Cassazione Civile, Ordinanza n. 06364/2024 del 08/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rettificato la rendita proposta con procedura DOCFA per un'area adibita a pontile con 57 posti barca, aree di alaggio, varo e servizio, sita in Santa Margherita Ligure, attribuendo la categoria D/8 ed elevando la rendita da quella proposta dalla società a euro 23.000,00. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo l'avviso motivato e il criterio di stima corretto. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 7 l. 212/2000 e 3 l. 241/1990 per omessa indicazione di elementi, parametri e atti richiamati nell'avviso e conseguente lesione del diritto di difesa; 2) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente o carente della sentenza regionale sui criteri di calcolo della rettifica; 3) violazione degli artt. 27, 28 e 29 d.P.R. 1142/1939, della circolare n. 6/2012 dell'Agenzia del Territorio e dell'art. 1, comma 244, l. 190/2014, sostenendo che la rendita proposta con DOCFA era stata calcolata con stima indiretta e che l'Ufficio avrebbe invece applicato in modo contraddittorio un metodo diretto o comunque un criterio non coerente con la procedura estimativa dovuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che, in tema di classamento DOCFA, l'avviso è sufficientemente motivato quando indica i dati oggettivi, la classe attribuita e gli elementi essenziali che consentono al contribuente di comprendere la pretesa, senza necessità di allegare atti o prezzari già conoscibili o conoscibili con ordinaria diligenza; ha inoltre ritenuto che la CTR avesse correttamente distinto il profilo della validità formale da quello del merito estimativo, spiegando che la rettifica era fondata su elementi fattuali e tecnici risultanti dalla planimetria e dal prezzario utilizzato dall'Ufficio. Quanto al terzo motivo, la Corte ha chiarito il quadro metodologico della stima diretta per immobili speciali, distinguendo tra procedimento diretto e indiretto, e ha ritenuto che nel caso concreto l'Ufficio avesse fatto corretta applicazione dei criteri estimativi, valorizzando la redditività dei posti barca e il costo di ricostruzione deprezzato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
norma richiamata quale parametro del primo e terzo motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
norma richiamata quale parametro del secondo motivo per dedotta nullità/motivazione apparente.
l'obbligo di motivazione non impone l'allegazione di atti o documenti già conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente, se ciò non pregiudica il diritto di difesa.
richiamato a sostegno della censura motivazionale dell'avviso; non richiede una formalità assoluta ove gli elementi essenziali siano comunque conoscibili.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
evocato per contestare la motivazione della sentenza, ma ritenuto non violato.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, considerata rispettata dalla CTR.
artt. 27, 28, 29 d.P.R. 1142/1939
disciplinano il procedimento indiretto di stima della rendita catastale, basato sul capitale fondiario e, se del caso, sul costo di ricostruzione deprezzato.
artt. 15 e seguenti d.P.R. 1142/1949
richiamati per il procedimento diretto di stima, fondato sul reddito lordo ordinariamente ritraibile.
art. 10 L. 1249/1939
per gli immobili di categorie speciali D ed E la rendita va determinata con stima diretta.
art. 1, comma 244, L. 190/2014
richiamato come interpretazione autentica che ha recepito i contenuti della prassi amministrativa in materia estimativa catastale.
d.l. 16/1993, art. 2, conv. in L. 75/1993
base normativa della procedura DOCFA di classamento e attribuzione della rendita.
regola la procedura DOCFA di proposta e variazione catastale.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater
consente, in caso di rigetto, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di ricostruire i criteri seguiti dall'Ufficio e di comprendere la ragione della diversa rendita attribuita; non è necessaria l'allegazione di documenti richiamati se essi sono già conosciuti o facilmente conoscibili.
- Se la divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita dipende da una valutazione tecnica del valore economico del bene e non dalla disconoscimento di specifici fatti indicati dal contribuente, la motivazione può essere sintetica, purché individui i dati oggettivi e il parametro estimativo utilizzato.
- Nel procedimento DOCFA, la stima diretta degli immobili a destinazione speciale può essere svolta attraverso criteri reddituali o indiretti coerenti con la natura del bene; per contestare efficacemente la rettifica non basta dedurre una generica differenza metodologica, ma occorre censurare in modo puntuale i fatti e i criteri posti a base dell'accertamento.
- Per gli immobili speciali, la scelta tra procedimento diretto e indiretto dipende dalla concreta possibilità di utilizzare dati di mercato o di locazione comparabili; quando tali dati non sono utilizzabili, la determinazione può avvenire a partire dal capitale fondiario e dal costo di ricostruzione deprezzato.
- In sede di legittimità non è sufficiente denunciare l'apparenza della motivazione se la sentenza di merito, pur concisa, espone le ragioni del convincimento e richiama gli elementi essenziali dell'accertamento tecnico condiviso dal giudice tributario.
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