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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28124/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della CTR Liguria che aveva confermato, per quanto ancora rilevante, un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004. L'accertamento riguardava imposte dirette e IVA: indeducibilità di costi connessi a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, indetraibilità dell'IVA relativa alle medesime fatture e rettifica del valore delle rimanenze finali. La controversia nasceva dalla contestazione di una partecipazione a una frode carosello nella compravendita di autovetture, con coinvolgimento di una c.d. cartiera. Il ricorso per cassazione era articolato in tredici motivi: nullità della sentenza di primo grado e necessità di rimessione al primo giudice; omessa pronuncia e violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla motivazione dell'atto impositivo; violazione delle regole probatorie e dell'art. 2729 c.c. in relazione all'accertamento della frode e della consapevolezza del contribuente; omessa motivazione o motivazione apparente; violazione del diritto alla detrazione IVA ex art. 19 d.P.R. 633/1972; violazione della disciplina sulla valutazione delle rimanenze finali; omessa pronuncia su ulteriori doglianze relative a un soggetto asseritamente interposto e alla mancata allegazione del PVC.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili varie censure per difetto di autosufficienza, mancanza di decisività o perché non confrontate con la ratio decidendi della sentenza impugnata; ha giudicato infondati i motivi centrati sulla pretesa violazione del contraddittorio endoprocedimentale, sulla motivazione dell'avviso, sull'accertamento della frode carosello, sulla negata detrazione dell'IVA e sulla determinazione delle rimanenze finali. In particolare, ha valorizzato che la CTR aveva individuato in modo sufficiente sia l'esistenza della cartiera sia la consapevolezza o conoscibilità, da parte del contribuente, della partecipazione all'evasione, sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; ha inoltre ribadito che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, il cessionario perde il diritto alla detrazione dell'IVA anche se i beni siano stati effettivamente ricevuti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • artt. 31, 32, 33, 34 e 35 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati dal ricorrente per dedurre vizi del primo grado; la Corte non ravvisa nullità tali da imporre rimessione al primo giudice, rilevando l'inammissibilità della censura e la tenuta del contraddittorio.

  • art. 59 d.lgs. n. 546/1992

    Norma invocata per chiedere la rimessione al primo giudice; la Corte esclude i presupposti della nullità processuale denunciata.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude l'omissione o comunque dichiara inammissibili le censure per difetto di autosufficienza e decisività.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte ritiene che la motivazione della CTR sia invece comprensibile e adeguata.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Norma sul contenuto/motivazione degli atti tributari: la Corte afferma che l'avviso è motivato se consente di conoscere petizione fiscale e causa petendi, senza obbligo di confutare puntualmente le osservazioni del contribuente.

  • art. 12 L. n. 212/2000

    Richiamato insieme alle altre norme sul contraddittorio; la Corte non riconosce violazioni decisive nella fattispecie.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente sul requisito motivazionale dell'accertamento; la Corte ribadisce che è sufficiente la chiara ricostruzione degli elementi costitutivi della pretesa.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato per la motivazione del provvedimento amministrativo; la Corte afferma che l'avviso deve rendere intellegibile la pretesa e gli elementi fattuali a fondamento.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Le censure sono state esaminate nei rispettivi canoni di legittimità; molte sono risultate inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito o difettavano di specificità e decisività.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ritiene legittimo il ricorso a presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti per dimostrare la frode e la consapevolezza del cessionario.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Il diritto alla detrazione IVA è escluso quando l'operazione fatturata sia soggettivamente inesistente, anche se i beni siano entrati nella disponibilità del cessionario.

  • art. 92 d.P.R. n. 917/1986

    La valutazione delle rimanenze finali deve avvenire per categorie omogenee per natura e valore; la CTR ha correttamente fatto riferimento al valore dei veicoli in magazzino come beni fungibili e facilmente determinabili.

  • art. 9, terzo comma, d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato come parametro per il contenuto economico delle categorie omogenee nella valutazione delle rimanenze.

Massime di principio

  • In materia di operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello, l'Amministrazione finanziaria deve provare l'esistenza di una cartiera o di un fornitore fittizio e, con elementi oggettivi e specifici anche presuntivi, la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
  • La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, di per sé sola, non basta a superare la prova presuntiva della partecipazione o conoscibilità della frode, né rileva l'assenza di un vantaggio economico diretto nella rivendita.
  • L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando individua chiaramente il petitum fiscale e la causa petendi, ricostruendo gli elementi di fatto e istruttori della pretesa; non è necessario che l'Amministrazione replichi espressamente a tutte le osservazioni formulate dal contribuente nella fase endoprocedimentale, purché le abbia valutate.
  • Nel giudizio di cassazione le censure di omessa pronuncia o di motivazione apparente non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito; è necessario confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare specificamente gli atti o i fatti decisivi trascurati.
  • Il diritto alla detrazione IVA è precluso anche quando l'operazione sia soltanto soggettivamente inesistente, cioè quando il bene sia stato effettivamente acquistato ma da soggetto diverso da quello indicato in fattura, perché la falsa indicazione del contraente determina evasione del tributo relativo alla corretta operazione.
  • La valutazione delle rimanenze finali deve riferirsi a categorie omogenee per natura e valore; per beni fungibili e facilmente identificabili è legittimo ancorarsi al valore dei beni in magazzino, purché la contestazione del contribuente indichi in modo specifico il valore ritenuto corretto e le ragioni della divergenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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