Sentenza del 16/09/2016 n. 18218 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso di 26.232,08 euro di IRPEF, sostenendo che il Fondo pensione avesse tassato somme che avrebbero dovuto essere escluse o tassate diversamente: i contributi versati direttamente dal lavoratore entro il limite del 4% della retribuzione annua, i rendimenti finanziari già assoggettati a imposta sostitutiva e la rendita calcolata con un'aliquota del 30,52% anziché del 23%. La CTR aveva accolto integralmente il ricorso, ritenendo provati sia il versamento diretto dei contributi da parte del lavoratore sia la maturazione successiva al 31 dicembre 2000 dei rendimenti finanziari. L'Agenzia ha impugnato la decisione per violazione delle regole processuali, carenza di motivazione e violazione delle norme sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione. Il rinvio dovrà verificare concretamente, sulla base della documentazione, quando siano maturati i rendimenti finanziari e se il contribuente abbia effettivamente versato direttamente i contributi al Fondo entro il limite del 4%. È stato inoltre rilevato che alcune eccezioni dell'Agenzia erano state formulate già in primo grado e non potevano essere dichiarate inammissibili come nuove; tuttavia, l'eccezione di decadenza dal rimborso restava comunque non dimostrata dall'Ufficio. La Corte non ha quindi riconosciuto definitivamente il rimborso, ma ha disposto un nuovo esame di merito.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 2
Le somme risultanti dalla capitalizzazione della pensione sono assoggettabili alla tassazione separata al netto dei contributi a carico del lavoratore.
La quota di capitale corrispondente ai contributi effettivamente versati direttamente dal lavoratore può essere esclusa dall'imponibile, ma il contribuente deve dimostrare concretamente la sussistenza di tale versamento e il rispetto del limite previsto dalla normativa applicabile.
D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 6
Le forme pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta.
Ai fini della tassazione della prestazione pensionistica, devono essere esclusi i redditi già tassati, ma occorre individuare e provare il periodo di maturazione dei rendimenti e il loro effettivo precedente assoggettamento a imposta.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
L'Amministrazione che eccepisce la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso deve dimostrare i presupposti della decadenza; nel caso esaminato, la CTR aveva ritenuto non provata tale decadenza.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
In appello non possono essere proposte domande o eccezioni nuove, salvo le eccezioni rilevabili d'ufficio nei limiti previsti dalla legge. Tuttavia, un'eccezione già formulata in primo grado non è nuova e deve essere esaminata dal giudice d'appello.
Chi intende ottenere il rimborso deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, come i contributi direttamente versati e i rendimenti già tassati. La sentenza cassata non aveva invertito formalmente l'onere della prova, ma aveva motivato in modo insufficiente sull'effettiva dimostrazione di tali fatti.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ha esaminato censure relative alla violazione di legge processuale e sostanziale e all'omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi, ritenendo carente la motivazione della CTR su elementi probatori essenziali.
Massime di principio
- In materia di rimborso fiscale, il contribuente deve documentare con precisione i fatti che rendono indebita la tassazione, inclusi i contributi direttamente versati e i rendimenti già assoggettati a imposta.
- Non è sufficiente una dichiarazione generica del giudice secondo cui un fatto è provato: devono essere indicati i documenti utilizzati e deve essere spiegato perché essi dimostrano il periodo di maturazione dei rendimenti o l'effettivo versamento dei contributi.
- Quando una parte ha già sollevato un'eccezione in primo grado, la sua riproposizione in appello non costituisce eccezione nuova e non può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
- La Cassazione può cassare una sentenza e rinviare la causa anche senza decidere definitivamente chi abbia ragione, quando mancano accertamenti di fatto indispensabili o la motivazione è insufficiente.
- L'Amministrazione che eccepisce la decadenza dal diritto al rimborso deve allegare e dimostrare il mancato rispetto del termine applicabile; non basta richiamare astrattamente l'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.
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