Cassazione Civile, Ordinanza n. 10665/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un atto del 21 ottobre 2016 con cui l’agente della riscossione attestava che il debito fiscale della società era pari o superiore alla soglia di 10.000 euro, attestazione resa in occasione della partecipazione a un bando di gara. La società sosteneva che l’attestazione fosse erronea perché il debito era stato rateizzato e la contribuente era in regola con i pagamenti delle rate, con precedente riconoscimento della regolarità fiscale. Davanti alla CTR la domanda era stata respinta, con affermazione prima di merito sull’esigibilità del credito e poi di difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice amministrativo. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 19 e 48-bis d.P.R. 602/1973 e dell’art. 38 d.lgs. 163/2006, nonché degli artt. 7 e 134 d.lgs. 104/2010 e dell’art. 12 l. 448/2001, sostenendo: 1) che la rateazione e la regolarità dei pagamenti escludevano l’inadempimento e rendevano illegittima l’attestazione; 2) che la giurisdizione spettava al giudice tributario perché era controverso il rapporto tributario e l’erronea attestazione dell’esistenza di debiti IRES, non un mero atto amministrativo da impugnare davanti al giudice amministrativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR, pur formalmente di rigetto dell’appello, fosse sostanzialmente fondata sulla declinatoria di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Ha però escluso che la controversia appartenesse al giudice tributario, osservando che l’atto impugnato non conteneva una pretesa impositiva ma una mera attestazione di fatto sulla regolarità fiscale. In base al petitum sostanziale e alla causa petendi, la domanda era volta a contestare la correttezza dell’accertamento compiuto dall’amministrazione e quindi a tutelare una posizione di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata. Le spese sono state integralmente compensate per il sopravvenuto intervento delle Sezioni unite sul tema; è stato inoltre escluso l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
È stata evocata come norma di legittimità per denunciare violazione di legge e vizi motivazionali.
art. 19 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalla ricorrente per contestare la disciplina degli atti impugnabili e la natura dell’atto di attestazione fiscale.
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla verifica della regolarità fiscale e all’esigibilità del credito.
art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla regolarità fiscale quale requisito di partecipazione alla gara.
artt. 7 e 134 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Richiamati per sostenere la giurisdizione amministrativa/il riparto di giurisdizione in materia di atti amministrativi.
art. 12 l. 28 dicembre 2001, n. 448
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della giurisdizione tributaria.
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
Indicato come base della doglianza originaria, per la violazione dei principi di collaborazione, buona fede e affidamento.
artt. 53 e 97 Cost.
Richiamati nella prospettiva dei principi costituzionali di capacità contributiva, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato escluso che ne ricorressero i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda non la pretesa impositiva in sé, ma la correttezza di un’attestazione di regolarità fiscale resa dall’amministrazione, il discrimine di giurisdizione va individuato in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla mera prospettazione formale della parte.
- Se l’atto impugnato si limita ad attestare una risultanza informatica o una situazione di fatto senza esprimere una specifica pretesa tributaria, la lite non appartiene alla giurisdizione tributaria per il solo fatto che involga dati fiscali.
- La giurisdizione si determina in base alla domanda sostanziale: occorre verificare se il ricorrente faccia valere un interesse legittimo, tipico della tutela contro un atto amministrativo di gara, oppure un diritto soggettivo all’esatta attestazione della propria posizione fiscale.
- Quando il giudice di merito declina la propria giurisdizione, ogni ulteriore esame di merito eventualmente svolto resta ad abundantiam e non può produrre giudicato.
- Nelle controversie sulla regolarità fiscale utilizzata in contesti di gara, il tema della giurisdizione può ricadere sul giudice ordinario se la domanda è orientata ad accertare l’illegittimità dell’attività di verifica dell’amministrazione e non a impugnare un provvedimento interno alla procedura di affidamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10589/2024 del 19/04/2024
- ordinanza_civile · 19 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10590/2024 del 19/04/2024
- ordinanza_civile · 19 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10591/2024 del 19/04/2024
- ordinanza_civile · 19 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10594/2024 del 19/04/2024
- ordinanza_civile · 19 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10595/2024 del 19/04/2024
- ordinanza_civile · 19 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10598/2024 del 19/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →