Sentenza del 16/09/2016 n. 211 - Corte Costituzionale
Finanza pubblica - contabilità nazionale e degli enti pubblici - finanziamento a favore dei parchi automobilistici - ripartizione delle risorse "sentita" la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome - legittimità - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Campania ha impugnato l'art. 1, comma 224, della legge n. 190 del 2014, relativo alle modalità di attuazione e alla ripartizione su base regionale delle risorse destinate al rinnovo dei parchi automobilistici del trasporto pubblico locale. Ha sostenuto che il trasporto pubblico locale rientra nella competenza legislativa residuale regionale e che lo Stato non potesse istituire o finanziare unilateralmente un intervento settoriale non riconducibile alle ipotesi dell'art. 119, quinto comma, Cost. In ogni caso, ha contestato l'insufficienza del coinvolgimento regionale, poiché la norma prevedeva che la Conferenza Stato-Regioni fosse soltanto "sentita", anziché prevedere una previa intesa.
La decisione
La Corte costituzionale ha ritenuto la questione parzialmente fondata. Ha escluso l'illegittimità del finanziamento statale in sé, riconoscendo che, anche in una materia di competenza residuale regionale come il trasporto pubblico locale, un intervento statale di sostegno può essere ammesso per favorire standard omogenei di efficienza, sicurezza, economicità e tutela ambientale del servizio. Tuttavia, poiché il finanziamento incide su una competenza regionale e i criteri di riparto lasciano allo Stato un significativo margine discrezionale, era necessario un coinvolgimento regionale forte. La Corte ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 224, della legge n. 190 del 2014 limitatamente alla previsione del parere della Conferenza, sostituendola con la necessità di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Le ulteriori questioni sono state riservate a separate pronunce.
Norme richiamate
Costituzione, art. 117, quarto comma
"materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato"
Il trasporto pubblico locale rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni. Lo Stato può intervenire finanziariamente in tale ambito solo rispettando i limiti costituzionali e il principio di leale collaborazione.
Costituzione, art. 119, quinto comma
"risorse aggiuntive ed interventi speciali"
Gli interventi finanziari statali nelle materie regionali devono rientrare nelle tipologie costituzionalmente ammesse. La Corte, tuttavia, ha ritenuto il finanziamento esaminato ammissibile nel contesto di incompleta attuazione del federalismo fiscale e in funzione di standard uniformi del servizio.
Costituzione, artt. 5 e 120
Fondano il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. Quando una misura statale incide concretamente su una competenza regionale, il coinvolgimento regionale deve essere adeguato all'intensità dell'interferenza.
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 224
"sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome"
La previsione del semplice parere della Conferenza è stata ritenuta insufficiente. La disposizione è illegittima nella parte in cui non richiede che il decreto ministeriale sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, art. 20, comma 5
"previa intesa con la Conferenza permanente"
Conferma, nel settore del trasporto pubblico locale, la rilevanza dell'intesa quale strumento di coinvolgimento decisionale delle Regioni nella ripartizione delle risorse statali.
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 83
Prevede risorse finanziarie destinate al rinnovo dei parchi veicolari e ferroviari del trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 866
"previa intesa con le regioni"
La disciplina successiva ha confermato l'indirizzo normativo volto a subordinare la gestione di fondi statali destinati al trasporto pubblico locale a un'intesa con le Regioni.
Corte costituzionale, sentenza n. 273 del 2013
Riconosce che il trasporto pubblico locale è materia regionale residuale, ma ammette interventi statali di finanziamento destinati ad assicurare livelli uniformi di godimento dei diritti e standard omogenei del servizio, purché sia rispettata la leale collaborazione.
Massime di principio
- Un finanziamento statale può incidere anche su una materia di competenza residuale regionale quando persegue obiettivi nazionali di uniformità, sicurezza, efficienza o tutela ambientale, soprattutto in presenza di un sistema di finanziamento regionale ancora non pienamente attuato.
- L'ammissibilità del finanziamento statale non elimina l'autonomia regionale: quanto più la misura incide sulle competenze regionali e lascia discrezionalità allo Stato nella distribuzione delle risorse, tanto più intenso deve essere il coinvolgimento delle Regioni.
- Il semplice obbligo di acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni può essere insufficiente. Nei casi di interferenza significativa con competenze regionali, è normalmente necessaria una previa intesa, che costituisce una forma di collaborazione decisionale forte.
- La presenza di criteri legislativi per il riparto non rende automaticamente sufficiente il parere regionale, se tali criteri non stabiliscono il peso concreto di ciascun parametro e lasciano allo Stato un'ampia discrezionalità applicativa.
- Per valutare la legittimità di un fondo statale destinato a funzioni regionali occorre distinguere tra la legittimità sostanziale dell'obiettivo finanziato e la legittimità procedurale delle modalità di riparto: il primo può essere ammesso, mentre la seconda può richiedere un'intesa con le Regioni.
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