Cassazione Civile, Ordinanza n. 05132/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno 2011 emesso nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica. La CTP aveva accolto il ricorso dell'associazione; la CTR del Lazio aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo provata l'iscrizione al CONI e la partecipazione a un campionato FIGC, e considerando le irregolarità contabili come mere irregolarità formali non idonee a escludere la natura non commerciale dell'ente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 e 61 d.lgs. 546/1992; con il secondo ha denunciato violazione della disciplina fiscale agevolativa per le associazioni sportive dilettantistiche, sostenendo che la CTR avesse erroneamente riconosciuto il regime di favore senza prova del requisito formale dell'iscrizione al CONI per l'anno d'imposta e senza verifica del requisito sostanziale dell'effettivo rispetto delle clausole statutarie e dell'assenza di attività commerciale prevalente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR non apparente ma sufficiente a rendere percepibile l'iter logico decisorio; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'accesso al regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche richiede non solo il requisito formale dell'affiliazione/iscrizione al CONI o a federazioni riconosciute, ma anche la prova concreta dello svolgimento di attività senza fini di lucro e del rispetto sostanziale delle clausole statutarie. Poiché la CTR aveva fondato la decisione su un dato formale e aveva omesso di esaminare la concreta attività dell'ente e gli elementi di segno contrario evidenziati dall'Ufficio, la sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura di nullità per motivazione apparente è infondata se la sentenza, pur sintetica, rende percepibile il percorso logico seguito dal giudice.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il requisito della motivazione della sentenza.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione alla disciplina processuale del giudizio tributario.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 1, comma 1, l. n. 398 del 1991
Il regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche presuppone la verifica dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina di settore.
art. 90, comma 18, l. n. 289 del 2002
Richiamato quale norma rilevante per il regime delle associazioni sportive dilettantistiche.
L'esenzione/agevolazione non dipende solo dalla veste formale, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza scopo di lucro; il relativo onere probatorio grava sul contribuente.
art. 4, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
La conformità formale dello statuto non basta: occorre anche la verifica concreta del rispetto delle clausole associative ai fini IVA.
art. 111, comma 4-quinquies, d.P.R. n. 917 del 1986
Norma richiamata quale antecedente dell'attuale art. 148, comma 8, TUIR, rilevante per le agevolazioni fiscali degli enti associativi.
art. 5, d.lgs. n. 460 del 1997
Le clausole statutarie richieste hanno finalità antielusiva e devono essere riscontrate anche in concreto nello svolgimento dell'attività.
L'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione spetta al contribuente che la invoca.
Massime di principio
- La motivazione non è apparente quando, pur essendo sintetica, consente di individuare il ragionamento seguito dal giudice; la nullità ricorre solo se manca la percepibilità del fondamento decisorio.
- Per il riconoscimento del regime fiscale agevolato agli enti associativi o sportivi dilettantistici non basta il dato formale dell'iscrizione o dell'affiliazione a organismi riconosciuti: è necessaria anche la verifica in concreto dell'assenza di fini lucrativi e del rispetto sostanziale delle clausole statutarie.
- L'onere di provare i presupposti di fatto dell'esenzione fiscale grava sul contribuente che invoca il beneficio, secondo l'art. 2697 c.c.
- Il giudice di merito deve esaminare gli elementi fattuali offerti dall'Amministrazione finanziaria e non può limitarsi a qualificare come meramente formali le irregolarità contabili senza verificare se esse incidano sulla reale natura non commerciale dell'ente.
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