Sentenza del 16/09/2016 n. 18199 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa all’IRPEF 2000, emessa dopo il controllo automatizzato previsto dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, per versamenti di ritenute alla fonte ritenuti tardivi o insufficienti. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione ha sostenuto che l’Agenzia non potesse iscrivere a ruolo imposte, interessi e sanzioni perché le ritenute erano state versate tempestivamente e integralmente, sebbene alcuni pagamenti fossero stati effettuati indicando il codice tributo 1040 anziché il 1041. La CTR della Lombardia aveva ritenuto che i codici identificassero versamenti distinti e che, inoltre, la società fosse tenuta a versare ritenute con entrambi i codici, sicché la somma dei pagamenti non dimostrava l’integrale adempimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, pur dando atto in motivazione che il motivo era in parte infondato e in parte inammissibile; il dispositivo lo dichiara inammissibile. Ha escluso l’errore di diritto della CTR: l’art. 36-bis consente la liquidazione automatizzata sulla base della dichiarazione e dei dati dell’anagrafe tributaria, e la ricorrente non contestava che l’ufficio avesse seguito tale procedura. La società muoveva inoltre dall’erroneo presupposto che fosse provato il tempestivo e integrale pagamento: il giudice di merito aveva invece accertato l’irregolarità dei versamenti e la non omogeneità dei pagamenti riferiti a codici per i quali risultavano dovute ritenute distinte. Secondo la decisione, la contribuente avrebbe dovuto chiedere il rimborso delle somme versate con codice errato e versare gli importi dovuti con il codice corretto. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti. La sentenza impugnata della CTR, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia e confermato la legittimità della cartella, è quindi rimasta ferma. Nel testo non sono indicati gli importi della cartella, degli interessi o delle sanzioni.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte
Il controllo automatizzato può verificare, sulla base della dichiarazione e dei dati dell’anagrafe tributaria, la correttezza e la tempestività dei versamenti delle ritenute alla fonte e consentire l’iscrizione a ruolo delle somme risultate dovute. La decisione non considera sufficiente, per provare l’adempimento, la mera somma di pagamenti imputati a codici tributo diversi quando questi corrispondono a obblighi distinti.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato, l’Agenzia può confrontare quanto dichiarato con i dati dell’anagrafe tributaria e riscuotere le somme risultate non versate, senza che la procedura sia esclusa dal fatto che il contribuente affermi di avere effettuato pagamenti.
- Un versamento indicato con un codice tributo errato non è automaticamente imputabile all’obbligazione associata al codice corretto. Occorre dimostrare in concreto che il pagamento corrisponde proprio a quel debito, soprattutto se il contribuente è tenuto a versamenti per entrambi i codici.
- Quando un pagamento è stato effettuato con codice errato, la decisione indica come via corretta chiedere il rimborso del versamento non correttamente imputato e versare l’importo dovuto con il codice appropriato; la semplice compensazione di fatto tra codici distinti non è stata ritenuta sufficiente.
- In cassazione non è efficace una censura che presupponga come accertato il pagamento integrale se il giudice di merito ha invece rilevato, sulla base della documentazione, l’irregolarità o l’insufficienza dei versamenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 set 2016Sentenza del 16/09/2016 n. 211 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 16 set 2016Sentenza del 16/09/2016 n. 18198 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 set 2016Sentenza del 16/09/2016 n. 18200 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 set 2016Sentenza del 16/09/2016 n. 18201 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 set 2016Sentenza del 16/09/2016 n. 18202 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 set 2016Sentenza del 16/09/2016 n. 18203 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →