Cassazione Civile, Ordinanza n. 23420/2024 del 30/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un’intimazione di pagamento riferita a plurimi avvisi di accertamento e cartelle. Il ricorso in primo grado era stato dichiarato inammissibile perché il giudice tributario aveva ritenuto non provata la notifica del ricorso introduttivo all’Ufficio. In appello la decisione era stata confermata sulla base della considerazione che l’avviso di ricevimento prodotto non si riferiva al ricorso in causa ma ad altro atto. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., art. 111 Cost. e art. 22 d.lgs. 546/1992, assumendo un errore percettivo nella valutazione della prova della notifica; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’inesigibilità di specifiche cartelle e avvisi di accertamento che, secondo il ricorrente, erano stati già annullati con giudicati passati in giudicato; (3) ancora violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia sulla dedotta violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente; (4) violazione dell’art. 2948 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto già decise in altro giudizio le eccezioni di omessa notifica e prescrizione, mentre gli atti sarebbero stati annullati con sentenza passata in giudicato. Nel controricorso l’ente della riscossione ha eccepito anche l’annullamento di alcune partite di ruolo per effetto della L. 197/2022.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alle pretese relative a una specifica cartella di pagamento, perché le relative partite di ruolo erano state annullate in applicazione dell’art. 1, comma 222, della L. 197/2022. Per il resto ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso e ha rigettato il ricorso complessivamente. La Corte ha ritenuto che la ratio decidendi della sentenza impugnata fosse la mancata prova, da parte del contribuente, della notifica del ricorso introduttivo in primo grado: la ricevuta prodotta si riferiva, secondo l’accertamento di merito, ad altro atto e non al ricorso in causa. Poiché la prova della rituale notifica del ricorso di primo grado era un presupposto preliminare e dirimente, e tale profilo non era stato efficacemente censurato in cassazione, tutte le ulteriori doglianze risultavano prive di attacco alla decisione impugnata e quindi inammissibili. Il contribuente è stato condannato alle spese e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La prova della regolare e tempestiva notificazione del ricorso introduttivo incombe sulla parte che lo propone e intende far valere le proprie difese.
La doglianza sulla valutazione della prova è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo, ma la Corte ha ritenuto che il ricorso non censurasse specificamente la motivazione decisiva.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione alla notifica del ricorso nel processo tributario; il ricorso non ha superato il rilievo di mancata prova della notificazione.
Le censure di omessa pronuncia sono state ritenute inammissibili perché non colpivano la ragione decisiva dell’inammissibilità del ricorso originario.
art. 7 dello Statuto del contribuente
Dedotto dal ricorrente come questione omessa, ma la Corte non vi ha attribuito rilievo decisivo autonomo.
Richiamato per la prescrizione, ma la censura è stata ritenuta estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 1, comma 222, L. 197/2022
Ha determinato l’annullamento di alcune partite di ruolo e la conseguente cessazione della materia del contendere per quella sola cartella.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Richiamato nella procura alle liti apposta su foglio separato.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo che non si confronta con la ratio decidendi è un 'non motivo' e comporta inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: le censure che si limitano a prospettare questioni diverse o comunque estranee alla motivazione decisiva sono inammissibili.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla mancata prova di un presupposto processuale preliminare e dirimente, la censura deve investire proprio quel punto; altrimenti ogni ulteriore motivo resta privo di decisività.
- Nel processo tributario la prova della notifica del ricorso introduttivo grava su chi lo ha proposto; se il documento prodotto non dimostra il collegamento con l’atto notificato, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- L’omessa pronuncia è censurabile in cassazione solo se il tema dedotto era effettivamente rilevante e autonomo rispetto alla ratio della decisione impugnata.
- La sopravvenuta eliminazione di una parte delle pretese iscritte a ruolo per intervento normativo può determinare la cessazione della materia del contendere solo limitatamente a quelle specifiche poste, lasciando intatto il giudizio sulle residue pretese.
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