Cassazione Civile, Ordinanza n. 16810/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società in liquidazione aveva impugnato il rigetto di un interpello disapplicativo presentato per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative. La società sosteneva che il mancato superamento del test di operatività dipendesse da circostanze oggettive: lo stato di liquidazione, l’attesa del riparto finale di un fallimento da cui era atteso un credito chirografario, e la difficoltà di cedere partecipazioni iscritte nell’attivo. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello ritenendo impugnabile il diniego e fondato nel merito l’interpello. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: primo, violazione delle norme su interesse ad agire e impugnabilità degli atti, sostenendo che il diniego di interpello non fosse lesivo né impugnabile; secondo, identica censura sotto il profilo della qualificazione dell’atto; terzo, violazione delle norme sulla prova e sulla disciplina delle società di comodo, contestando sia l’idoneità delle circostanze addotte a integrare prova contraria, sia la loro dimostrazione in fatto.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, affermando che la risposta negativa all’interpello disapplicativo è impugnabile perché rende nota al contribuente una precisa pretesa tributaria e gli consente di agire per una tutela giurisdizionale di controllo della legittimità sostanziale. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo nella parte in cui contestava in diritto la configurabilità delle circostanze addotte come prova contraria: il giudice di merito aveva correttamente considerato rilevanti, perché estranee alla scelta imprenditoriale, la necessità di attendere il riparto fallimentare e la difficoltà di alienare partecipazioni. Ha invece dichiarato inammissibile la doglianza nella parte in cui mirava a rimettere in discussione l’accertamento di fatto e la valutazione del materiale probatorio, perché tale censura non è consentita in cassazione sotto la veste di violazione di legge. Il ricorso, dunque, è stato respinto nel complesso.
Norme richiamate
L’interesse ad agire sussiste quando l’atto dell’Amministrazione rende attuale e concreta la posizione del contribuente rispetto a una pretesa tributaria, anche se l’atto non è formalmente tra quelli tipizzati come impugnabili.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’elencazione degli atti impugnabili non esclude la ricorribilità del diniego di interpello disapplicativo, quando l’atto manifesta una specifica pretesa fiscale.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La risposta al interpello disapplicativo è trattata come atto rilevante ai fini della tutela del contribuente e della sua impugnazione.
art. 30, comma 4-bis, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Il contribuente può fornire prova contraria al mancato superamento del test di operatività dimostrando oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi o del reddito o lo svolgimento delle operazioni IVA rilevanti.
art. 30, commi 1 e 2, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Il mancato superamento del test di operatività integra una presunzione semplice di non operatività, superabile con prova contraria.
art. 35, comma 15, lett. d), d.l. 4 luglio 2006, n. 223
La limitazione alle sole situazioni oggettive di carattere straordinario è stata prevista solo per uno specifico periodo d’imposta.
art. 35, comma 16, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
La previsione limitativa operava per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
art. 111, comma 9, lett. h), l. 27 dicembre 2006, n. 296
Ha abrogato l’inciso che circoscriveva le situazioni oggettive a quelle straordinarie.
Il tema riguarda la ripartizione dell’onere della prova in ordine alle circostanze ostative al superamento del test di operatività.
Richiamato in relazione alla valutazione presuntiva delle circostanze dedotte.
Richiamato in relazione alla valutazione delle presunzioni e degli indizi a sostegno della prova contraria.
Richiamati per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta in parte inammissibile perché diretta a rivalutare il merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del vizio di violazione di legge invocato per i motivi sul merito e sulla qualificazione giuridica.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro del vizio processuale invocato per la contestazione dell’ammissibilità dell’azione.
Massime di principio
- La risposta negativa a un interpello disapplicativo può essere impugnata dal contribuente quando, pur non essendo espressamente compresa nell’elenco degli atti impugnabili, manifesta una pretesa tributaria specifica e attuale e incide sulla posizione giuridica del destinatario.
- L’interesse ad agire sussiste anche rispetto ad atti non formalmente impositivi se la loro contestazione è necessaria per ottenere un accertamento giurisdizionale idoneo a stabilizzare la posizione del contribuente.
- In materia di società di comodo, il mancato superamento del test di operatività integra una presunzione semplice di non operatività superabile con prova contraria fondata su oggettive situazioni impeditive.
- Le oggettive situazioni rilevanti ai fini della prova contraria devono essere estranee alla scelta consapevole o volontaria dell’imprenditore e alla normale dinamica gestionale dell’impresa, anche in fase liquidatoria.
- Il contribuente che invochi la disapplicazione della disciplina sulle società non operative deve provare specifici fatti ostativi; resta invece preclusa in cassazione la mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
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