Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16810/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società in liquidazione aveva impugnato il rigetto di un interpello disapplicativo presentato per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative. La società sosteneva che il mancato superamento del test di operatività dipendesse da circostanze oggettive: lo stato di liquidazione, l’attesa del riparto finale di un fallimento da cui era atteso un credito chirografario, e la difficoltà di cedere partecipazioni iscritte nell’attivo. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello ritenendo impugnabile il diniego e fondato nel merito l’interpello. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: primo, violazione delle norme su interesse ad agire e impugnabilità degli atti, sostenendo che il diniego di interpello non fosse lesivo né impugnabile; secondo, identica censura sotto il profilo della qualificazione dell’atto; terzo, violazione delle norme sulla prova e sulla disciplina delle società di comodo, contestando sia l’idoneità delle circostanze addotte a integrare prova contraria, sia la loro dimostrazione in fatto.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi, affermando che la risposta negativa all’interpello disapplicativo è impugnabile perché rende nota al contribuente una precisa pretesa tributaria e gli consente di agire per una tutela giurisdizionale di controllo della legittimità sostanziale. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo nella parte in cui contestava in diritto la configurabilità delle circostanze addotte come prova contraria: il giudice di merito aveva correttamente considerato rilevanti, perché estranee alla scelta imprenditoriale, la necessità di attendere il riparto fallimentare e la difficoltà di alienare partecipazioni. Ha invece dichiarato inammissibile la doglianza nella parte in cui mirava a rimettere in discussione l’accertamento di fatto e la valutazione del materiale probatorio, perché tale censura non è consentita in cassazione sotto la veste di violazione di legge. Il ricorso, dunque, è stato respinto nel complesso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La risposta negativa a un interpello disapplicativo può essere impugnata dal contribuente quando, pur non essendo espressamente compresa nell’elenco degli atti impugnabili, manifesta una pretesa tributaria specifica e attuale e incide sulla posizione giuridica del destinatario.
  • L’interesse ad agire sussiste anche rispetto ad atti non formalmente impositivi se la loro contestazione è necessaria per ottenere un accertamento giurisdizionale idoneo a stabilizzare la posizione del contribuente.
  • In materia di società di comodo, il mancato superamento del test di operatività integra una presunzione semplice di non operatività superabile con prova contraria fondata su oggettive situazioni impeditive.
  • Le oggettive situazioni rilevanti ai fini della prova contraria devono essere estranee alla scelta consapevole o volontaria dell’imprenditore e alla normale dinamica gestionale dell’impresa, anche in fase liquidatoria.
  • Il contribuente che invochi la disapplicazione della disciplina sulle società non operative deve provare specifici fatti ostativi; resta invece preclusa in cassazione la mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.