Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/09/2016 n. 18202 - Corte di Cassazione

Riscossione- Cartella di pagamento - Notifica a persona di famiglia -Luogo diverso dall'abitazione - Nullità -.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento sostenendo che la cartella di pagamento presupposta non fosse stata validamente notificata. La cartella era stata consegnata alla cognata del contribuente, non convivente, presso un appartamento diverso da quello del destinatario, sebbene situato nello stesso fabbricato e recante il medesimo numero civico. La questione centrale riguardava quindi l'applicabilità dell'art. 139, comma 2, c.p.c., relativo alla consegna a persona di famiglia presso l'abitazione del destinatario, oppure del comma 3, relativo alla consegna a un vicino, con conseguente obbligo di informare il destinatario mediante raccomandata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo nulla la notificazione della cartella. La consegna a un familiare è assistita dalla presunzione di ricezione soltanto quando avviene presso la casa di abitazione del destinatario; se avviene presso l'abitazione separata del familiare, il rapporto di parentela è irrilevante e il consegnatario deve essere considerato, ai fini della notifica, come un vicino. In tale ipotesi era necessaria la successiva comunicazione al destinatario tramite raccomandata, che non era stata effettuata. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 139, commi 1, 2, 3 e 4, codice di procedura civile

    La notificazione mediante consegna a persona di famiglia è valida quando la consegna avviene presso la casa di abitazione o il domicilio del destinatario; in caso di consegna a un vicino, deve essere data notizia al destinatario mediante lettera raccomandata.

    La consegna a un familiare non convivente presso un'abitazione diversa da quella del destinatario non rientra nel comma 2. In tale situazione il familiare è equiparato a un vicino e la notifica richiede la raccomandata informativa prevista dal comma 4. La mancanza di tale adempimento determina la nullità della notificazione.

  • Art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Disciplina le modalità di notificazione della cartella di pagamento, che devono essere coordinate con le regole generali dell'art. 139 c.p.c.

  • Art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiama le modalità di notificazione degli atti tributari, comprese le garanzie previste dalla disciplina processuale civile.

  • Art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere che, impugnando l'intimazione per mancata o invalida notificazione della cartella, il giudice dovesse esaminare tale specifica questione.

Massime di principio

  • Per la validità della consegna a un familiare non è sufficiente il rapporto di parentela: la consegna deve avvenire presso l'effettiva abitazione o il domicilio del destinatario.
  • La coincidenza di indirizzo, numero civico o fabbricato non dimostra necessariamente che si tratti della stessa abitazione; appartamenti distinti possono costituire luoghi diversi ai fini della notifica.
  • Se l'atto viene consegnato a un familiare presso un'abitazione diversa da quella del destinatario, il familiare è trattato come un vicino e deve essere inviata la raccomandata informativa prevista dall'art. 139, comma 4, c.p.c.
  • La mancata notifica valida dell'atto presupposto, come una cartella di pagamento, può privare di fondamento l'atto successivo, come l'intimazione di pagamento.
  • La presunzione di conoscenza dell'atto consegnato a un familiare opera solo quando sono rispettate tutte le condizioni legali relative al luogo della consegna e alla qualità del consegnatario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.