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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19823/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socia)

La controversia

L'Agenzia aveva emesso, nei confronti di una società a responsabilità limitata già cancellata dal registro delle imprese, avvisi di accertamento e atti di contestazione per omesse ritenute a titolo d'imposta su utili extracontabili asseritamente distribuiti negli anni 2007 e 2008, notificandoli anche a una socia titolare del 2% del capitale. La socia aveva impugnato gli atti sostenendo di essere inconsapevole della propria partecipazione, di non aver mai partecipato alla gestione né percepito utili, che gli atti fossero stati emessi e notificati dopo l'estinzione della società, che difettasse motivazione circa la sua responsabilità e che non potesse risponderne in assenza di riparto finale di liquidazione. In cassazione ha dedotto otto motivi: nullità dell'appello per irregolarità della notifica della sentenza di primo grado; violazione della disciplina della ritenuta sugli utili e dell'assenza di solidarietà del socio; difetto di motivazione degli atti; illegittimità degli accertamenti emessi verso una società estinta; insussistenza del presupposto per estendere ai soci la pretesa, anche per mancanza di prova della distribuzione; omessa motivazione sulla propria buona fede e inconsapevolezza; omessa notifica del p.v.c. e rinvio per relationem; erroneità della quantificazione dei ricavi e dei costi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse errato nel considerare inidonea, di per sé, la notificazione della sentenza di primo grado eseguita a mezzo posta in busta chiusa, senza verificare se il contenuto della busta e la riferibilità dell'atto alla parte fossero stati contestati dall'Ufficio. Ha invece rigettato il secondo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo, dichiarato inammissibile il terzo e l'ottavo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre chiarito che, nel caso concreto, la pretesa fiscale verso la socia non era fondata sull'art. 2495 c.c. o sull'art. 36, comma 3, d.P.R. 602/1973, ma sul recupero di utili extracontabili e sulla solidarietà ex art. 35 d.P.R. 602/1973, e ha ritenuto infondate le doglianze sulla cancellazione della società e sulla presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base.

Norme richiamate

  • art. 51 d.lgs. 546/1992

    il termine breve per impugnare decorre dalla valida notificazione della sentenza; la Corte ricorda che la notifica può avvenire a mezzo posta secondo le regole del processo tributario.

  • art. 16 d.lgs. 546/1992

    le notificazioni possono essere effettuate direttamente a mezzo servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento; la mancata osservanza della forma, se non contestati contenuto e riferibilità, integra mera irregolarità.

  • art. 38 d.lgs. 546/1992

    richiamato per affermare la disciplina della notificazione della sentenza ai fini del termine breve di impugnazione nel processo tributario.

  • art. 20 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel ragionamento sulla spedizione del ricorso o dell'appello a mezzo posta in busta chiusa come mera irregolarità se non contestato il contenuto.

  • art. 27 d.P.R. 600/1973

    impone l'obbligo di ritenuta a carico del sostituto d'imposta sugli utili relativi a partecipazioni non qualificate.

  • art. 35 d.P.R. 602/1973

    nel testo ratione temporis vigente, prevede la coobbligazione solidale del sostituito quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non abbia effettuato né ritenute né versamenti.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    richiamato in relazione al requisito di motivazione degli avvisi di accertamento; la censura però è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro gli atti e non contro la sentenza.

  • art. 2495 c.c.

    la cancellazione della società dal registro delle imprese produce estinzione con effetti successori verso i soci per i rapporti non definiti; tuttavia, nel caso concreto, la pretesa non era stata azionata ai sensi di tale norma.

  • art. 28 d.lgs. 175/2014

    norma non applicabile ratione temporis perché non retroattiva; introduce ai soli fini tributari la sopravvivenza quinquennale della società estinta dalla richiesta di cancellazione.

  • art. 36 d.P.R. 602/1973

    menzionato come titolo di responsabilità sussidiaria dei soci che abbiano ricevuto denaro o beni sociali; distinto dalla responsabilità successoria ex art. 2495 c.c.

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo in combinato con l'art. 44 t.u.i.r., ma la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla presunzione di distribuzione degli utili.

  • art. 44 t.u.i.r.

    richiamato nel quinto motivo in relazione alla tassazione dei dividendi/utili presunti, senza accoglimento della censura.

  • art. 7 L. 212/2000

    la motivazione degli atti tributari può essere resa anche per relationem, purché sia riprodotto il contenuto essenziale dell'atto richiamato.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia, escluso perché la CTR aveva comunque deciso sulla questione della buona fede della ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per i vizi di nullità/omessa pronuncia; la Corte lo applica per escludere il vizio ove la questione sia stata esaminata dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato per le censure di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente più censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    per il motivo ex art. 360 n. 5 è necessario indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta e la sua decisività.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato, insieme all'art. 366 n. 6 c.p.c., per gli oneri di specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione è censurabile solo se manca del tutto, è apparente o incomprensibile, al di sotto del minimo costituzionale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione non è invalida in modo automatico per il solo fatto di essere stata eseguita a mezzo posta in busta chiusa anziché in plico senza busta: la difformità dalle forme legali integra mera irregolarità se non è contestato il contenuto della busta e la riferibilità dell'atto alla parte.
  • La responsabilità del socio per debiti tributari della società cancellata dal registro delle imprese discende, in linea generale, dal fenomeno successorio ex art. 2495 c.c. per i rapporti non definiti, senza che l'Amministrazione debba provare l'effettiva percezione di somme in sede di liquidazione; resta distinta la diversa responsabilità sussidiaria ex art. 36 d.P.R. 602/1973, che presuppone l'effettivo ricevimento di beni o denaro.
  • L'annullamento di un avviso di accertamento emesso nei confronti della società non si riflette automaticamente sugli avvisi emessi verso i soci: l'effetto pregiudicante opera solo se l'annullamento della pretesa societaria attiene al merito e passa in giudicato; se l'annullamento è per vizi di rito, il socio può ancora contestare i fatti costitutivi della pretesa ma non invocare quel giudicato come ostativo assoluto.
  • Nelle società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di maggiori ricavi o utili non contabilizzati legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci, salvo prova contraria; il socio può vincere la presunzione dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati realizzati, o che sono stati accantonati/reinvestiti, o che sono stati acquisiti da altri soggetti.
  • La motivazione per relationem degli atti tributari è legittima se l'atto richiamato è identificabile e ne è riportato il contenuto essenziale, sufficiente a consentire al contribuente di comprenderne la pretesa e di difendersi in giudizio.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice di merito omette del tutto di decidere sulla domanda o eccezione; il vizio di motivazione è oggi deducibile soltanto nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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