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Sentenza

Sentenza del 26/07/2023 n. 546 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

IVA - cessioni di beni - calciatore - vendita a "costo zero" - corrispettivo - acquirente - pagamento delle pregresse retribuzioni - sinallagmaticità dell'operazione - configurabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Società impugnava l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione l'IVA indebitamente detratta sugli acquisti di due calciatori, ceduti successivamente a parametro zero. L'Ufficio aveva recuperato l'imposta sulla base dell'assunto che la cessione doveva considerarsi onerosa ai fini IVA (art. 19 DPR 633/72). La società deduceva violazioni di norme procedurali e sostanziali, chiedendo l'annullamento dell'atto e, in via subordinata, la disapplicazione delle sanzioni.

La decisione

La Commissione d'appello ha ritenuto fondato il secondo motivo di appello, affermando che la cessione a parametro zero di calciatori non è una mera donazione: l'acquirente che si assume l'onere del pagamento delle retribuzioni pregresse realizza una controprestazione idonea a costituire corrispettivo ai fini IVA. La giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Cassazione è richiamata a supporto del principio della sinallagmaticità economica e della rilevanza, ai fini tributari, della realtà economica complessiva dell'operazione. In conseguenza l'appello della società viene accolto e la sentenza di primo grado annullata; le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • DPR 633/1972, art. 2

    Definizione di operazioni a titolo oneroso ai fini IVA: il corrispettivo può consistere non solo in denaro ma anche in prestazioni economiche reciprocamente scambiate, con attenzione alla realtà economica dell'operazione.

  • DPR 633/1972, art. 19, comma 2

    Norma richiamata dall'Ufficio per il recupero dell'IVA; nel testo del giudizio è utilizzata per valutare la legittimità della rettifica relativa alle operazioni complesse e alla deducibilità/detraibilità dell'imposta.

  • DPR 633/1972, art. 54, comma 5

    Richiamato come base procedurale dell'accertamento effettuato dall'Ufficio per il recupero dell'imposta indebitamente detratta.

  • Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12 comma 7 e art. 7

    Richiamate dalle parti su questioni di nullità e vizi procedurali dell'atto impositivo; la Commissione ritiene infondati i profili di nullità dedotti.

  • D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 6 comma 2

    Norma sui criteri di applicazione delle sanzioni; invocata dalla società per la disapplicazione delle sanzioni in presenza di incertezza interpretativa.

  • Corte di Giustizia UE, causa C-267/15 (Gemeente Woerden)

    Affermato che il corrispettivo può non essere rappresentato dalla sola onerosità monetaria ma anche dalla corrispettività risultante da uno scambio di prestazioni sinallagmatiche; utile per valutare la natura onerosa di cessioni senza pagamento in denaro.

  • Corte di Giustizia UE, causa C-653/11 e C-151/13 (Le Rayon d'Or)

    Giurisprudenza citata sul concetto di rapporto giuridico che comporta scambio di prestazioni e sul carattere oneroso ai fini IVA di prestazioni che implicano una contropartita effettiva.

  • Cassazione, ordinanza n. 2146/2019

    Richiamata per confermare che la cessione di un calciatore a parametro zero può essere considerata onerosa, poiché il cessionario sopporta l'obbligo di pagare i compensi, mentre il cedente si libera dell'onere.

  • Cassazione, sentenza n. 21701/2020

    Conferma dell'orientamento secondo cui la cessione del diritto alla prestazione esclusiva di un calciatore a parametro zero assume natura onerosa sotto il profilo fiscale.

  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 350/E del 7 agosto 2008

    Sostiene che operazioni complesse, pur prive di un esborso in denaro diretto, possono assumere carattere oneroso se nella realtà economica costituiscono vantaggi reciproci e obblighi a carico delle parti.

  • Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 107-2009/C

    Afferma che la scelta di cedere per un tornaconto economico traducibile in risparmio di spese o liberazione da oneri è indice di onerosità contrattuale.

Massime di principio

  • La cessione a parametro zero di un calciatore non va considerata automaticamente una donazione: occorre valutare la realtà economica complessiva e gli oneri effettivamente trasferiti.
  • Il corrispettivo ai fini IVA può consistere nell'assunzione di obblighi (es. pagamento di retribuzioni pregresse o future) da parte dell'acquirente: tale presa in carico costituisce contropartita sinallagmatica e rende l'operazione onerosa.
  • Per stabilire la rilevanza IVA bisogna accertare la sinallagmaticità dello scambio (vantaggi reciproci), non la presenza di un pagamento in denaro.
  • La documentazione contrattuale deve esplicitare gli impegni assunti (chi paga quali retribuzioni, periodi, importi) perché questi elementi sono decisivi per la qualificazione fiscale dell'operazione.
  • In caso di incertezza interpretativa sulla qualificazione tributaria di operazioni complesse, è opportuno richiamare e documentare i precedenti giurisprudenziali (Corte di Giustizia, Cassazione) e le risoluzioni dell'Agenzia per ridurre il rischio sanzionatorio o per contestarne l'applicazione.
  • La mera assenza di corrispettivo in denaro non esclude l'onerosità: il risparmio di costi o la liberazione da obblighi preesistenti possono costituire contropartita rilevante ai fini IVA.

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