Sentenza del 26/07/2023 n. 22710 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società Maxion ha chiesto il rimborso di ritenute subite su interessi (istanza del 31/01/2008) e su dividendi (istanza del 02/05/2011), sostenendo di essere soggetto esente in quanto residente in uno Stato membro UE e quindi beneficiaria delle agevolazioni previste dal D.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 26-quater (interessi) e art. 27, comma 3-ter (dividendi) in attuazione della Direttiva UE 2003/49/CE. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto invece che il beneficiario effettivo dei pagamenti fosse la controllante statunitense Hayes Lemmerz International Inc., non la Maxion, e quindi le esenzioni non erano applicabili.
La decisione
I rimborsi richiesti sono stati negati in primo e secondo grado (CTP e CTR di Pescara). La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Maxion, confermando che la CTR aveva accertato fatti di merito non sindacabili in questa sede: la Maxion era mera società interposta e la beneficiaria effettiva era la controllante americana. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili alcuni motivi per carenze formali e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26-quater
L'esenzione dalle ritenute sugli interessi prevista può essere riconosciuta solo se il percettore è il beneficiario effettivo e risiede nello Stato membro. Se il beneficiario effettivo è un soggetto non UE la norma non opera a favore del percettore formale residente in UE.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27, comma 3-ter
La disciplina sulle ritenute sui dividendi (compreso il tetto dell'1,375% per taluni non residenti) si applica solo ove il soggetto che dichiara il diritto all'agevolazione sia l'effettivo beneficiario dei dividendi; strutture interposte che non hanno la disponibilità giuridica ed economica del reddito possono essere escluse dal beneficio.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, lett. f-ter
Riferimento alle regole e documentazione rilevante per l'applicazione delle agevolazioni; la Corte ha ritenuto valutabili gli elementi probatori posti dall'Amministrazione riguardo alla effettiva titolarità dei redditi.
Direttiva Europea 2003/49/CE
La Direttiva mira a prevenire la doppia imposizione degli interessi tra Stati membri ma non impedisce agli Stati di contrastare abusi mediante l'accertamento del beneficiario effettivo; la tutela non è automatica se la struttura è artificiosa.
Modello di Convenzione OCSE (concetto di "beneficial owner")
La Corte richiama il principio OCSE: il beneficiario effettivo è soggetto sostanziale che dispone giuridicamente ed economicamente del provento. Il criterio è sostanzialistico e serve a contrastare il treaty-shopping e le società relais.
Massime di principio
- Per ottenere esenzioni o riduzioni alla fonte su interessi/dividendi è cruciale provare che il richiedente sia il beneficiario effettivo: non basta la titolarità formale.
- Il test del beneficiario effettivo è sostanziale: si valutano elementi di fatto (flussi finanziari, controllo, rappresentanza negli organi sociali, firma dei bilanci, ruolo economico effettivo) per escludere società interposte prive di giustificazione economica.
- Le agevolazioni previste da direttive o convenzioni non sono strumenti per eludere l'imposizione: gli Stati possono negare i benefici in presenza di indizi concordanti di abuso o di struttura artificiosa.
- In giudizio tributario di merito il sindacato su valutazioni di fatto è stretto in cassazione; le statuizioni basate su accertamenti probatori coerenti difficilmente vengono rimesse in discussione in sede di legittimità.
- A livello processuale, per far valere in cassazione omessa pronuncia o vizi motivazionali è necessario indicare specificamente negli atti i provvedimenti/udienze e le istanze che si ritengono non valutate; carenze formali possono rendere inammissibili i motivi.
- Per i contribuenti: documentare e provare la reale disponibilità giuridica ed economica dei proventi (contratti, flussi finanziari, decisioni gestionali, autonomia di governance) è essenziale quando si chiede il riconoscimento dello status di beneficiario effettivo.
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