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Legge

LEGGE 3 aprile 1979, n. 103

Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

Normativa italiana079U0103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza l’Avvocatura dello Stato, disciplinando qualifiche, classi stipendiali, accesso e progressione di carriera, articolazione degli uffici, competenze dell’Avvocatura generale e distrettuale, patrocinio di Regioni ed enti pubblici, organi di governo e disciplina. Ha effetto dal 1° gennaio 1979 ed è stata successivamente modificata da interventi normativi e dichiarazioni di illegittimità costituzionale.

Riforma dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato

Riforma dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato

La legge, con effetto dal 1° gennaio 1979, riorganizza strutture, ruoli, funzioni e procedure dell’Avvocatura dello Stato, sostituendo diverse qualifiche preesistenti e introducendo un nuovo sistema di carriera, organi collegiali e distribuzione delle competenze.

Qualifiche, ruoli e classi stipendiali

Gli appartenenti all’Avvocatura dello Stato sono distinti in:

  • avvocato generale dello Stato;
  • avvocati dello Stato;
  • procuratori dello Stato.

Il ruolo organico e la tabella di equiparazione ai magistrati ordinari sono stabiliti dalle tabelle allegate alla legge. Sono soppresse le qualifiche di vice avvocato generale, sostituto avvocato generale, vice avvocato, sostituto avvocato, procuratore capo, sostituto procuratore e procuratore aggiunto.

Per i procuratori e per gli avvocati dello Stato sono previste quattro classi stipendiali. Il passaggio alla classe superiore avviene secondo l’anzianità, previo giudizio favorevole, ed è disposto con decreto dell’avvocato generale dello Stato, con effetti giuridici ed economici dal compimento dell’anzianità richiesta.

Per i procuratori dello Stato le anzianità richieste sono:

  • due anni nella prima classe per il passaggio alla seconda;
  • tre anni nella seconda classe per il passaggio alla terza;
  • otto anni nella terza classe per il passaggio alla quarta.

Per gli avvocati dello Stato erano originariamente previsti:

  • tre anni nella prima classe per il passaggio alla seconda;
  • sette anni nella seconda classe per il passaggio alla terza;
  • otto anni nella terza classe per il passaggio alla quarta.

La legge n. 3 del 1991 ha sostituito il requisito di sette anni con cinque anni, prevedendo inoltre, in prima applicazione e per un periodo massimo di due anni, la riduzione alla metà delle anzianità indicate. Per gli avvocati dello Stato è soppresso il rapporto informativo previsto dalla normativa del 1948.

Accesso alla qualifica di avvocato dello Stato

La nomina ad avvocato dello Stato avviene mediante concorso per esame teorico-pratico, riservato a candidati che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e appartenenti alle categorie indicate dalla legge, tra cui:

  • procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio effettivo;
  • magistrati ordinari, militari, tributari e amministrativi in possesso dei requisiti previsti;
  • avvocati iscritti all’albo da almeno un anno;
  • dipendenti statali, regionali, locali o di enti pubblici con determinata anzianità di servizio e abilitazione professionale;
  • professori e assistenti universitari di materie giuridiche in possesso dei requisiti professionali richiesti.

È abrogato l’articolo 31 del testo unico sull’Avvocatura dello Stato del 1933.

Per ogni tre posti vacanti nella qualifica di avvocato dello Stato, uno è accantonato per essere attribuito, previo giudizio di promovibilità e secondo l’ordine di merito, ai procuratori dello Stato con almeno otto anni di anzianità nella qualifica. Gli altri posti sono coperti mediante concorso. I posti accantonati non utilizzabili per mancanza di candidati sono destinati al concorso.

Articolazione territoriale e competenze istituzionali

L’Avvocatura dello Stato è composta dall’Avvocatura generale e dalle avvocature distrettuali. L’Avvocatura generale ha sede a Roma; le avvocature distrettuali hanno sede nei capoluoghi di regione e, comunque, dove sono istituite sedi di corte d’appello.

Nella circoscrizione della corte d’appello di Roma le funzioni distrettuali sono esercitate dall’Avvocatura generale. L’avvocatura distrettuale di Torino è competente anche per la Valle d’Aosta.

L’Avvocatura generale cura la rappresentanza e difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti:

  • alla Corte costituzionale;
  • alla Corte di cassazione;
  • al Tribunale superiore delle acque pubbliche;
  • alle altre supreme giurisdizioni, anche amministrative;
  • ai collegi arbitrali con sede a Roma;
  • agli organismi internazionali o comunitari.

Le avvocature distrettuali provvedono alla rappresentanza e difesa nelle rispettive circoscrizioni. Avvocati e procuratori possono essere incaricati di cause fuori circoscrizione, su proposta dell’avvocato distrettuale e previo parere del comitato consultivo.

L’Avvocatura generale può rendere consulenze su questioni di massima in qualsiasi materia; le avvocature distrettuali svolgono la consulenza per gli uffici della propria circoscrizione.

