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Sentenza

Sentenza del 16/09/2016 n. 18198 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Toscana che aveva escluso l'assoggettabilità a IVA delle somme versate dal Consorzio Depuratore di Santa Croce sull'Arno S.p.A., azionista di maggioranza, al Consorzio Aquarno S.p.A., soggetto operativo nella gestione del servizio di depurazione. Secondo l'Agenzia, tali somme non costituivano semplici apporti destinati a coprire eventuali perdite, ma integrazioni economicamente connesse ai corrispettivi del servizio, rilevanti ai fini della base imponibile IVA ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 633/1972. La censura principale riguardava l'insufficienza e l'illogicità della motivazione della CTR, che aveva escluso l'esistenza di una prestazione imponibile tra i due consorzi senza esaminare adeguatamente la convenzione regolatrice dei rapporti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo profilo del motivo e dichiarato inammissibili, per difetto di corretta formulazione del quesito di diritto, i profili relativi all'interpretazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 633/1972. Ha invece accolto il quarto profilo, rilevando che la CTR non aveva spiegato adeguatamente perché le somme versate dal Consorzio Depuratore, previste dalla convenzione quando i proventi del servizio non fossero sufficienti a coprire le spese di gestione, non fossero economicamente connesse al servizio di depurazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla CTR Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata definita in via definitiva l'imponibilità IVA delle somme: la decisione ha imposto un riesame motivato della loro natura e del loro collegamento con il servizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13

    La norma rileva ai fini della determinazione della base imponibile IVA e può attribuire rilevanza anche a somme corrisposte da un soggetto terzo rispetto al destinatario immediato della prestazione, quando siano direttamente connesse al corrispettivo del servizio. La Corte non ha però deciso definitivamente l'applicazione della norma, disponendo un nuovo esame della concreta connessione tra contributi e servizio.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di censurare in cassazione l'insufficienza o l'illogicità della motivazione su un fatto decisivo. Nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta insufficiente perché non aveva adeguatamente esaminato il contenuto della convenzione tra i consorzi.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Richiedeva, per i motivi fondati sulla violazione di legge, la formulazione di uno specifico quesito di diritto. I profili b) e c) sono stati dichiarati inammissibili perché i quesiti non esponevano compiutamente i fatti, la regola applicata e la diversa regola invocata.

  • Art. 383, comma 1, c.p.c.

    Disciplina il rinvio al giudice di merito dopo la cassazione della sentenza. La causa è stata rinviata alla CTR Toscana, in diversa composizione, per il riesame.

  • L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 3

    È stata richiamata per affermare l'ammissibilità del ricorso sotto il profilo temporale e processuale.

Massime di principio

  • Per stabilire se un contributo o un versamento sia soggetto a IVA non è decisiva la sua qualificazione formale come ripianamento di perdite o rapporto tra società partecipante e partecipata; occorre verificare la sua effettiva connessione economica con una prestazione di servizi.
  • Un pagamento eventuale o saltuario può comunque concorrere alla base imponibile IVA se integra direttamente il corrispettivo del servizio o è previsto per compensare la differenza tra i ricavi del servizio e i relativi costi.
  • Le convenzioni contrattuali devono essere esaminate nel loro contenuto concreto: una clausola che pone a carico di un soggetto la copertura dei costi non coperti dai proventi del servizio può indicare un collegamento funzionale tra pagamento e prestazione.
  • Il giudice di merito deve motivare specificamente perché le somme versate non siano collegate al servizio, soprattutto quando il contratto collega espressamente i versamenti all'insufficienza dei proventi derivanti dagli utenti.
  • In sede di cassazione, una decisione può essere annullata per motivazione insufficiente senza che la Corte stabilisca direttamente l'imponibilità: il giudice di rinvio dovrà rivalutare i fatti e applicare la disciplina IVA con una motivazione completa.

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