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Sentenza

Sentenza del 26/07/2023 n. 554 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

IRPEF - regime dei "contribuenti minimi" - esclusione - partecipazione in società - avvio dell'attività professionale - rilevanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio ha escluso il contribuente dal regime dei "contribuenti minimi" ai sensi dell'art. 1, comma 99, lett. d) L. 244/2007 perché nel periodo 2011-2013 il Sig. V P risultava socio accomandante della "P D Del Dottor V & C. S.A.S.". L'Ufficio ha quindi rettificato la posizione imponibile per IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2014 ritenendo sussistente la causa di esclusione "per contemporanea" partecipazione a società di persone e esercizio di attività professionale.

La decisione

Il giudice d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del Sig. V P. La Corte ha ritenuto che l'esclusione prevista dalla norma opera solo se la detenzione della partecipazione sussiste nel momento in cui il contribuente inizia l'esercizio della propria attività professionale. Nel caso di specie la società è stata cancellata il 17/04/2013 mentre il primo contratto professionale del contribuente è del 22/05/2013: non vi è stata quindi contemporaneità. Essendo quindi legittimo l'accesso al regime agevolato, sono state assorbite e annullate le conseguenti contestazioni fiscali (IRPEF/IRAP/IVA). Spese compensate.

Norme richiamate

  • Legge 24/12/2007 n.244 (Finanziaria 2008), art.1, comma 99, lett. d)

    «non sono considerati contribuenti minimi: ... d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone ...»

    L'esclusione si applica quando la partecipazione sussiste contemporaneamente all'esercizio dell'attività professionale; va verificata la presenza del rapporto di partecipazione nel momento di inizio dell'attività professionale.

  • Legge 24/12/2007 n.244, art.1, comma 11

    Il regime fiscale di vantaggio cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui si verifica una delle fattispecie di esclusione.

  • D.L. 6 luglio 2011, n.98, art.27

    La disciplina richiede la 'contemporaneità' della partecipazione; se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d'imposta nel quale si intende applicare il regime, la causa di esclusione non opera; l'esclusione non opera altresì in caso di dismissione per scioglimento/cancellazione della società nel corso dell'anno.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 4 aprile 2016, n.10

    Chiarisce che la contemporaneità è valutata con riferimento al momento di effettivo svolgimento dell'attività e che la cessazione della partecipazione nello stesso anno (anche per scioglimento) può impedire l'esclusione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 artt.39 comma 1 e 41-bis

    Norme citate dall'Ufficio per l'accertamento del reddito in sede di controllo; utilizzate dall'ente accertatore per determinare la maggiore imposta dovuta in caso di esclusione dal regime agevolato.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 artt.55 e 19

    Norme richiamate dall'Ufficio per gli accertamenti IVA (omessa dichiarazione, esclusione di detrazione in mancanza dei registri). La Corte ha però ritenuto che, annullata l'esclusione dal regime, cadono anche le contestazioni IVA conseguenti.

Massime di principio

  • La causa di esclusione per "contestuale" partecipazione a società opera solo se la partecipazione esiste al momento in cui il professionista inizia a esercitare l'attività: se la partecipazione è cessata (anche per cancellazione/scioglimento) prima dell'inizio dell'attività non v'è esclusione.
  • La valutazione della contemporaneità è legata ai fatti e alle date documentabili (data di sottoscrizione/cancellazione della partecipazione; data di inizio dell'attività o del primo contratto): conservare documentazione (cancellazione registro imprese, contratti, iscrizioni ordini) è cruciale.
  • La mera detenzione passiva di una partecipazione (es. socio accomandante senza poteri di amministrazione) è meno probativa dell'esistenza di una attività 'contestuale' rispetto a una partecipazione con ruolo attivo: l'Amministrazione deve provare il coinvolgimento effettivo.
  • La cessione della partecipazione nel corso dello stesso periodo d'imposta in cui si intende applicare il regime può impedire l'esclusione; analogamente la cessazione per scioglimento/cancellazione può rendere compatibile l'accesso al regime agevolato.
  • Il contribuente che intenda avvalersi del regime deve verificare anche i limiti relativi alle attività svolte nei tre anni precedenti (distinti dall'ipotesi di partecipazione), ma queste ipotesi sono disciplinate separatamente.
  • Prassi consigliata: documentare con atti ufficiali le date di fine partecipazione e di inizio attività, richiedere tempestivamente chiarimenti/istanze se l'Ufficio contesta la contemporaneità, e dimostrare l'assenza di ruolo amministrativo ove possibile.

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