Sentenza del 25/09/2019 n. 1023 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di Accertamento - Iscrizione della cancellazione delle società - Estinzione della società.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per il periodo d'imposta 2008, contestando alla società minori costi per euro 37.089,00, con conseguente maggior reddito d'impresa imputabile ai soci ai fini IRPEF, oltre a una maggiore IRAP di euro 1.446,00, sanzioni e interessi. Il socio YY aveva inoltre ricevuto un autonomo avviso relativo al reddito di partecipazione. La società e il socio hanno impugnato gli atti, sostenendo che gli ex amministratori, coincidenti con gli ex soci, fossero legittimati a rappresentare la società anche dopo la cancellazione. L'Agenzia ha eccepito l'inammissibilità dei ricorsi, poiché la società era stata cancellata il 12 dicembre 2013 e quindi non esisteva più al momento dell'impugnazione.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, dichiarando inammissibili i ricorsi per difetto di legittimazione processuale della società estinta. La cancellazione dal registro delle imprese ha determinato l'estinzione della società anche se l'accertamento riguardava un periodo precedente. Gli avvisi erano legittimamente intestati alla società per il periodo d'imposta accertato, ma gli ex soci erano gli unici soggetti legittimati a impugnarli personalmente, non quali rappresentanti della società. Non è stata ritenuta sufficiente la coincidenza tra qualità di soci e amministratori. È stata inoltre esclusa l'applicazione retroattiva dell'art. 28 del D.Lgs. 175/2014. Le spese del grado sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 2495 c.c., come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 67/2003
L'iscrizione della cancellazione della società determina l'estinzione della società.
La cancellazione dal registro delle imprese produce l'estinzione della società, sia di capitali sia di persone, con effetti sostanziali e processuali. La società estinta non può essere parte di un processo.
Art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014
La disposizione è stata qualificata dalla giurisprudenza come sostanziale e non processuale; pertanto non può applicarsi retroattivamente a cancellazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
Art. 39, comma 1, D.P.R. 600/1973
Ha costituito la base normativa per la rettifica del reddito d'impresa della società mediante il recupero di minori costi.
Art. 41-bis D.P.R. 600/1973
È stato richiamato per la rettifica del reddito del socio destinatario dell'avviso di accertamento.
Art. 40 D.P.R. 600/1973 e art. 5 D.P.R. 917/1986
Sono stati applicati per imputare ai soci il reddito di partecipazione derivante dal reddito accertato in capo alla società di persone.
Art. 21 D.Lgs. 546/1992
Prevede il termine decadenziale per impugnare l'avviso di accertamento; il ricorso proposto dalla società estinta non può essere convertito o utilizzato come ricorso personale tardivo degli ex soci.
Art. 14 D.Lgs. 546/1992
La chiamata in giudizio o la costituzione successiva non consente alla parte di impugnare l'atto se, al momento della costituzione, è già decorso il termine di decadenza.
Art. 12, comma 10, D.Lgs. 546/1992 e art. 182 c.p.c.
La disciplina sulla regolarizzazione dei difetti di rappresentanza o della procura non è stata ritenuta applicabile per trasformare il ricorso della società estinta in un ricorso proposto personalmente dagli ex soci.
Cass. Sezioni Unite n. 4062/2010
Ha affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, anche per le società di persone.
Cass. n. 21773/2012
Ha ribadito che l'estinzione della società produce effetti sia sul piano sostanziale sia su quello processuale, comportando un fenomeno successorio in favore o a carico degli ex soci.
Cass. Sezioni Unite n. 14815/2008
Ha riconosciuto il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nelle controversie relative alla determinazione del reddito societario imputabile per trasparenza ai soci.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione dal registro delle imprese, la società deve essere considerata estinta e non può proporre ricorsi, ricevere validamente la rappresentanza processuale o partecipare autonomamente a un giudizio.
- Gli ex soci di una società di persone subentrano nella posizione sostanziale e processuale della società estinta e devono impugnare gli atti personalmente, indicando la propria qualità di ex soci e non quella di legali rappresentanti della società.
- La coincidenza tra soci e amministratori non conserva la capacità processuale della società dopo la cancellazione e non sana un ricorso presentato formalmente dalla società estinta.
- Quando l'accertamento riguarda un periodo anteriore alla cancellazione, l'atto può essere correttamente emesso con riferimento alla società, ma deve essere notificato anche agli ex soci, che sono i soggetti legittimati a contestarlo personalmente.
- Il termine per impugnare l'avviso decorre dalla notifica individuale e deve essere rispettato da ciascun ex socio; la successiva chiamata in giudizio o costituzione non può sanare una decadenza già maturata.
- Nelle controversie delle società di persone riguardanti il reddito societario e quello imputato ai soci è normalmente necessario il contraddittorio di tutti i soci interessati.
- Le norme sostanziali sulla responsabilità o sugli effetti fiscali della cancellazione non si applicano automaticamente in via retroattiva: occorre verificare la data della cancellazione e la disciplina vigente in quel momento.
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