Cassazione Civile, Ordinanza n. 15843/2022 del 17/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il destinatario di una cartella di pagamento emessa per il recupero di spese processuali, cassa ammende e compensi di riscossione ha proposto opposizione davanti al giudice di pace, deducendo la nullità o inefficacia della pretesa perché l’atto presupposto non gli era stato notificato né allegato ed era comunque ignoto. Ha sostenuto che il credito traeva origine da un provvedimento giurisdizionale e che, per la riscossione, fosse necessario applicare gli artt. 479 e 480 c.p.c., con notifica del titolo o del provvedimento presupposto, oltre a lamentare la prescrizione del credito, assumendo che si trattasse di sanzione amministrativa soggetta a termine quinquennale ex art. 200 d.P.R. 115/2002. In cassazione ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione su due punti: da un lato, l’illegittimità della cartella per mancata notifica/allegazione del titolo presupposto e per violazione del diritto di difesa; dall’altro, l’erroneo rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel procedimento di riscossione coattiva delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende la formazione del ruolo e la notifica della cartella non richiedono la previa o contestuale notifica del provvedimento giurisdizionale da cui sorge il credito, poiché la cartella, contenendo gli elementi minimi per identificare la pretesa e consentire la difesa, vale come omologo del precetto riferito a un titolo esecutivo rappresentato dal ruolo. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la questione della prescrizione attiene all’opposizione all’esecuzione e non agli atti esecutivi, con conseguente non ricorribilità in cassazione nel modo in cui era stata proposta. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della notifica del titolo, ma la Corte ha escluso che, nel procedimento speciale di riscossione delle spese di giustizia e della cassa ammende, tale notifica sia necessaria in aggiunta alla cartella con ruolo.
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 479 c.p.c.; la Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento assolva funzione equivalente al precetto rispetto al ruolo.
art. 24 Cost.
invocato come parametro del diritto di difesa; la Corte non ha ravvisato violazione, poiché la cartella riportava elementi sufficienti per difendersi nel merito.
art. 111 Cost.
invocato sia per il contraddittorio sia per l’obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto non fondato il primo motivo e inammissibile il secondo.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per il difetto di motivazione; non ha condotto all’accoglimento del ricorso.
art. 49 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dal ricorrente a sostegno della natura esecutiva del ruolo/cartella; la Corte ha confermato che la cartella è titolo esecutivo derivato dal ruolo.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal ricorrente; non è stato ritenuto decisivo ai fini della necessità di notifica del provvedimento presupposto.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte ha reputato sufficiente l’indicazione degli elementi minimi in cartella.
richiamato dal ricorrente per sostenere una prescrizione diversa; la Corte non è entrata nel merito perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
richiamato dal ricorrente per la prescrizione quinquennale; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 200 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale delle somme dovute alla cassa ammende; la Corte non ha esaminato nel merito la censura per difetto di corretta deduzione in cassazione.
art. 28 L. 30 novembre 1981, n. 689
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione delle sanzioni amministrative; la Corte non ha accolto la relativa censura.
art. 226 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato dal ricorrente per sostenere l’ammissibilità dell’opposizione; la Corte non ne ha tratto un diverso esito sul motivo di ricorso.
richiamato come rimedio per contestare il titolo e la prescrizione; la Corte ha qualificato la questione della prescrizione come materia da opposizione all’esecuzione.
richiamato dal ricorrente; la Corte ha ribadito che la prescrizione non integra opposizione agli atti esecutivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dichiarare dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di riscossione coattiva delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende, la notifica della cartella di pagamento con indicazione degli elementi minimi della pretesa è sufficiente a rendere conoscibile il credito e a consentire la difesa del debitore; non è necessaria la previa o contestuale notifica del provvedimento giurisdizionale presupposto.
- La cartella di pagamento fondata sul ruolo, in tale ambito, svolge funzione equivalente al precetto rispetto al titolo esecutivo rappresentato dal ruolo stesso.
- L’eventuale deduzione della prescrizione del credito attiene all’opposizione all’esecuzione e non all’opposizione agli atti esecutivi; se proposta come censura non coerente con il tipo di opposizione dedotto, il motivo è inammissibile in cassazione.
- Quando la cartella consente di individuare la pretesa creditoria, l’omessa allegazione dell’atto presupposto non determina di per sé nullità della riscossione.
- rami
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