Cassazione Civile, Ordinanza n. 38090/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento catastale con cui l’Amministrazione aveva rideterminato il classamento e la rendita di un immobile sito in Roma, ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, nell’ambito della revisione per microzone. In primo grado il ricorso è stato respinto; la CTR del Lazio ha confermato, ritenendo sufficiente una motivazione che richiamasse i presupposti normativi, lo scostamento tra valori di mercato e catastali nella microzona e la ragione dell’aumento dei valori immobiliari. In cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000, dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 e della disciplina attuativa, per mancanza di analitica esplicitazione dei concreti elementi posti a base della riclassificazione; 2) violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR addossato al contribuente l’onere di provare l’erroneità della riclassificazione, mentre l’ufficio si era limitato a formule generiche sulla qualità del contesto urbano; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, per non avere spiegato perché il parametro comparativo fosse sufficiente; 4) nullità per omessa pronuncia sull’eccezione relativa al mancato allegamento dell’atto di avvio del procedimento revisionale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai primi due motivi, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbiti gli altri due. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito e di legittimità, valorizzando il progressivo consolidarsi della giurisprudenza in materia.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 311/2004
"La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali..."
La revisione per microzone è legittima solo se l’Amministrazione accerta e motiva specificamente i presupposti di fatto che giustificano la riclassificazione di massa e il diverso classamento della singola unità.
L’avviso deve essere motivato in modo rigoroso e tale da consentire al contribuente di conoscere le concrete ragioni dell’atto e di difendersi effettivamente.
L’onere di dedurre e provare la causa petendi giustificativa dell’accertamento grava sull’Amministrazione, non sul contribuente.
La sentenza deve contenere una motivazione non apparente; nel caso concreto la censura è stata assorbita dall’accoglimento dei primi motivi.
È richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la relativa doglianza è stata assorbita.
È richiamato con riferimento alla dedotta omessa pronuncia sul mancato allegamento dell’atto di avvio del procedimento; il motivo è stato assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È la norma processuale invocata per i motivi di nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia.
Gli elementi rilevanti per il classamento devono comprendere, in concreto, la qualità urbana del contesto, la qualità ambientale della zona di mercato e le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare.
art. 3, comma 154, lett. e), L. 662/1996
Anche nella procedura ex comma 335 devono essere considerati, nel medesimo contesto cronologico, i caratteri specifici della singola unità, del fabbricato e della microzona.
Massime di principio
- Nella revisione del classamento catastale ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l’avviso non è sufficientemente motivato se si limita a richiamare in modo generico lo scostamento tra valori di mercato e valori catastali della microzona e i presupposti normativi dell’intervento.
- L’Amministrazione deve indicare in modo chiaro, preciso e analitico sia gli elementi concreti che hanno interessato la microzona sia il modo in cui tali elementi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare.
- L’onere di provare i presupposti di fatto della revisione catastale grava sull’Amministrazione; non è legittimo spostare sul contribuente l’onere di dimostrare l’erroneità della riclassificazione.
- La motivazione dell’atto non può essere integrata successivamente in giudizio dall’Amministrazione né può ritenersi sufficiente perché il contribuente abbia comunque potuto difendersi nel processo.
- La revisione per microzone ha funzione perequativa e di riallineamento della capacità contributiva della zona, non serve a correggere errori del classamento originario del singolo immobile né a valorizzare eventuali migliorie del bene specifico.
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