Sentenza del 26/07/2023 n. 22712 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto il rimborso di maggiori imposte IRPEG e ILOR versate per l'anno indicato, a seguito di un errore nella dichiarazione: la Tangenziale aveva riconosciuto e contabilizzato, in forza di lodi arbitrali e di una nuova convenzione con ANAS, un incremento del costo dell'opera (Lire 182.685.613.528) e aveva ripartito tale maggior costo in quote di ammortamento finanziario per la residua durata della concessione. Per l'esercizio dedotto in giudizio la società, invece di riportare la maggiore quota di ammortamento tra le variazioni in diminuzione del reddito imponibile, l'aveva inserita fra le variazioni in aumento, determinando così un'imposta maggiorata. La ricorrente aveva quindi presentato istanza di rimborso il 17 ottobre 1996 per Lire 3.379.684.000 (IRPEG) e Lire 1.479.754.000 (ILOR). Dopo il silenzio-rifiuto e un contenzioso a più gradi, si è giunti in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso incidentale dell'Agenzia (riguardo al decorso dei termini di prescrizione), ha accolto il primo motivo del ricorso principale della Tangenziale (violazione del principio di efficacia del giudicato esterno), ha dichiarato assorbiti gli altri motivi ed ha deciso nel merito accogliendo l'originaria domanda di rimborso. In sostanza la Corte ha ritenuto che i precedenti giudicati favorevoli alla società, intervenuti su anni d'imposta diversi ma riguardanti la medesima questione di ammortamento finanziario di effetto pluriennale, vincolano anche l'anno in contestazione; pertanto l'Agenzia delle Entrate è stata ordinata a rimborsare le imposte richieste e condannata alle spese di Cassazione (liquidate in Euro 9.000,00 compensi ed Euro 200,00 esborsi oltre oneri). Le spese dei gradi di merito sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 69 (oggi art. 104)
testo ratione temporis applicabile al caso
Consente l'ammortamento finanziario per beni devolvibili gratuitamente al termine della concessione e prevede che incrementi di costo (per qualsiasi causa) aumentino la quota di ammortamento finanziario a partire dell'esercizio in cui si verifica l'incremento, ripartendola sui residui anni di durata della concessione; tale effetto è di natura pluriennale e legittima deduzioni ripartite su più esercizi.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21
Disciplina la tutela giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione in materia di restituzione di tributi; stabilisce che il ricorso può essere proposto dopo il 90° giorno dalla domanda e fino a quando il diritto non è prescritto, facendo decorrere l'esigibilità dell'azione giurisdizionale dal decorso di quel termine.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 37 e 38
Rami normativi richiamati in tema di decadenza/prescrizione e termini; nella vicenda la Corte ha confermato che, per il rimborso conseguente a silenzio-rifiuto, il dies a quo per il computo della prescrizione può decorrere dal 90° giorno successivo alla domanda quando la tutela giurisdizionale è preclusa fino a quel momento.
Norma sulla prescrizione: la Corte ha confermato che il diritto al rimborso può essere fatto valere mediante tutela giurisdizionale dal termine previsto dalla norma speciale (90 giorni), conformemente al principio generale della prescrizione.
Norme processuali (art. 360 c.p.c., art. 324 c.p.c.)
Articoli citati come basi delle doglianze di cassazione (motivazioni, error in procedendo, omesso esame di fatto decisivo, violazione di legge): la Corte ha accolto il profilo relativo al giudicato esterno invocato ex art. 360 c.p.c., n. 3, e ha ritenuto assorbiti gli altri motivi.
Giurisprudenza: Cass. sez. U., 16 giugno 2006, n. 13196 e seguenti pronunce
Principio del giudicato esterno: quando in diverse cause tra le stesse parti è stato accertato con giudicato un elemento (qualificazione giuridica o fatto di carattere durevole) che costituisce premessa logica fondamentale, quell'accertamento vincola anche altri giudizi relativi a periodi d'imposta diversi se l'elemento ha effetto pluriennale; applicato al caso dell'ammortamento finanziario.
Costituzione, art. 53
Richiamata dalla società in tema di divieto di doppia imposizione e di correlazione dei costi e ricavi; la Corte non ha ritenuto questo argomento decisivo separatamente, ma il principio di non doppia tassazione supporta la ricostruzione dell'efficacia del giudicato su elementi durevoli.
Massime di principio
- Il giudicato esterno reso in una controversia tributaria tra le stesse parti può vincolare anche cause relative ad anni d'imposta diversi quando l'accertamento riguarda qualificazioni giuridiche o fatti di carattere durevole/pluriennale che costituiscono la premessa logica indispensabile della decisione.
- Gli ammortamenti finanziari previsti per beni devolvibili al termine di una concessione (art. 69 DPR 917/1986) hanno natura pluriennale: l'aumento del costo dell'opera per qualsiasi causa può legittimamente essere ripartito in quote deducibili sui residui anni della concessione.
- Nelle istanze di rimborso correlate a silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il contribuente può adire la giurisdizione solo dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione della richiesta; per il computo della prescrizione il dies a quo può essere fatto decorrere da quel 90° giorno.
- In casi analoghi, prima di proporre un nuovo giudizio valutare l'esistenza di precedenti sentenze definitive tra le stesse parti sul medesimo rapporto: se riconoscono la stessa qualificazione giuridica o fattispecie durevole, tali giudicati possono essere invocati per ottenere lo stesso esito anche per altri periodi d'imposta.
- Nella compilazione delle dichiarazioni fiscali occorre rispettare la distinzione tra variazioni in aumento e in diminuzione: errori formali che invertano la natura di una posta possono determinare indebite maggiori imposte recuperabili mediante rimborso, salvo decadenze o prescrizioni.
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