della Regione e della finanziaria regionale, ritenuto comunque assorbito. In cassazione la società ricorrente denunciava: 1) violazione delle norme processuali per avere la Corte ritenuto nuova e inammissibile la domanda fondata sul contratto del 23 marzo 2005, sostenendo che si trattasse di mera difesa connessa alla medesima vicenda sostanziale; 2) violazione delle norme sull'accreditamento e sulla legittimazione passiva della Regione e della finanziaria regionale, assumendo che l'accreditamento provvisorio e i contratti e gli atti regionali rendessero dovuto il pagamento; 3) violazione del d.lgs. n. 231/2002 per l'esclusione degli interessi moratori commerciali. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo e, per difetto di decisività, il primo; ha invece accolto il terzo motivo, affermando che le prestazioni sanitarie rese da struttura privata in regime di accreditamento, sulla base del contratto con l'ente pubblico, integrano una transazione commerciale ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, con conseguente debenza degli interessi moratori ivi previsti in caso di ritardo nel pagamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto non utilmente censurata la ratio decidendi relativa alla mancanza di prova dell'accreditamento definitivo della struttura e alla conseguente insussistenza del credito capitale; ha quindi confermato il rigetto della domanda di pagamento quanto al capitale. Tuttavia ha accolto il motivo sugli interessi moratori, cassando la sentenza impugnata limitatamente al capo che aveva escluso l'applicazione del d.lgs. n. 231/2002. Dal testo emergono i passaggi decisori sull'accoglimento del terzo motivo e sulla non decisività degli altri due; il prosieguo del dispositivo non è integralmente riportato nel brano, ma la cassazione interviene sul punto degli interessi.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537

    "E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli"

    vieta il rinnovo tacito dei contratti della pubblica amministrazione e comporta la nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto.

  • art. 8-quinquies, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    la possibilità di rivendicare il pagamento delle prestazioni sanitarie da Regione e altri enti presuppone il rispetto dell'iter previsto dalla norma e, in particolare, l'accreditamento definitivo della struttura.

  • art. 38, L.R. Abruzzo n. 146/1996

    richiamato per affermare, in via teorica, la legittimazione passiva della finanziaria regionale.

  • art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa di pagamento gravante sulla Regione.

  • art. 13, D.Lgs. n. 502/1992

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la debenza del pagamento da parte della Regione in relazione all'assetto del servizio sanitario.

  • art. 1, comma 180, L. n. 311/2004

    richiamato dalla ricorrente in relazione al piano di rientro regionale e all'accentramento dei pagamenti.

  • art. 11, comma 2, R.D. n. 1611/1933

    la notificazione del ricorso per cassazione relativa a cause dinanzi a uffici giudiziari della sede di Roma va eseguita presso l'Avvocatura Generale dello Stato; la nullità della notifica presso l'Avvocatura distrettuale è sanata dalla costituzione dell'Avvocatura generale.

  • art. 30 Statuto Regione Abruzzo, L. 22 luglio 1971, n. 480

    il ricorso al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per la Regione Abruzzo comporta l'applicazione del regime processuale speciale del R.D. n. 1611/1933.

  • art. 10, L. 3 aprile 1979, n. 103

    è richiamato quale base generale della facoltà delle regioni di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, con applicazione del relativo regime speciale.

  • art. 370 c.p.c.

    la costituzione dell'Avvocatura generale sana la nullità della notificazione anche se successiva al termine ivi previsto.

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e ammissibilità delle difese/documenti.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso per contestare la declaratoria di novità/inammissibilità della produzione documentale in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso per dedurre ultrapetizione/erronea qualificazione della domanda.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso per censurare la valutazione delle allegazioni e dei documenti.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso per contestare il governo delle prove.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso a sostegno delle censure sulla legittimazione passiva.

  • art. 1360 c.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso per sostenere gli effetti del contratto in relazione alla sua durata/proroga.

  • artt. 1326 e ss. c.c.

    richiamati nel secondo motivo di ricorso in relazione alla formazione del contratto e alla sua efficacia.

  • art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 231/2002

    il contratto tra struttura privata accreditata ed ente pubblico per prestazioni sanitarie è riconducibile alla nozione di transazione commerciale.

  • art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 231/2002

    richiamato per distinguere l'assistenza farmaceutica, attività pubblicistica non qualificabile come transazione commerciale.

  • art. 5, D.Lgs. n. 231/2002

    in caso di ritardo nell'adempimento nella transazione commerciale è dovuto il tasso di mora ivi previsto.

  • art. 1, D.Lgs. n. 231/2002

    richiamato con gli artt. 2 e 5 per affermare la disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto prestazioni sanitarie rese da strutture private verso il Servizio sanitario, il diritto al pagamento presuppone la prova dell'accreditamento definitivo della struttura; in mancanza, non può essere posto a carico dell'ente pubblico alcun obbligo di erogazione.
  • In opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta non può introdurre un titolo radicalmente diverso da quello posto a base del ricorso monitorio, se ciò si risolve in una domanda nuova; la critica in cassazione deve colpire tutte le rationes decidendi poste a base del rigetto.
  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes autonome, il ricorso è inammissibile o comunque privo di decisività se le censure non aggrediscono tutte le rationes idonee a sorreggere il dispositivo.
  • Le prestazioni sanitarie rese da una struttura privata in regime di accreditamento, sulla base di un contratto con l'ente pubblico, integrano una transazione commerciale ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, con conseguente applicazione degli interessi moratori da ritardo.
  • Nel contenzioso contro la Regione patrocinata dall'Avvocatura dello Stato, la notifica del ricorso per cassazione eseguita presso l'Avvocatura distrettuale è sanata dalla costituzione dell'Avvocatura generale in rappresentanza dell'ente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteMutuoIntermediazione finanziariaSpese di liteProveResponsabilità della PA
RamiProcesso civileBancario e finanziarioResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
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