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Sentenza

Sentenza del 26/07/2023 n. 22706 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Tangenziale di Napoli S.p.A. chiese il rimborso delle maggiori imposte IRPEG e ILOR relative all'anno (Omissis) derivanti dall'errata esposizione in dichiarazione di una maggiore quota di ammortamento finanziario. Tale maggiore quota era conseguenza di un lodo arbitrale (1986) e di successiva convenzione con ANAS che riconosceva un maggior costo dell'opera (Lire 182.685.613.529) da ammortizzare in quote finanziarie sulla residua durata della concessione; la società aveva quindi contabilizzato e dedotto annualmente la quota di ammortamento finanziario, ma nell'anno in questione la maggior quota venne erroneamente portata in variazione in aumento, determinando il pagamento di maggiori imposte e la richiesta di rimborso presentata il 17 ottobre 1996. La controversia ha riguardato sia la deducibilità fiscale di tali quote di ammortamento finanziario ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 917/1986 (ora art. 104) sia la decorrenza della prescrizione rispetto al rimedio del ricorso per silenzio-rifiuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate (sul punto della decorrenza della prescrizione) e ha accolto il primo motivo principale del ricorso della Tangenziale di Napoli S.p.A. sul principio dell'efficacia del giudicato esterno. La Corte ha ritenuto applicabile l'efficacia espansiva dei giudicati già intervenuti sulle medesime questioni (in particolare sulla deducibilità dell'ammortamento finanziario per beni gratuitamente devolvibili) trattandosi di fatti e qualificazioni di durata pluriennale, e ha deciso nel merito accogliendo l'originaria domanda di rimborso della contribuente, ordinando il rimborso richiesto e liquidando le spese di Cassazione a carico dell'Agenzia delle Entrate (compensando le spese dei gradi di merito).

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi)

    art. 69 (testo ratione temporis): "Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli artt. 67 e 68, la devoluzione di quote costanti di ammortamento finanziario... In caso di incremento o di decremento del costo dei beni... la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione."

    La Corte ha ritenuto che l'incremento del costo derivante dal lodo arbitrale e dalla convenzione con ANAS potesse essere ammortizzato fiscalmente mediante quote di ammortamento finanziario deducibili, aumentate a partire dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento e ripartite sui residui anni di concessione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (disciplina del processo tributario)

    art. 19, comma 1, lett. g) e art. 21, comma 2 (testo richiamato): "il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione ... può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione ... e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto."

    La Corte ha confermato che, nel caso di silenzio-rifiuto su istanza di rimborso, il diritto all'azione giurisdizionale matura dopo 90 giorni dalla presentazione dell'istanza; pertanto il dies a quo per la prescrizione decorre dal 90° giorno e non dalla data di presentazione dell'istanza.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    art. 37 e art. 38 (richiamati dall'Amministrazione in sede incidentale)

    L'Amministrazione sosteneva che la prescrizione decennale dovesse decorrere dalla data di presentazione della domanda (17 ottobre 1996) ai fini dell'opponibilità, ma la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina processuale speciale del D.Lgs. 546/1992 che posticipa la possibilità di ricorrere fino al 90° giorno; conseguentemente la contestata decorrenza non è stata accolta.

  • Codice civile

    art. 2935 c.c. (richiamato nel motivare la decorrenza della prescrizione)

    La Corte ha applicato il principio secondo cui il diritto si può far valere mediante tutela giurisdizionale dal momento in cui è esercitabile tale tutela; per il rimborso tributario assistito da silenzio-rifiuto il dies a quo coincide con il 90° giorno.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    art. 53 (richiamato dalla società in ordine al divieto di duplicazione della tassazione)

    La ricorrente ha invocato il principio costituzionale della capacità contributiva per sostenere che la doppia tassazione (tassazione iniziale dei ricavi e successiva nondeducibilità degli ammortamenti) avrebbe violato il principio; la Corte, nell'accogliere la domanda, ha evitato l'effetto duplicativo riconoscendo la deducibilità delle quote finanziarie pertinenti.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno (sentenza passata in giudicato tra le stesse parti) può avere efficacia vincolante anche su altri periodi d'imposta quando la questione decisa riguarda fatti o qualificazioni di carattere pluriennale o durevole (es. qualificazione giuridica del rapporto, ammortamenti relativi a beni devolvibili): in tali casi le sentenze consolidate si estendono oltre l'annualità che le ha generate.
  • Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, l'ammortamento finanziario posto a deduzione segue la disciplina di cui all'art. 69 D.P.R. 917/1986 (ora art. 104): ogni incremento del costo rilevante per la determinazione dell'ammortamento può essere ripartito sui residui anni di concessione e le quote risultanti sono fiscalmente deducibili a partire dall'esercizio in cui è avvenuto l'incremento.
  • In caso di istanza di rimborso tributario con silenzio-rifiuto, il contribuente può proporre ricorso giurisdizionale dopo il decorso del novantesimo giorno dalla presentazione dell'istanza; il termine prescrizionale per far valere il diritto si computa a partire dal 90° giorno (art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992).
  • Quando si impugna il diniego tacito o si chiede il rimborso su questioni ripetitive e già giudicate a favore del contribuente, è fondamentale produrre e fare valere le pronunce definitive pregresse (giudicati) per ottenere l'efficacia espansiva del giudicato esterno.
  • Nelle controversie tributarie complesse è utile documentare con chiarezza la natura pluriennale dei fatti (convenzioni, lodi arbitrali, piani finanziari, durata della concessione) per dimostrare che la questione costituisce un elemento durevole e non un fatto limitato a un singolo periodo d'imposta.

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