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Sentenza

Sentenza del 25/09/2019 n. 23841 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Sicilia che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP per il 2001, di un atto di contestazione di sanzioni IVA per il 2001 e di una cartella relativa a sanzioni IVA per il 1999. L'accertamento si fondava su documentazione extracontabile e movimentazioni bancarie. I primi due motivi denunciavano nullità o apparenza della motivazione, poiché la CTR aveva fondato la decisione quasi esclusivamente su una sentenza penale di assoluzione, senza illustrarne adeguatamente il contenuto, valutarne criticamente la rilevanza tributaria o confrontarsi con i motivi di appello dell'Ufficio. Per la cartella IVA 1999, la CTR aveva inoltre omesso ogni motivazione sulla dedotta definitività delle sanzioni per mancata impugnazione dell'atto presupposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbiti gli altri quattro. Ha cassato la sentenza della CTR Sicilia e rinviato la causa alla CTR Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, demandandole anche la liquidazione delle spese. La Cassazione non ha deciso definitivamente nel merito della pretesa tributaria, ma ha stabilito che la decisione precedente era viziata da motivazione insufficiente o apparente. È stato inoltre chiarito che una sentenza penale di assoluzione non può essere richiamata genericamente per escludere la pretesa fiscale e che la questione della cartella IVA 1999 doveva essere esaminata autonomamente.

Norme richiamate

  • Art. 111, comma 6, Costituzione

    Ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato

    La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva, comprensibile e riferita alle questioni decisive; una motivazione meramente apparente o priva di reale percorso argomentativo determina la nullità della pronuncia.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 36, 53 e 54

    Nel processo tributario il giudice deve esaminare le questioni devolute con l'appello e motivare specificamente la decisione, anche quando richiama elementi contenuti in altre pronunce.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2

    Le movimentazioni bancarie possono fondare una presunzione di rilevanza reddituale; il contribuente deve fornire una giustificazione analitica delle singole operazioni per dimostrarne l'estraneità all'attività imponibile.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    L'Amministrazione può procedere ad accertamento analitico-induttivo sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, inclusa la documentazione extracontabile.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, comma 2, n. 2, e 54

    Le indagini bancarie possono essere utilizzate per gli accertamenti IVA; anche in questo ambito le risultanze bancarie devono essere valutate secondo le regole probatorie applicabili.

  • Art. 654 c.p.p.

    L'assoluzione penale non produce automaticamente efficacia vincolante nel processo tributario, che ha oggetto, regole probatorie e standard di valutazione distinti.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19, comma 1, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1

    La riscossione delle sanzioni e l'iscrizione a ruolo devono essere valutate anche in relazione alla definitività dell'atto presupposto e alla sua eventuale mancata impugnazione.

  • Art. 5 T.U.I.R.

    I redditi delle società di persone sono imputati per trasparenza ai soci; nel caso concreto, tuttavia, le posizioni dei soci relative al 1998 erano state escluse dal ricorso per acquiescenza dell'Ufficio.

Massime di principio

  • Il giudice tributario può richiamare una sentenza penale, anche non definitiva, ma deve illustrarne il contenuto rilevante e svolgere una valutazione autonoma e critica rispetto agli elementi fiscali; il semplice richiamo adesivo o generico è insufficiente.
  • L'assoluzione penale non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento tributario, perché processo penale e processo fiscale hanno oggetti, regole probatorie e finalità differenti.
  • In presenza di indagini bancarie, il contribuente che intende escludere la rilevanza fiscale delle operazioni deve normalmente fornire giustificazioni specifiche e analitiche per i singoli versamenti e prelevamenti, non mere contestazioni generiche.
  • La documentazione extracontabile può costituire elemento presuntivo nell'accertamento, ma la sua attendibilità e il suo collegamento con i ricavi o compensi devono essere valutati con motivazione concreta.
  • Una sentenza tributaria deve esaminare tutti i motivi di appello rilevanti. L'omessa pronuncia su una specifica censura, come quella relativa alla definitività di una cartella derivante da un atto non impugnato, può comportare la cassazione della decisione.
  • Quando la Cassazione cassa con rinvio per vizio di motivazione, non stabilisce necessariamente chi abbia ragione nel merito: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia secondo i principi indicati.

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