Sentenza del 16/09/2016 n. 18201 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che aveva confermato la fondatezza di numerosi avvisi di accertamento relativi agli anni 1998, 1999 e 2000. Gli avvisi riguardavano la società, ai fini IRPEG, IRAP e IVA, e i soci, ai fini IRPEF. I quattro motivi denunciavano: l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per asserita violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992; l'illegittima ammissione di prove testimoniali in violazione dell'art. 7, comma 4, dello stesso decreto; la carenza di motivazione degli avvisi ai sensi dell'art. 7 della legge n. 212/2000; nonché l'infondatezza e l'insufficienza della presunzione utilizzata dall'Ufficio, con asserita violazione del divieto di praesumptio de praesumpto. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito tali censure perché i motivi erano privi del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la mancanza, in tutti i motivi, del prescritto quesito di diritto. È stata quindi confermata, sul piano processuale, la decisione impugnata e sono rimaste ferme le pretese tributarie accertate nei confronti della società e dei soci. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 8.000 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
La norma disciplina i requisiti dell'atto di appello nel processo tributario. I ricorrenti ne lamentavano la violazione, sostenendo che l'appello dell'Agenzia fosse privo degli elementi essenziali, ma la Corte non ha esaminato la censura nel merito per l'inammissibilità complessiva del ricorso.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 4
La disposizione riguarda i limiti dell'attività istruttoria nel processo tributario, inclusa la prova testimoniale. La censura relativa all'ammissione di prove testimoniali non è stata esaminata perché formulata senza il quesito di diritto richiesto.
Legge n. 212/2000, art. 7
La norma impone determinati requisiti di motivazione agli atti dell'amministrazione finanziaria. I ricorrenti contestavano la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento, ma la Corte non ha valutato la fondatezza della doglianza nel merito.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, la norma imponeva che le censure di violazione o falsa applicazione di legge fossero accompagnate da uno specifico quesito di diritto. La sua omissione ha comportato l'inammissibilità del ricorso, senza esame delle questioni sostanziali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il rispetto dei requisiti formali del ricorso è essenziale: la mancanza di un requisito previsto dalla legge può impedire qualsiasi esame del merito.
- Quando una censura denuncia una violazione di legge, deve essere formulata in modo autosufficiente, specifico e conforme ai requisiti processuali applicabili al momento della proposizione del ricorso.
- L'inammissibilità per un vizio formale non equivale necessariamente a una valutazione negativa sulla fondatezza sostanziale delle contestazioni tributarie; significa che tali contestazioni non sono state esaminate.
- In caso di soccombenza processuale, la parte che propone un ricorso inammissibile può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.
- Prima di impugnare una sentenza tributaria in cassazione occorre verificare attentamente i requisiti di ammissibilità, la specifica indicazione delle norme violate e la corretta formulazione delle censure secondo la disciplina vigente e quella applicabile ratione temporis.
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