Patrocinio di Regioni ed enti pubblici

Le Regioni a statuto ordinario possono affidare all’Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio mediante deliberazione del consiglio regionale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale regionale. Il regime si applica dal quindicesimo giorno successivo all’ultima pubblicazione.

L’affidamento comporta l’applicazione, nei confronti della Regione, delle disposizioni sul patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e degli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile. La disciplina non opera nei giudizi tra Stato e Regione, salvo il litisconsorzio attivo; nel litisconsorzio passivo la Regione può avvalersi dell’Avvocatura se non sussiste conflitto di interessi.

La Regione può comunque ricorrere, in casi particolari e con provvedimento motivato, ad avvocati del libero foro. L’Avvocatura può inoltre rappresentare province, comuni, consorzi e altri enti per controversie relative a funzioni delegate o subdelegate, quando tali enti ne facciano richiesta.

Quando l’autorizzazione al patrocinio è intervenuta ai sensi della normativa vigente, la rappresentanza e difesa è assunta dall’Avvocatura in via organica ed esclusiva, salvo conflitto di interessi. La scelta di non avvalersene in casi speciali deve risultare da deliberazione motivata sottoposta agli organi di vigilanza. La disciplina è estesa agli enti regionali previa deliberazione degli organi competenti.

Risoluzione delle divergenze e rappresentanza in procedimenti speciali

Le divergenze tra l’Avvocatura e le amministrazioni statali sull’instaurazione o sulla resistenza in giudizio sono risolte dal Ministro competente con determinazione non delegabile. Per Regioni, amministrazioni non statali ed enti pubblici decide l’organo competente secondo i rispettivi statuti.

In determinati procedimenti concorsuali, civili e pensionistici, le amministrazioni possono essere rappresentate da propri funzionari riconosciuti idonei, secondo i limiti stabiliti dalla legge. Ai funzionari non può essere corrisposto alcun compenso speciale per tali attività.

Notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari

Nei giudizi civili, penali e amministrativi in cui sia parte un’amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato, deve essere depositata presso l’ufficio giudiziario una copia autenticata in carta libera di ogni sentenza pubblicata o ordinanza pronunciata, anche quando l’amministrazione non sia costituita.

L’adempimento è curato dal cancelliere o dal segretario dirigente della cancelleria o segreteria dell’organo giurisdizionale. Sono esclusi i procedimenti regolati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972.

Funzioni degli organi direttivi

L’avvocato generale dello Stato:

  • stabilisce le direttive per gli affari contenziosi e consultivi;
  • presiede il consiglio degli avvocati e procuratori e il comitato consultivo;
  • vigila sugli uffici, sui servizi e sul personale;
  • risolve, sentito il comitato consultivo, le divergenze tra uffici e amministrazioni;
  • assegna gli affari presso l’Avvocatura generale;
  • riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri;
  • adotta gli atti attribuiti alla sua competenza.

L’avvocato generale è coadiuvato da nove vice avvocati generali, scelti tra gli avvocati dello Stato che abbiano raggiunto l’ultima classe stipendiale, con nomina e cessazione disposte dal Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Gli incarichi di vice avvocato generale e di avvocato distrettuale hanno natura temporanea e durata quadriennale, rinnovabile una sola volta per altri quattro anni o fino al collocamento a riposo se anteriore. La disciplina si applica anche agli incarichi in corso, con specifiche regole transitorie per quelli conferiti da oltre quattro anni. Alla cessazione dell’incarico direttivo, l’avvocato dello Stato è assegnato a funzioni non direttive nello stesso ufficio, salvo diversa domanda o conferimento di altro incarico.

Il segretario generale cura il funzionamento degli uffici e dei servizi, gli affari amministrativi e il personale. L’incarico è conferito a un avvocato dello Stato con almeno la terza classe stipendiale, dura cinque anni, è rinnovabile una sola volta e può cessare anticipatamente per revoca motivata.

L’avvocato distrettuale dirige l’ufficio, assegna gli affari, coordina l’attività contenziosa e consultiva e riferisce all’avvocato generale e, per gli affari regionali, al presidente della giunta regionale. L’incarico è conferito ad avvocati dello Stato con almeno la terza classe e cinque anni di servizio in tale classe.

Funzioni e responsabilità degli avvocati e procuratori

Avvocati e procuratori trattano gli affari assegnati. In caso di divergenza con i titolari delle funzioni direttive possono chiedere la pronuncia del comitato consultivo e, se il parere è contrario, domandare di essere sostituiti.

La sostituzione è possibile anche per assenza, impedimento o giustificata ragione e, per gravi motivi, con provvedimento motivato dell’avvocato generale o distrettuale. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al consiglio degli avvocati e procuratori entro trenta giorni.

I procuratori svolgono inoltre il servizio di procura nelle cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori dello Stato. La responsabilità è disciplinata dalla legge n. 117 del 1988, i cui principi e limiti si applicano anche alle azioni esercitabili dalla Corte dei conti secondo la legge n. 20 del 1994. La legge n. 1 del 2026 ha esteso una specifica disciplina anche ai procedimenti pendenti o definiti senza integrale pagamento delle somme dovute alla data di entrata in vigore.

Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato

È istituito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, presieduto dall’avvocato generale e composto anche da vice avvocati generali, avvocati distrettuali e quattro componenti eletti, tra cui almeno un procuratore.

I componenti eletti durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il consiglio delibera validamente con la presenza di almeno sei dei nove membri; salvo i casi qualificati, decide a maggioranza dei componenti.

Il consiglio:

  • esprime pareri sulla distribuzione del personale e sui trasferimenti;
  • formula i giudizi per la progressione economica e per la promovibilità;
  • decide sui ricorsi contro i provvedimenti di sostituzione;
  • esprime pareri sugli incarichi direttivi e sul collocamento fuori ruolo;
  • svolge funzioni disciplinari;
  • designa i componenti del comitato consultivo.

Gli atti del consiglio sono pubblici e consultabili dagli avvocati e procuratori dello Stato. Il consiglio, riunito con il consiglio permanente per il personale, costituisce il consiglio di amministrazione dell’Avvocatura dello Stato.

Le elezioni dei componenti si svolgono mediante voto personale, diretto e segreto. I reclami sulle operazioni elettorali devono essere presentati entro quindici giorni e sono decisi definitivamente nei successivi quindici giorni. La prima elezione doveva essere indetta entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Disciplina e comitato consultivo

La cognizione dei procedimenti disciplinari spetta al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato. Si applicano, con gli adattamenti previsti, le disposizioni disciplinari del testo unico sul pubblico impiego del 1957.

Il comitato consultivo è presieduto dall’avvocato generale e composto da sei avvocati dello Stato con almeno la terza classe stipendiale, integrabili in relazione alle materie trattate. L’incarico dura due anni.

Il comitato è consultato sulle questioni di massima o di particolare rilevanza e sulle direttive generali di coordinamento. Può:

  • dirimere divergenze tra avvocati con funzioni direttive e assegnatari degli affari;
  • stabilire criteri generali di assegnazione degli affari;
  • rendere pareri su richiesta dell’avvocato generale;
  • essere integrato da funzionari pubblici dotati di specifiche competenze tecniche, senza diritto di voto.

Fuori ruolo e incarichi presso altre amministrazioni

Gli avvocati dello Stato chiamati a operare presso gabinetti o uffici legislativi ministeriali, nominati commissari del Governo o incaricati di funzioni previste dalla normativa richiamata sono collocati fuori ruolo.

Il fuori ruolo può essere disposto anche quando un’amministrazione dello Stato richieda in via continuativa la collaborazione giuridica per oltre un anno. Gli avvocati fuori ruolo o in soprannumero non possono superare complessivamente venti unità. Il collocamento è disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell’avvocato generale e previo parere del consiglio.

Competenze professionali e ripartizione delle somme

L’Avvocatura cura l’esazione delle competenze di avvocato e procuratore poste a carico delle controparti per sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.

Le somme riscosse sono ripartite, secondo le norme regolamentari e la disciplina finanziaria applicabile:

  • per otto decimi tra gli avvocati e procuratori del singolo ufficio;
  • per due decimi in misura uguale tra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato.

La ripartizione avviene quando i titoli siano divenuti irrevocabili. Le competenze sono liquidate dall’avvocato generale secondo le tariffe di legge. La disciplina si applica anche ai giudizi in cui l’Avvocatura rappresenta Regioni, amministrazioni pubbliche non statali, enti pubblici o dipendenti delle amministrazioni.

Disposizioni transitorie e finanziarie

Il personale in servizio nelle qualifiche soppresse è inquadrato nelle nuove qualifiche di avvocato o procuratore dello Stato, conservando la posizione di ruolo e l’anzianità secondo le disposizioni transitorie. La Corte costituzionale, con sentenza n. 269 del 1988, ha dichiarato l’illegittimità della disciplina nella parte in cui poteva determinare la posposizione di avvocati già nominati mediante concorso rispetto ai procuratori capo transitati nei ruoli.

Le qualifiche soppresse devono intendersi sostituite, nelle norme vigenti, dalle corrispondenti classi stipendiali. I posti lasciati vacanti per collocamento a riposo ai sensi della legge n. 336 del 1970 non sono detratti dalla qualifica iniziale. Le assegnazioni di personale dei ruoli unici sono effettuate con precedenza per le esigenze dell’Avvocatura, fino a 190 unità, anche oltre i limiti organici.

Le Regioni che si avvalgono dell’Avvocatura concorrono alle spese sostenute dallo Stato per il potenziamento degli organici e dei servizi. La misura del concorso è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a decorrere dall’esercizio finanziario 1980; in attesa, le Regioni sostengono le spese per trasferte e prestazioni straordinarie necessarie.

Il regolamento di esecuzione doveva essere emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. L’onere finanziario iniziale era quantificato in 250 milioni di lire per il 1979.

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