Cassazione Civile, Ordinanza n. 21563/2025 del 27/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale svolta su più associazioni sportive dilettantistiche operanti nel settore della pallamano, ritenute dall'Amministrazione riconducibili a un unico centro di interessi. L'Ufficio ha contestato alla società sportiva la decadenza dai benefici fiscali del regime agevolato previsto per le ASD, con rideterminazione del reddito d'impresa e recupero dell'IVA; conseguentemente ha esteso la pretesa anche al soggetto ricorrente, indicato come obbligato solidale per tributi, interessi e sanzioni. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio in CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) nullità/inesistenza della notifica dell'atto impoesattivo perché inviata direttamente dall'Ufficio senza formale intermediazione notificatoria; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 per asserita mancata garanzia del contraddittorio endoprocedimentale a seguito di accesso/verifica presso i locali del contribuente; 3) mancata applicazione della c.d. prova di resistenza in relazione ai tributi armonizzati e all'IVA; 4) omesso esame del fatto decisivo relativo al preteso accesso ai locali della ASD; 5) motivazione apparente e contraddittoria sulla autonomia delle singole ASD controllate; 6) violazione di norme sui benefici fiscali per ASD e sulla tracciabilità dei pagamenti, assumendo che la CTR avesse dichiarato la decadenza da una disposizione non più vigente; 7) omesso esame del fatto decisivo del mancato superamento del plafond di euro 250.000 e della regolarità del regime ex L. 398/1991; 8) violazione dell'art. 38 c.c. per avere la CTR ritenuto provata una concreta ingerenza del ricorrente nella gestione dell'ASD, valorizzando la delega ad operare sul conto corrente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi cinque motivi perché: l'eventuale invalidità della notifica dell'atto impoesattivo non ne esclude l'esistenza né la possibilità di rinnovazione; non vi è stato, in fatto, alcun accesso effettivo ai locali della ASD, sicché non si è verificata alcuna lesione del diritto al contraddittorio ex art. 12, comma 7, L. 212/2000; il contraddittorio, peraltro, si è instaurato mediante risposta ai quesiti e deposito di documenti; la CTR aveva esaminato il dato fattuale relativo alla mancata reperibilità dei locali e alla struttura unitaria delle ASD, rendendo la motivazione non apparente né contraddittoria. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché non colpiva la ratio decidendi: la CTR non aveva fondato la decadenza dal regime agevolato sulla sola tracciabilità, ma sulla sostanziale fittizietà/inesistenza delle ASD diverse da quella principale e sul superamento del limite di fatturato, sicché la censura era estranea alla decisione impugnata. Ha dichiarato inammissibile il settimo motivo, che mirava a una nuova valutazione del merito sul superamento del plafond. Ha infine ritenuto infondato l'ottavo motivo: per le associazioni non riconosciute la responsabilità ex art. 38 c.c. grava su chi agisce in nome e per conto dell'ente; la facoltà di operare liberamente sui conti correnti dell'associazione implica una presunzione di ingerenza nella gestione, non vinta dalla mera deduzione di un ruolo esecutivo non provato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Norme richiamate
La notificazione dell'atto impoesattivo, se viziata, incide sull'efficacia riscossiva dell'atto ma non sulla sua esistenza.
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione dell'atto fiscale; la Corte esclude che il vizio notificatorio determini inesistenza dell'atto.
La sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo opera anche nel processo tributario e anche per gli atti impositivi ed esattivi.
La nullità della notificazione è sanata quando l'atto ha raggiunto il suo scopo e vi è piena conoscenza da parte del destinatario entro i termini di decadenza.
Il contraddittorio endoprocedimentale presuppone un'effettiva attività di accesso/ispezione/verifica nei locali del contribuente; se l'accesso non si realizza, non opera la garanzia invocata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per le censure di violazione di legge; nel caso concreto i motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili perché non coglievano la ratio della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente/contraddittoria; la Corte esclude il vizio perché la motivazione della CTR supera il minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito; deve riguardare un fatto storico decisivo effettivamente non esaminato.
Richiamato dal ricorrente in tema di benefici fiscali per ASD; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non pertinente alla ratio della sentenza impugnata.
Invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina sanzionatoria e alla tracciabilità; non è stato ritenuto decisivo rispetto alla motivazione della CTR.
La Corte rileva che la violazione della tracciabilità costituisce solo uno degli elementi probatori, non l'unico fondamento della decisione sulla decadenza dai benefici.
Nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'ente dipende dall'attività negoziale/gestoria concretamente svolta; la libera operatività sui conti correnti integra presunzione di ingerenza, superabile solo con prova contraria specifica.
Massime di principio
- La nullità o irregolarità della notificazione di un atto fiscale non ne comporta l'inesistenza: l'atto resta esistente e può essere rinnovata la notifica; inoltre il vizio è sanato se il destinatario ne ha avuto piena conoscenza entro il termine di decadenza.
- La garanzia del contraddittorio endoprocedimentale prevista per accessi, ispezioni e verifiche presuppone che l'attività di controllo nei locali del contribuente sia effettivamente avvenuta; se l'accesso non si realizza, non vi è violazione della norma per il solo fatto che esso fosse stato tentato o disposto.
- In materia di IVA e più in generale di tributi armonizzati, il contraddittorio non è violato quando risulti comunque instaurato un effettivo confronto procedimentale tra contribuente e Ufficio mediante risposte ai quesiti e produzione documentale.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve aggredire la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile la censura che si fondi su profili estranei alla motivazione decisiva o che trascuri alcune delle autonome ragioni poste a base della decisione.
- Il vizio di motivazione apparente non ricorre quando la sentenza di merito espone un percorso argomentativo comprensibile e coerente, anche se discutibile nel merito, tale da superare il minimo costituzionale.
- Per le associazioni non riconosciute, la responsabilità ex art. 38 c.c. non dipende dalla mera qualifica formale di rappresentante, ma dall'effettiva attività di gestione e dall'agire in nome e per conto dell'ente; la disponibilità autonoma dei conti correnti costituisce indice presuntivo di tale ingerenza, superabile solo con prova contraria specifica.
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