Sentenza del 26/07/2023 n. 22692 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Verifica fiscale sulla Ireland Srl per l'anno 2008: l'Agenzia ha recuperato a tassazione costi ritenuti non giustificati per Euro 7.443.062,00. La società era stata cancellata dal registro delle imprese; l'avviso è stato quindi notificato agli ex amministratori e soci (coobbligati ex art. 2495 c.c.). B.B. (poi A.A. in qualità di erede) impugnava la pretesa contestando, tra l'altro: nullità per notifica/termini d'udienza (D.Lgs. 546/1992, art.31); illegittimità della chiamata in causa del socio e mancanza di prova di effettiva percezione di somme (art.2495 c.c. e onere probatorio); motivazione ultra petita (art.112 c.p.c.); erronea estensione della responsabilità ai maggiori importi di IVA; trasmissibilità delle sanzioni e mancata pronuncia su tale punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i suoi motivi. Ha ritenuto: il motivo processuale sui termini d'udienza infondato e comunque sanato per mancata eccezione tempestiva; legittima la notifica dell'avviso agli ex soci nonostante la cancellazione dalla scrivania del registro, richiamando orientamenti che ammettono la successione degli ex soci nei debiti non definiti in liquidazione e la possibilità che ricavi occulti siano stati ripartiti tra soci; non ultra petita la pronuncia della CTR perché l'avviso già fondava l'azione sulla non veridicità del bilancio finale di liquidazione e sulla presunta distrazione di somme; irricevibile/tardivo il motivo relativo all'IVA e quello sulle sanzioni sollevati per la prima volta in cassazione. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio (liquidate in Euro 12.000,00 oltre oneri) e al pagamento del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
nei limiti delle somme ricevute in base ai prospetti finali di liquidazione
La responsabilità degli ex soci per i debiti sociali può essere azionata anche dopo la cancellazione della società; il limite quantitativo riguarda le somme ricevute in liquidazione, ma tale limite incide sul quantum della responsabilità e non sulla legittimazione dell'Ufficio a notificare l'avviso.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31
Termini di comunicazione per le udienze: l'eccezione di nullità per mancato rispetto del termine deve essere sollevata tempestivamente, altrimenti si considera sanata per acquiescenza.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36, comma 3
Richiamato in relazione alla contestazione fiscale ed agli obblighi documentali; non ostacola la notifica dell'atto ai soci-successori quando vi sia fondato sospetto di distrazione di somme o ricavi occulti.
Regola l'onere della prova; la Corte sottolinea che l'Ufficio ha fornito motivazione e presunzioni sulla distrazione di somme, mentre il socio avrebbe dovuto allegare e provare la mancata percezione per limitare la responsabilità.
Applicabile al processo tributario; impone che le eccezioni di nullità relative ad atti processuali siano dedotte nella prima occasione utile, altrimenti si considerano implicitamente rinunciate.
Il vizio di ultrapetizione va verificato rispetto alle domande e motivi originari: qui la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia ampliato la decisione rispetto ai presupposti già fatti valere dall'avviso di accertamento.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 2 comma 2 e art. 8
Norme sulle sanzioni tributarie: la questione della (non)trasmissibilità delle sanzioni ai successori societari è stata ritenuta non dedotta nei gradi precedenti e pertanto inammissibile in cassazione.
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, comma 1 (conv. L. 24 novembre 2003, n. 326)
Richiamato in relazione alle sanzioni tributarie e alla loro applicabilità: la Corte ha escluso l'esame di questioni sollevate per la prima volta in cassazione.
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 19
Citato dal ricorrente nel quadro delle doglianze ma il vizio relativo non è stato ritenuto decisivo né decisamente approfondito dalla Corte, che ha dichiarato il motivo inammissibile o infondato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata per l'eventuale obbligo di versamento del contributo unificato da parte del ricorrente per l'impugnazione in cassazione.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese l'Amministrazione finanziaria può comunque notificare atti impositivi agli ex soci che risultano destinati a succedere nei rapporti debitori non definiti in liquidazione; la limitazione della responsabilità ai importi percepiti riguarda il quantum, non necessariamente la legittimazione a procedere.
- La presenza di elementi indiziari di ricavi occulti o di non veridicità del bilancio finale consente all'Ufficio di presumere una distrazione di somme ai soci; il contribuente deve fornire prova contraria per limitare la propria responsabilità.
- Le eccezioni di nullità procedurale (es. termini di notifica/udienza) devono essere sollevate tempestivamente nel primo momento utile processuale; l'inerzia equivale ad acquiescenza e preclude il rilievo in sede di gravame o cassazione.
- Questioni rilevanti (es. imposte come l'IVA, trasmissibilità delle sanzioni) devono essere dedotte e sviluppate nei gradi di merito: sollevarle per la prima volta in cassazione comporta spesso l'inammissibilità del motivo.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe: esibire i prospetti finali di liquidazione, documentare l'effettiva mancata percezione di riparti, proporre prove sulla veridicità del bilancio di chiusura e contestare tempestivamente eventuali vizi procedurali.
- La giurisprudenza di legittimità ammette orientamenti diversi, ma recente consolidamento giurisprudenziale favorisce la possibilità per l'Agenzia di ottenere titolo nei confronti degli ex soci quando permangono dubbi su operazioni inesistenti o distribuzioni non documentate.
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