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Sentenza

Sentenza del 25/09/2019 n. 25843 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR del Veneto che aveva confermato un avviso di accertamento relativo al 2006, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'omessa contabilizzazione di ricavi per 166.182 euro derivanti dalla vendita di 14 unità immobiliari. Il primo motivo riguardava la presunta assenza di una pluralità di presunzioni gravi, precise e concordanti, con riferimento soprattutto ai contratti preliminari, alle quotazioni OMI, ai mutui concessi agli acquirenti e a una perizia di stima. Il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento di maggiori costi relativi all'acquisto del terreno edificabile, che la società sosteneva di poter dimostrare anche presuntivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento fondato sul complesso degli elementi indiziari raccolti dall'Ufficio e ha precisato che, in materia di presunzioni semplici, anche un solo elemento può essere sufficiente se grave e preciso, mentre le sole quotazioni OMI non bastano senza ulteriori riscontri. Nel caso concreto, le differenze tra i prezzi indicati nei rogiti e quelli risultanti dai contratti preliminari costituivano un elemento presuntivo idoneo anche per immobili omogenei privi di preliminare. È stato inoltre confermato il mancato riconoscimento dei maggiori costi, poiché la società non ne aveva provato in modo certo e oggettivamente determinabile l'esistenza e l'effettivo pagamento. Geode s.r.l. è stata condannata a pagare 3.700 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 2729 c.c.

    Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

    Il giudice può fondare la decisione anche su un unico elemento presuntivo, purché sia grave e preciso; il requisito della concordanza assume rilievo quando concorrono più elementi.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39

    Le norme consentono la ricostruzione induttiva o presuntiva dei ricavi e dei redditi quando gli elementi disponibili rendano attendibile la contestazione dell'Amministrazione finanziaria.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    In materia IVA, l'Ufficio può rettificare i corrispettivi dichiarati sulla base di elementi presuntivi gravi e precisi.

  • Legge n. 88 del 2009, art. 24, comma 5

    Ha reintrodotto retroattivamente il carattere di presunzione semplice della ricostruzione dei corrispettivi immobiliari, escludendo la presunzione legale relativa di coincidenza tra prezzo dichiarato e valore normale.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 1

    I costi sono deducibili nell'esercizio di competenza solo se la loro esistenza e il loro ammontare risultano determinabili in modo oggettivo, sulla base di elementi certi e precisi, con onere della prova a carico del contribuente.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    La violazione di legge deve essere distinta dalla contestazione della valutazione delle prove. Dopo la riforma del n. 5, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non la mera insufficiente valutazione di prove o argomentazioni.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario immobiliare, l'Amministrazione può ricostruire ricavi non dichiarati mediante presunzioni semplici; non è sempre necessaria una pluralità di indizi, purché l'elemento utilizzato sia grave e preciso.
  • Le quotazioni OMI, considerate da sole, non sono normalmente sufficienti a dimostrare un maggior prezzo di vendita, ma possono acquisire valore se accompagnate da ulteriori riscontri, come mutui superiori al prezzo dichiarato, perizie o contratti preliminari.
  • Le differenze tra contratti preliminari e rogiti possono costituire prova presuntiva dell'occultamento di ricavi e possono essere utilizzate, con prudenza e adeguata omogeneità degli immobili, anche per vendite prive di preliminare reperito.
  • Il contribuente che richiede la deduzione di costi maggiori deve dimostrarne esistenza, ammontare, competenza temporale ed effettivo sostenimento mediante documentazione certa e verificabile; semplici promesse di vendita prive di data certa o prova del pagamento possono non bastare.
  • In Cassazione non è sufficiente contestare il modo in cui il giudice di merito ha valutato gli indizi o le prove: occorre dimostrare una concreta violazione di legge oppure l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La motivazione della sentenza può richiamare sinteticamente più elementi indiziari e analizzarne alcuni in modo più approfondito, senza che ciò comporti necessariamente l'esclusione degli altri elementi dal ragionamento probatorio.

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