Sentenza del 16/09/2016 n. 18200 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’attività di agente di commercio non fosse automaticamente soggetta a IRAP per il solo fatto di produrre reddito d’impresa ai sensi dell’art. 2195 c.c. L’imposta sarebbe stata dovuta soltanto in presenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. Con il secondo motivo contestava inoltre la motivazione della sentenza regionale, rilevando di avere svolto l’attività senza dipendenti o collaboratori e con il solo ausilio di un’autovettura e di un computer.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l’attività di agente di commercio sia esclusa dall’IRAP quando non è autonomamente organizzata. L’autonoma organizzazione ricorre se il contribuente è responsabile di una propria struttura organizzativa e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale. Spetta al contribuente che richiede il rimborso provare l’assenza di tali condizioni. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della stessa Commissione, anche per la liquidazione delle spese; pertanto, il diritto concreto al rimborso non è stato ancora definitivamente deciso.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo
L’IRAP presuppone l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L’autonoma organizzazione costituisce il presupposto essenziale dell’IRAP; il reddito d’impresa o la natura commerciale dell’attività non sono sufficienti, da soli, a determinare l’assoggettamento all’imposta.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c)
Individua tra i soggetti potenzialmente interessati all’IRAP gli esercenti arti e professioni e le attività di agente e rappresentante di commercio.
Gli agenti e rappresentanti di commercio sono soggetti all’IRAP solo se esercitano l’attività mediante un’autonoma organizzazione.
Legge 9 maggio 1985, n. 204, art. 1
Disciplina l’attività di agente e rappresentante di commercio.
Il richiamo alla disciplina degli agenti di commercio serve a individuare la categoria di attività alla quale si applica il principio sull’autonoma organizzazione.
Art. 2195 c.c.
Qualifica come attività commerciali, tra le altre, le attività di intermediazione nella circolazione dei beni.
La qualificazione del reddito come reddito d’impresa non comporta automaticamente l’assoggettamento a IRAP: occorre comunque verificare l’esistenza di un’organizzazione autonoma.
Cass. 26 maggio 2009, n. 12108
Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell’organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
Il giudice di merito deve verificare concretamente l’organizzazione dell’attività. L’onere di provare l’assenza dell’autonoma organizzazione grava sul contribuente che chiede il rimborso.
Massime di principio
- Per un agente o rappresentante di commercio, il fatto di produrre reddito d’impresa non rende automaticamente dovuta l’IRAP: è necessario accertare in concreto l’esistenza di un’autonoma organizzazione.
- L’autonoma organizzazione può essere ravvisata quando il contribuente dispone di una struttura propria, utilizza beni strumentali superiori al minimo normalmente necessario oppure impiega stabilmente dipendenti o collaboratori.
- L’utilizzo di strumenti essenziali per l’attività, come un’autovettura e un computer, e l’assenza di dipendenti o collaboratori possono costituire elementi favorevoli alla non debenza dell’IRAP, ma devono essere valutati complessivamente dal giudice.
- Chi chiede il rimborso dell’IRAP deve fornire la prova concreta dell’assenza di autonoma organizzazione, mediante dichiarazioni, documentazione contabile e indicazione delle risorse effettivamente impiegate.
- La cassazione con rinvio non equivale necessariamente alla vittoria definitiva sul rimborso: il giudice di rinvio dovrà ancora accertare i fatti e decidere se, nel caso concreto, l’attività fosse priva di autonoma organizzazione.
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