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Sentenza

Sentenza del 26/07/2023 n. 22692 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Verifica fiscale sulla Ireland Srl per l'anno 2008: l'Agenzia ha recuperato a tassazione costi ritenuti non giustificati per Euro 7.443.062,00. La società era stata cancellata dal registro delle imprese; l'avviso è stato quindi notificato agli ex amministratori e soci (coobbligati ex art. 2495 c.c.). B.B. (poi A.A. in qualità di erede) impugnava la pretesa contestando, tra l'altro: nullità per notifica/termini d'udienza (D.Lgs. 546/1992, art.31); illegittimità della chiamata in causa del socio e mancanza di prova di effettiva percezione di somme (art.2495 c.c. e onere probatorio); motivazione ultra petita (art.112 c.p.c.); erronea estensione della responsabilità ai maggiori importi di IVA; trasmissibilità delle sanzioni e mancata pronuncia su tale punto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i suoi motivi. Ha ritenuto: il motivo processuale sui termini d'udienza infondato e comunque sanato per mancata eccezione tempestiva; legittima la notifica dell'avviso agli ex soci nonostante la cancellazione dalla scrivania del registro, richiamando orientamenti che ammettono la successione degli ex soci nei debiti non definiti in liquidazione e la possibilità che ricavi occulti siano stati ripartiti tra soci; non ultra petita la pronuncia della CTR perché l'avviso già fondava l'azione sulla non veridicità del bilancio finale di liquidazione e sulla presunta distrazione di somme; irricevibile/tardivo il motivo relativo all'IVA e quello sulle sanzioni sollevati per la prima volta in cassazione. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio (liquidate in Euro 12.000,00 oltre oneri) e al pagamento del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    nei limiti delle somme ricevute in base ai prospetti finali di liquidazione

    La responsabilità degli ex soci per i debiti sociali può essere azionata anche dopo la cancellazione della società; il limite quantitativo riguarda le somme ricevute in liquidazione, ma tale limite incide sul quantum della responsabilità e non sulla legittimazione dell'Ufficio a notificare l'avviso.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31

    Termini di comunicazione per le udienze: l'eccezione di nullità per mancato rispetto del termine deve essere sollevata tempestivamente, altrimenti si considera sanata per acquiescenza.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36, comma 3

    Richiamato in relazione alla contestazione fiscale ed agli obblighi documentali; non ostacola la notifica dell'atto ai soci-successori quando vi sia fondato sospetto di distrazione di somme o ricavi occulti.

  • art. 2697 c.c.

    Regola l'onere della prova; la Corte sottolinea che l'Ufficio ha fornito motivazione e presunzioni sulla distrazione di somme, mentre il socio avrebbe dovuto allegare e provare la mancata percezione per limitare la responsabilità.

  • art. 157 c.p.c., comma 2

    Applicabile al processo tributario; impone che le eccezioni di nullità relative ad atti processuali siano dedotte nella prima occasione utile, altrimenti si considerano implicitamente rinunciate.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione va verificato rispetto alle domande e motivi originari: qui la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia ampliato la decisione rispetto ai presupposti già fatti valere dall'avviso di accertamento.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 2 comma 2 e art. 8

    Norme sulle sanzioni tributarie: la questione della (non)trasmissibilità delle sanzioni ai successori societari è stata ritenuta non dedotta nei gradi precedenti e pertanto inammissibile in cassazione.

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, comma 1 (conv. L. 24 novembre 2003, n. 326)

    Richiamato in relazione alle sanzioni tributarie e alla loro applicabilità: la Corte ha escluso l'esame di questioni sollevate per la prima volta in cassazione.

  • D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 19

    Citato dal ricorrente nel quadro delle doglianze ma il vizio relativo non è stato ritenuto decisivo né decisamente approfondito dalla Corte, che ha dichiarato il motivo inammissibile o infondato.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata per l'eventuale obbligo di versamento del contributo unificato da parte del ricorrente per l'impugnazione in cassazione.

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese l'Amministrazione finanziaria può comunque notificare atti impositivi agli ex soci che risultano destinati a succedere nei rapporti debitori non definiti in liquidazione; la limitazione della responsabilità ai importi percepiti riguarda il quantum, non necessariamente la legittimazione a procedere.
  • La presenza di elementi indiziari di ricavi occulti o di non veridicità del bilancio finale consente all'Ufficio di presumere una distrazione di somme ai soci; il contribuente deve fornire prova contraria per limitare la propria responsabilità.
  • Le eccezioni di nullità procedurale (es. termini di notifica/udienza) devono essere sollevate tempestivamente nel primo momento utile processuale; l'inerzia equivale ad acquiescenza e preclude il rilievo in sede di gravame o cassazione.
  • Questioni rilevanti (es. imposte come l'IVA, trasmissibilità delle sanzioni) devono essere dedotte e sviluppate nei gradi di merito: sollevarle per la prima volta in cassazione comporta spesso l'inammissibilità del motivo.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe: esibire i prospetti finali di liquidazione, documentare l'effettiva mancata percezione di riparti, proporre prove sulla veridicità del bilancio di chiusura e contestare tempestivamente eventuali vizi procedurali.
  • La giurisprudenza di legittimità ammette orientamenti diversi, ma recente consolidamento giurisprudenziale favorisce la possibilità per l'Agenzia di ottenere titolo nei confronti degli ex soci quando permangono dubbi su operazioni inesistenti o distribuzioni non documentate.

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