Cassazione Civile, Ordinanza n. 19958/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito dichiarato per l'anno 2010, il contribuente aveva ottenuto in primo grado un accoglimento parziale e, in appello, una decisione anch'essa parzialmente favorevole all'una e all'altra parte. In cassazione egli ha dedotto sei motivi: (1) omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso per mancanza di previo processo verbale di constatazione; (2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 per mancato contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che la verifica bancaria e l'assenza di P.V.C. non esonerassero l'Ufficio dall'obbligo di instaurarlo e che, per i tributi armonizzati, il vizio fosse rilevante senza necessità di specifica prova di resistenza; (3) ulteriore omessa pronuncia e violazione dei principi sul contraddittorio, richiamando la disciplina amministrativa e unionale; (4) omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso per difetto di motivazione; (5) violazione delle norme sulle indagini bancarie e sulle presunzioni, per non avere i giudici di merito verificato la prova offerta dall'Ufficio sulla riferibilità al contribuente di conti formalmente intestati alla coniuge, limitandosi a valutare le giustificazioni del contribuente sulle singole movimentazioni; (6) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria e omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata prova della fittizietà dell'intestazione dei conti a terzi e della riferibilità delle operazioni alla sua sfera giuridica.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi da 1 a 4: ha escluso un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale nel sistema interno, ha precisato che l'art. 12, comma 7, L. 212/2000 si applica solo agli accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente e non alle verifiche bancarie/a tavolino, e ha giudicato priva di interesse la censura sul mancato P.V.C.; quanto alla motivazione dell'avviso, ha ritenuto che la CTR avesse implicitamente rigettato l'eccezione decidendo sul merito. Ha invece accolto il quinto motivo, affermando che, in tema di accertamenti bancari, il giudice deve verificare non solo la giustificazione delle singole movimentazioni, ma anche la prova della riconducibilità al contribuente di conti formalmente intestati a terzi, specie a familiari, mediante elementi sintomatici idonei a dimostrare la natura fittizia dell'intestazione o comunque la sostanziale riferibilità dei conti. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito perché sovrapposto al quinto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
richiamato per le censure di omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio quando la decisione di merito comporti un rigetto implicito della domanda o eccezione.
art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4
la sua invocazione è ritenuta priva di rilievo impeditivo nel caso, poiché non determina di per sé la nullità dell'accertamento in assenza di specifica sanzione.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
si applica solo ad accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali del contribuente; non si estende alle verifiche bancarie o agli accertamenti a tavolino, salvo i casi espressamente previsti e, per i tributi armonizzati, con prova di resistenza.
art. 6, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal ricorrente per il contraddittorio e la motivazione, ma non ritenuto idoneo a fondare l'obbligo generalizzato dedotto.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'utilizzo delle risultanze dei conti correnti, anche intestati a terzi, quando vi siano elementi per ritenerli riferibili al contribuente; opera la presunzione legale sui versamenti e, per gli imprenditori, sui prelevamenti.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma parallela a quella sulle imposte dirette, che consente l'acquisizione e l'utilizzo dei dati bancari anche rispetto a conti formalmente intestati a terzi se sostanzialmente riferibili al contribuente.
richiamato per il riparto dell'onere della prova: spetta al contribuente fornire la prova contraria alle presunzioni derivanti dai movimenti bancari.
richiamato in tema di presunzioni semplici e della necessità di individuare fatti noti gravi, precisi e concordanti.
richiamato per la valutazione delle presunzioni semplici e della loro correlazione con i movimenti contestati.
art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per il vizio di motivazione dell'avviso, ma la censura è stata ritenuta assorbita o implicitamente rigettata dal merito deciso dalla CTR.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per la motivazione degli atti impositivi in materia IVA, nella censura sul difetto di motivazione.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato per gli obblighi motivazionali dell'atto tributario.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato a sostegno dell'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per la dedotta carenza di motivazione della sentenza.
art. 117 Cost.
richiamato per il parametro convenzionale/unionale invocato sulla motivazione e sul contraddittorio.
richiamato in tema di requisiti della motivazione della sentenza.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato quale parametro dei vizi dedotti: violazione di legge, nullità processuali e omesso esame di fatto decisivo.
Massime di principio
- Nel sistema tributario interno non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione dell'atto impositivo; l'invalidità deriva solo nei casi espressamente previsti dalla legge o, per i tributi armonizzati, quando il contribuente dimostri in concreto che il contraddittorio omesso avrebbe potuto condurre a un esito diverso della procedura.
- L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera soltanto per accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche eseguiti nei locali del contribuente; non si estende agli accertamenti bancari o agli accertamenti a tavolino, salvo che l'atto sia fondato anche su documentazione acquisita in loco.
- Nelle verifiche bancarie l'invito al contraddittorio previsto dalla normativa fiscale ha natura facoltativa e la sua mancata attivazione non comporta, di per sé, invalidità dell'accertamento.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, decidendo sul merito della controversia, renda incompatibile con la propria decisione l'accoglimento della questione non espressamente affrontata, integrando così un rigetto implicito.
- In tema di presunzioni bancarie, l'Ufficio può estendere l'accertamento a conti formalmente intestati a terzi se fornisce elementi idonei a dimostrarne la sostanziale riferibilità al contribuente; il giudice deve valutare anche tale preliminare profilo, non solo le giustificazioni addotte sulle singole movimentazioni.
- Il contribuente conserva l'onere di fornire prova contraria alle presunzioni derivanti dai movimenti bancari, ma tale valutazione presuppone che sia stato prima adeguatamente dimostrato il nesso tra i conti contestati e la sua sfera economica.
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